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Articolo 2020 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Leggi speciali

Dispositivo dell'art. 2020 Codice Civile

Le norme di questa sezione si applicano ai titoli all'ordine regolati da leggi speciali in quanto queste non dispongano diversamente.

Ratio Legis

Se vi sono leggi speciali rispetto alla disciplina del codice, tale specialità giustifica la prevalenza delle prime su quest'ultima.

Spiegazione dell'art. 2020 Codice Civile

Valore suppletivo delle disposizioni generali sui titoli all'ordine rispetto alle «di­sposizioni speciali» ed alle «Leggi speciali» (richiami)

La norma sancita nell'art. 2020 collega armoni­camente colla precedente disposizione dell'art. 2001; onde, per la evidente identità della ratio legis, la dizione «leggi speciali» usata nell'art. 2020 deve intendersi come comprensiva sia delle norme speciali di questo Codice, o c. d. «disposizioni speciali», sia delle «Leggi speciali» propriamente dette espressamente menzionate nell'art. art. 2001 del c.c..

E può qui ripetersi quanto, nella Relazione Ministeriale (n. 254), si pone in luce rispetto all'art. 2001 testè cit., che, cioè, le disposizioni con­tenute nel Libro delle obbligazioni [Titolo V] hanno, com'è chiaro, una funzione suppletiva: ossia si applicano solo in guano non esiste una disciplina specifica dei singoli titoli di credito o questa non sia completa.


Casi di « disposizioni speciali» e di «leggi speciali» (richiami)

Quali siano i principali casi di «disposizioni speciali» e di «Leggi speciali » sopra singoli titoli all'ordine, risulta dal commento all'art. 2001, commento che deve, qui, semplicemente richiamarsi.


Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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