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Dispositivo dell'art. 1977 Codice Civile

La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore (1) incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti [1982; l.f. 160 n. 2, 181 n. 3, 182, 186] (2).

Note

(1) Debitore può essere una persona fisica o una persona giuridica; può altresì trattarsi del condebitore, del civilmente responsabile, del fideiussore, essendo ciascuno di essi obbligato personalmente.

(2) Per l'orientamento prevalente, la cessione dei beni ai creditori è un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori che si configura come un'ipotesi di mandato [v. 1703 ss.] conferito anche nell'interesse dei mandatari. L'effetto solutorio consegue al momento della ripartizione tra i creditori del ricavato.
Trattasi, inoltre, di un contratto consensuale, a prestazioni corrispettive, di durata e a titolo oneroso, in quanto l'attribuzione ai creditori trova come contropartita la rinuncia da parte di questi all'esercizio dell'azione esecutiva.


Ratio Legis

La cessione dei beni ai creditori presuppone una difficoltà nell'adempimento ed ha la funzione di evitare gli inconvenienti di una complessa procedura di esecuzione forzata sul patrimonio del debitore [v. 2910]. Pertanto, con tale contratto si dà vita ad una procedura di liquidazione che evita l'esecuzione legale a carico del debitore e che conduce all'estinzione dell'obbligo.

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