Il volume è un commento alla disciplina prevista dal codice civile e dalle relative leggi speciali in materia di contratti di garanzia.
L'Autore tratta le questioni relative ai crediti garantiti e alla tutela dei creditori, approfondendo in particolare tutti gli aspetti delle garanzie fideiussorie e dei patrimoni destinati, nonché quelli che si intersecano con il diritto fallimentare.
Il volume è aggiornato al d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con... (continua)
Il negozio fideiussorio, sebbene abbia le sue origini già nell’antico diritto romano, risulta essere un mezzo sempre più utilizzato e in grado di garantire in maniera pratica la solvibilità necessaria tra gli operatori commerciali. Questo volume, pur senza prescindere dai necessari riferimenti dottrinali, offre una disamina della disciplina della fideiussione e degli istituti affini (contratto autonomo di garanzia e mandato di credito) con particolare attenzione... (continua)
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito (1), ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito (2) [1294], salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.
(1) Non è necessario che la garanzia sia stata prestata simultaneamente da tutti i fideiussori, ma è necessario che il fideiussore sia a conoscenza della garanzia prestata dagli altri (confideiussore [v. 1954]). È perciò errore essenziale [v. 1429] incidente sulla natura del contratto, quello del fideiussore unico che crede di essere confideiussore.
(2) Il confideiussore che non ha pagato deve rimborsare la propria quota al confideiussore che ha pagato la prestazione garantita.
In assenza di specifici criteri di riparto, le quote si presumono uguali.
La norma regola l'istituto della confideiussione, che presuppone che più persone, congiuntamente, garantiscano lo stesso debito e lo stesso debitore.
Ciò che caratterizza l'istituto è la presenza di un intento comune a tutti i confideiussori, che collega le loro obbligazioni. In mancanza di esso, si avrà solo una pluralità di fideiussori, le cui obbligazioni sono tra loro distinte ed alle quali non è perciò applicabile la disciplina prevista dall'art. 1954 (azione di regresso), ma solo quella ex art. 1949 (surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
762L'ipotesi di una pluralità di fidelussori è considerata negli art. 1946 del c.c., art. 1947 del c.c. e art. 1954 del c.c..
Anche tra i confideiussori vi è vincolo di solidarietà; come il beneficio dell'escussione, anche il beneficio della divisione, da legale, è divenuto eventuale e convenzionale e integra una eccezione proponibile a norma del codice di procedura civile. Il momento in cui il beneficio della divisione è opposto ha però importanza di diritto sostanziale: l'insolvenza di uno dei confideiussori verificatasi fino a tale momento si ripartisce infatti fra i fideiussori solvibili, quella verificatasi dopo resta a carico del creditore (art. 1947, secondo comma).
Il regresso tra i confldeiussori è regolato nell'art. 1954 con le stesse norme del regresso tra condebitori in solido (art. 1299 del c.c.): resta cosi chiarito che anche l'insolvenza di un confideiussore dà luogo a ripartizione del debito per contributo tra tutti gli altri.