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Articolo 2060 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Del lavoro

Dispositivo dell'art. 2060 Codice Civile

Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali [1, 4, 35, 39 Cost.](1).

Note

(1) Art. così modificato ex art. 3, comma 2, D. lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 287 (Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile).

Ratio Legis

L'articolo 2060 apre il Libro V contenente le regole giuridiche che disciplinano i rapporti tra datore di lavoro e lavoratori, c.d. diritto del lavoro.
La tutela che viene accordata nelle norme di questo titolo non riguarda solo i diritti individuali di ogni singolo lavoratore ma anche quelli collettivi di coloro che si uniscono in associazioni per tutelare i loro diritti nei confronti del datore di lavoro.

Massime relative all'art. 2060 Codice Civile

Cass. civ. n. 9142/2008

Al rapporto d'opera professionale dei medici convenzionati non si applica l'art. 31 della legge n. 300 del 1970, dovendosi escludere - come anche affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 1998 - una assimilazione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, seppure parasubordinato, attese le differenze di struttura e finalità della relative discipline e ben potendo, le prestazioni previdenziali essere differenziate anche tra categorie di lavoratori (Corte cost. n. 31 del 1986 e 181 del 1993). La relativa disciplina, peraltro, è suscettibile di essere estesa - come attuato con l'art. 24 del d.P.R. n. 500 del 1996 per i periodi successivi alla sua entrata in vigore - in via pattizia ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, venendosi in tal modo ad ampliare l'ambito della tutele già normativamente concesse e non ad introdurre nuove forme di previdenza a soggetti che ne siano sprovvisti.Conseguentemente, restano privi di fondamento giuridico i dubbi di costituzionalità dell'art. 31 dello Statuto e dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 per violazione degli articoli 3, 35, 38, 51 e 97 Cost., nonché dell'art. 10 Cost. in relazione alla Convenzione di Strasburgo del 1985 (nella specie, la S.C., sulla base del principio enunciato, ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di medico specialista convenzionato che, nel periodo dal 1977 al 1983 e dal 1984 al 1993, era stato in aspettativa per aver svolto una funzione elettiva pubblica senza che l'USL competente provvedesse a versare in suo favore i contributi previdenziali). (Rigetta, App. Napoli, 10 Agosto 2004).

Cass. civ. n. 7290/2008

L'art. 82, comma terzo, d.lgs. n. 267 del 2000 che prevede, a favore degli amministratori locali titolari di funzioni pubbliche elettive, l'esonero dal divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e indennità percepite, non è applicabile, in via analogica, ai titolari di cariche sindacali avuto riguardo ai compensi percepiti in tale veste, potendosi configurare - al di fuori dell'ambito delle funzioni pubbliche e in presenza di un rapporto intercorrente con un soggetto privato (anche svolgente attività di rilievo costituzionale ex art. 39 Cost.) - esclusivamente una attività gratuita ovvero un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, che, in quanto tale, è assoggettato alla tutela di cui agli artt. 35 e 36 Cost., mentre, tra l'esercizio delle funzioni elettive - che dà luogo ad un rapporto di servizio onorario - ed il compenso per tale esercizio, resta escluso, ai sensi dell'art. 54 Cost., qualsiasi connotato di sinallagmaticità; ne consegue, inoltre, che, per le medesime ragioni, è manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità della norma per lesione degli artt. 3 e 51 Cost. (Rigetta, App. Firenze, 6 Luglio 2005).

Cass. civ. n. 2693/2005

In applicazione del principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta, tale assicurazione copre, quanto agli artigiani, anche le ulteriori attività complementari e sussidiarie che il lavoratore debba compiere all'esterno dei locali ove si svolge la lavorazione. Tra queste non può non ricomprendersi l'attività certamente lavorativa costituita dalla redazione del preventivo da sottoporre al potenziale cliente, atteso il nesso indissolubile tra attività di redazione del preventivo e successiva attività artigianale, sia pure condizionata alla verifica, e alla scelta, del committente. Una diversa interpretazione arrecherebbe un "vulnus" alla norma costituzionale (artt. 3, 4, 35 e 38 Cost.), in quanto verrebbe lasciata scoperta una fase preparatoria del lavoro artigianale manuale, essenziale per il conseguimento dei fini individuali di iniziativa economica e altrettanto meritevole di tutela del momento realizzativo dell'attività, nella quale, peraltro, la copertura assicurativa scatterebbe ove l'incidente occorresse al lavorante d'impresa artigiana e non al suo titolare o artigiano individuale. (v. Corte Cost. sent. n. 100 del 1991).

Corte cost. n. 3/1998

Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 32 e 37 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1990 n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste), nella parte in cui prevede(rebbe)che l'indennità di maternità ivi stabilita venga corrisposta alla libera professionista (nella specie, notaio) indipendentemente dall'effettiva astensione dal lavoro, in quanto - posto che sussiste una netta differenza fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, trattandosi di due tipi del medesimo fenomeno, aventi però peculiari caratteristiche, sicché gli strumenti di tutela che le leggi ordinarie apprestano per l'uno non possono ritenersi automaticamente applicabili all'altro - le situazioni poste a raffronto non sono comparabili, ed in quanto la tutela costituzionale del diritto alla salute della donna e del bambino non è vulnerata dall'esistenza di una norma che per una particolare categoria di lavoratrici stabilisce una protezione complessivamente adeguata alle peculiari caratteristiche della categoria medesima.

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