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Articolo 1998 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Titoli con diritto a premi

Dispositivo dell'art. 1998 Codice Civile

Nel caso di usufrutto di titoli di credito [2025] il godimento dell'usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo(1).

Il premio è investito a norma dell'articolo 1000.

Nel pegno di titoli di credito la garanzia non si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo [2791](2).

Note

(1) La norma si riferisce a quei titoli di credito che attribuiscono premi o altre utilità per sorteggio.
(2) Pertanto questi non sono frutti: se lo fossero, il creditore pignoratizio potrebbe estendere il proprio diritto anche sopra essi (2791 c.c.).

Ratio Legis

L’usufruttuario ha il godimento di premi ed profitti aleatori in quanto, per definizione, “egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare” (art. 981 comma 2 c.c.).
La loro natura aleatoria, invece, esclude che essi possano essere oggetto di pegno: non sarebbe di alcuna utilità, per il creditore, assoggettare a garanzia del credito qualcosa che non è certo verrà ad esistenza.

Spiegazione dell'art. 1998 Codice Civile

Premi e altre utilità aleatorie prodotte dal titolo: a) Nel caso di usufrutto di ti­toli di credito

Questa disposizione non figurava nel testo definitivo del Libro delle obbligazioni, e in mancanza di tale disposizione, le materie ivi regolate devono intendersi sottoposte al principio accessorium sequitur principale,già applicato nel precedente art. 1994 del c.c..

Avendo la Commissione di coordinamento aggiunto la stesso disposizione, e nelle ipotesi di titoli di credito produttivi di premi e di altre utilità aleatorie (es. diritti di opzione, azioni gratuite, attribuiti a titolari di azioni di società), è chiaro che, agli effetti della disciplina giuridica sancita dagli articoli in esame, occorre distinguere: a) il caso dell'usufrutto; b) dal caso del pegno di tali titoli.

a) A tenore dell’ art. 1998, 1° comma, i « premi e altre utilità aleatorie in parola » sono esattamente considerati come incrementi di capitale, dal che deriva:
1) che l’ usufruttario del titolo di credito, a tenore dell'art. art. 981 del c.c. c.c. ha solamente il diritto di godere dei frutti di essi, dei premi, ecc.

2) che l'ammontare del premio deve essere investito a norma dell’ art. 1000 cod. civ.


b) Nel caso di pegno di titoli di credito
Viceversa, nel caso di pegno, sopra ricordato, il creditore pignorato, che, per l’art. 2791, « salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alla spesa ed agli interessi e poi al capitale », — ma ha, in forza dell'art. 1978, 3° comma, il diritto di estendere la garanzia ai premi e utilità aleatorie più volte menzionati.

Questa norma, che, trattandosi (come si è detto: n. 1), di incrementi di capitale, esattamente esclude l'applicabilità del cit. art. 2791, non sembra, tuttavia, conforme al principio sopra enunciato; e si collega, evidentemente, ad una massima già affermata dal Supremo Collegio, per cui « il creditore pignoratizio di un titolo di prestito pubblico non ha diritto di esazione e di ritenzione del premio toccato in sorte al titolo ».

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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