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I contratti di collaborazione. Con CD-ROM

Collana: Trattato dei Contratti
Pagine: 1200
Data di pubblicazione: marzo 2011
Prezzo: 100 -10%100 €

L’Opera esamina i profili e la disciplina giuridica della categoria dei contratti di collabo-razione (o cooperazione), quei contratti che hanno a oggetto un’attività di gestione di af-fari altrui, compiuta da una parte contraente (il gestore) nell’interesse dell’altra (il sog-getto gerito).

Il volume esamina pertanto le fattispecie giuridiche in materia delineate dal codice civile e dalle leggi speciali, quali il mandato, la mediazione, il contratto di... (continua)

Il contratto di deposito. Artt. 1766-1797. Del deposito in generale, del deposito in albergo, del deposito nei magazzini generali.

Editore: Giuffrè
Collana: Il codice civile. Commentario
Data di pubblicazione: gennaio 2011
Prezzo: 53 -10%53 €
Categorie: Deposito

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Dispositivo dell'art. 1782 Codice Civile

Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene (1), questi ne acquista la proprietàed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità [1834]. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo [1813, 1822].

Note

(1) La possibilità di uso delle cose e, dunque, la creazione di un deposito irregolare, può anche risultare dalla natura consumabile delle cose.


Ratio Legis

In tale forma di deposito, che ricorre ove l'oggetto ricopra caratteristiche particolari (beni scambiabili come derrate, denaro etc.) la funzione del «custodire» perde di importanza ed emerge la prestazione del «restituire». È indifferente, infatti, per colui che ha depositato, ricevere indietro gli stessi beni consegnati ovvero beni diversi ma della stessa specie e qualità perché questi non hanno importanza nella loro individualità bensì nel loro valore economico. Purché sia assicurata la riconsegna del tandundem (di cose, cioè, della stessa specie e qualità), appare irrilevante il modo con cui il depositario riesca in tale risultato di conservazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

728La diligenza del depositario si è ricondotta, come si è detto (n. 559), al tipo astratto del buon padre di famiglia, che elimina anche le difficoltà della prova, a cui la varietà dei casi pratici dava luogo nel sistema della diligenza in concreto adottato dell'art.1843 del codice del 1965. Anche il depositario gratuito deve usare la diligenza normale; ma, come nel mandato gratuito, si è concesso al giudice di apprezzare con minor rigore la responsabilità del depositario quando non ha diritto a rimunerazione (art. 1765 del c.c.). L'obbligo di custodia, di cui l'incapace risponde nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per atti illeciti (art. 1769 del c.c.), è personale e implica perciò il divieto del subdeposito: questo divieto garantisce la costante vigilanza sulla cosa depositata ad opera della persona scelta dal depositante e può essere superato dal consenso del depositante stesso (art. 1770 del c.c., primo comma). In particolari urgenti contingenze (ad esempio, in caso di pericolo che minacci la conservazione della cosa, specialmente se si tratta di oggetti preziosi o di valore storico o artistico) o nell'interesse del depositante, è riconosciuta al depositario la facoltà di derogare alle condizioni pattuite per la custodia (art. 1770, accendo comma). Il depositario non può servirsi della cosa senza il consenso del depositante (art. 1770, primo comma); tale proibizione esiste anche quando il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili. In quest'ultimo caso, se il depositante ha autorizzato il depositario a servirsi della cosa depositata, la proprietà di essa, come si è rilevato (n. 727), si acquista dal depositario, che deve restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 1782 del c.c., primo comma).

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