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Articolo 1985 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Recesso dal contratto

Dispositivo dell'art. 1985 Codice Civile

Il debitore può recedere dal contratto(1) offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione [1332]. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.

Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione [1981; 193 disp. att.](2).

Note

(1) Il recesso, però, non è esercitabile sempre: deve intervenire prima che si sia avuta liquidazione dei beni. Inoltre, la norma attribuisce tale facoltà al solo debitore e non ai creditori cessionari.
(2) Anche se tali spese non formano oggetto dell'offerta che il debitore fa per esercitare il recesso (comma 1), egli è comunque tenuto a sostenerle.

Ratio Legis

Il diritto di recesso è attribuito al debitore in quanto la cessione è un contratto tra debitore e creditori (1977 c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

780 Il contratto può estinguersi per recesso da parte del debitore (art. 1985 del c.c.). Il recesso però non è libero, così come non è libero in taluni casi di mandato (art. 1723 del c.c., secondo comma); il recedete deve far pagamento od offerta reale del capitale e degli interessi dovuti. Il pagamento o l'offerta reale deve farsi solo a coloro che hanno concluso il contratto di cui il debitore vuole lo scioglimento. A tale effetto non è necessario il pagamento o l'offerta reale delle spese di gestione, che non sono liquide; ma il debitore rimane tenuto al rimborso di esse (art. 1985 del c.c., secondo comma), salvo ai creditori il privilegio sui beni oggetto della cessione, ai sensi del libro della tutela dei diritti. La cessione può essere annullata per dissimulazione di attivo e per occultamento o simulazione di passività (art. 1986 del c.c., primo comma). La dissimulazione di attivo opera, com'è ovvio, solo quando la cessione ha per oggetto tutto il patrimonio del debitore; tuttavia occorre che sia stata occultata una notevole parte dell'attivo. La simulazione o l'occultazione del passivo concerne anche l'ipotesi di cessione parziale. In ogni caso si è di fronte ad atti di frode compiuti dal debitore, che hanno influito sull'apprezzamento economico della convenienza del contratto. Quando le passività risultano maggiori o minori di quelle denunziate, la legge presume che i creditori non avrebbero contrattato se avessero conosciuto la realtà, per quanto la frode possa essere stata di lieve entità. La dissimulazione di attivo, a sua volta, deve concernere una parte notevole dei beni, perchè è presumibile che i creditori avrebbero consentito a rinunziare all'azione esecutiva anche in presenza di un complesso di attività di valore non eccessivamente superiore a quello denunziato, in vista dell'alea connessa alla liquidazione forzata. La cessione può infine essere risoluta per inadempimento (art. 1986, secondo comma), sia che questo concerna obblighi dei creditori sia che concerna obblighi del debitore.

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