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Articolo 1694 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Presunzioni di fortuito

Dispositivo dell'art. 1694 Codice Civile

Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito(1) [182 disp. att.].

Note

(1) Tuttavia, la possibilità di presumere il fortuito incontra dei limiti: ad esempio, è stato ritenuto che, in caso di furto, il vettore, comunque, deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitarlo.

Ratio Legis

La volontà del legislatore è di consentire alle parti di pattuire un regime meno oneroso a carico del vettore rispetto a quello dettato dalla legge (v. 1693 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1694 Codice Civile

Clausole limitative della responsabilità

Fermo il principio della parità di trattamento per i pubblici servizi di linea (art. 1679), le norme sul receptum nel trasporto di cose dettate dall'art. 1693 sono convenzionalmente derogabili, salva la nullità dei patti che escludono o limitano preventivamente la responsabilità del vettore per dolo o colpa grave (art. 1229).
Sono validi anche i patti che abbiano per oggetto una inversione o una modificazione dell'onere della prova, a meno che abbiano per effetto di rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti del danneggiato (art. 2698).

La norma dell'art. 1694, considera in particolare le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni di trasporto, dipendono dal caso fortuito, e ne ammette la validità.
Le clausole considerate in questo articolo sono rivolte a creare una zona di irresponsabilità presuntiva per il vettore, quando risulti la possibilità astratta che un danno possa dipendere da caso fortuito.
La presunzione quindi viene meno quando il danneggiato provi non esservi nemmeno la possibilità astratta di un nesso causale tra il danno e il caso fortuito. Dove la presunzione opera, si sposta a carico del danneggiato l'onere di provare nel caso concreto la colpa del vettore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

710 Quanto alla responsabilità del vettore si è ritenuto di far regolare dai principii generali la liquidazione del danno dipendente da ritardo; per quel che concerne la perdita e l'avaria delle cose trasportate, pur tenendo fermi in linea generale i tradizionali principii dell'art. 400 cod. comm. che si ricollegano al receptum (art. 1693 del c.c.), si è ammessa la validità delle clausole che stabiliscono presunzioni di fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto (trasporti speciali), dipendono dal caso fortuito (art. 1694 del c.c.). Per quanto concerne la decadenza dalle azioni contro il vettore, per effetto del ricevimento senza riserva delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore, si è escluso che la decadenza colpisca le azioni di responsabilità derivanti da dolo o colpa grave del vettore (art. 1698 del c.c., secondo comma). Il ricevimento con riserva è implicito nell'accertamento dell'avaria mediante verifica (art. 1697 del c.c.); ed è ovvio che la decadenza non colpisce le azioni di natura legale connesse al trasporto (azioni di ripetizione di indebito).

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