Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2017 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Opposizione del detentore

Dispositivo dell'art. 2017 Codice Civile

L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore [90 l. camb.; 70 l. ass.](1).

L'opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo(2) presso la cancelleria del tribunale.

Se l'opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento(3).

Note

(1) In tal modo il debitore può chiarire i fatti ma anche conoscere il soggetto cui sarà tenuto ad adempiere, quindi è litisconsorte necessario (102 c.p.c.). In tema di ripartizione dell'onere della prova (2697 c.c.) spetta all'opponente dimostrare, in particolare, che il suo possesso del titolo è legittimo (1992 c.c.).
(2) Il deposito serve ad evitare che possano essere avanzate più opposizioni a scopi solo dilatori. Nella prassi il titolo, di regola, non viene depositato ma viene esibito al cancelliere che stila un verbale.
(3) L'opposizione si presenta come un giudizio a carattere impugnatorio in quanto viene instaurata dopo che è stato pronunciato l'ammortamento, e di fatto, impugnando il relativo decreto (2016 c.c.): di conseguenza, se l'istanza è respinta, il decreto stesso diventa definitivo.

Ratio Legis

Il legislatore consente a colui che sia detentore del titolo per il quale sia stata esperita una procedura di ammortamento (2017 c.c.) di difendersi esponendo le proprie ragioni (24 Cost.).

Spiegazione dell'art. 2017 Codice Civile

L’opposizione del detentore del titolo al decreto di ammortamento: a) Natura giuridica

Come si è esattamente osservato, mentre il decreto del Presidente del Tribunale chiude la prima fase necessaria del processo di ammortamento, l’opposizione del detentore del titolo al predetto decreto determina la seconda fase eventuale del suddetto processo.

a) L'atto di opposizione ha la natura giuridica di una domanda di accertamento negativo nei confronti del ricorrente convenuto, che ha già ottenuto il decreto di ammortamento, e di accertamento positivo nei confronti del debitore cartolare, rispetto a cui l’opponente chiede che sia dichiarato essere egli il legittimo portatore del titolo.


b) Soggetto attivo

Soggetto attivo del rapporto processuale in esame è il semplice detentore del titolo in contestazione, ossia la persona avente un potere fatto su tale titolo (art. 1140 del c.c. e art. 1141 del c.c.).


c) Presupposto di ammissibilità

Presupposto necessario dell'atto di opposizione è il deposito del titolo presso la Cancelleria del Tribunale, chiamato a conoscere delta controversia: il difetto di tale deposito importa la inammissibilità della opposizione, a tenore del preciso disposto dell'art. 2017, 2 comma, Cod. civ..


d) Procedura

L'opposizione del detentore deve essere proposta davanti al Tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore » (art. 2017, 1 comma); e ciò entro il termine perentorio dì trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di ammortamento nella Gazzetta Ufficiale, di cui nell'art. 2016, 3 comma.

Tale opposizione può fondarsi su cause diverse; ma, come si é bene rilevato, « il più delle volte tenderá a far dichiarare che il deten­tore, anziché essere semplicemente tale, ha acquistato la proprietà del titolo quale possessore di buona fede e senza colpa grave ». E, naturalmente, questa fase del processo si svolge in contradittorio, e dà luogo alla pronuncia di una sentenza.


e) Sentenza di accoglimento e sentenza di rigetto dell’opposizione

Quest'ultima [sentenza], secondo i casi, può essere:
1) Di acco­glimento della opposizione, e, quindi, di revoca del decreto di ammortamento, e di accertamento della spettanza all'opponente della proprietà del titolo e della titolarità dei diritti cartolari;

2) Di rigetto della opposizione, — nel quale caso l'ammortamento diventa definitivo, e viene implicitamente dichiarata la legittimazione all'esercizio dei diritti cartolari del ricorrente, che aveva già chiesto e ottenuto l'ammortamento. Deve essere, inoltre, ordinata la consegna del titolo depositato al medesimo ricorrente (art. 2017, 3 comma).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2017 Codice Civile

Cass. civ. n. 15126/2014

Il decreto di ammortamento determina l'inefficacia "ex nunc" del libretto di deposito al portatore ed estingue, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 luglio 1951, n. 948, i diritti del detentore nei confronti dell'istituto emittente, senza tuttavia pregiudicarne le ragioni verso chi ha ottenuto il duplicato. Nella controversia con l'ammortante, peraltro, il detentore è tenuto a provare solamente di aver acquistato la titolarità del credito risultante dal libretto anteriormente all'ammortamento e tale onere – soccorrendo le presunzioni di buona fede nel possesso ex art. 1147 cod. civ., nonché di possesso intermedio ex art. 1142 cod. civ. – può essere assolto dimostrando di aver posseduto il titolo prima dell'ammortamento stesso, mentre spetta all'ammortante fornire la prova contraria che l'acquisto del possesso era avvenuto in mala fede.

Cass. civ. n. 1146/1975

La norma contenuta nell'art. 2017 c.c., secondo la quale non è ammissibile l'opposizione al decreto di ammortamento di un titolo all'ordine senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, non si applica alla cambiale.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!