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Articolo 2097 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Durata del contratto di lavoro

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 2097 Codice Civile

Articolo abrogato dall' art. 9, L. 18 aprile 1962, n. 230, recante disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

[Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non risulta dalla specialita del rapporto o da atto scritto.

In quest'ultimo caso l'apposizione del termine e priva di effetto, se e fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato.

Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e non risulta una contraria volonta delle parti, il contratto si considera a tempo indeterminato.

Salvo diversa disposizione delle norme corporative se il contratto di lavoro e stato stipulato per una durata superiore a cinque anni, o a dieci se si tratta di dirigenti, il prestatore di lavoro puo recedere da esso trascorso il quinquennio o il decennio, osservata la disposizione dell'articolo 2118 .]

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