La transazione non può essere impugnata per causa di lesione.
Il divieto dell'azione di rescissione per causa di lesione subita da una delle parti trova il suo fondamento nell'interesse dei contraenti alla pacifica composizione della lite. In altri termini, ai fini della validità della transazione, non è richiesta l'equivalenza economica tra le reciproche concessioni [v. 1965]; ne consegue che è del tutto irrilevante quello specifico e grave squilibrio originario che consente di ricorrere al rimedio della rescissione per lesione. Del resto, se si ammettesse l'impugnabilità della transazione per causa di lesione, si eliminerebbe ogni stabilità del contratto, la cui funzione è proprio quella di comporre la lite prescindendo dall'accertamento della situazione incerta preesistente.