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Articolo 1665 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Verifica e pagamento dell'opera

Dispositivo dell'art. 1665 Codice Civile

Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta [1666](1).

La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizioni di poterla eseguire.

Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata(2).

Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica(3).

Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente.

Note

(1) La verifica è attività con la quale il committente accerta se l'opera è conforme a quanto pattuito e costituisce, prima di tutto, un diritto per il committente. Se essa ha esito positivo si passa al collaudo.
(2) La verifica è anche un onere del committente in quanto se non vi provvede si attiva un meccanismo di silenzio-assenso per cui l'opera si considera accettata. L'accettazione si sostanzia in un ulteriore momento della fase finale del contratto, che segue verifica e collaudo. Essa determina precisi effetti: l'appaltatore, oltre a non essere più responsabile per i vizi che, in quel momento, non siano occulti, non sopporta più il rischio del perimento del bene di cui diviene proprietario il committente. Questi, inoltre, ha diritto di ricevere la consegna dell'opera.
(3) L'accettazione in tal caso è presunta.

Ratio Legis

La verifica è prevista per consentire al committente di analizzare se l'opera corrisponde a quanto pattuito ovvero se presenta dei vizi.
Essa è un atto necessario del committente e questi deve compierlo, altresì, senza ritardo, ciò in quanto è seguita dalla accettazione che segna il momento dal quale l'appaltatore ha diritto a ricevere il corrispettivo.

Spiegazione dell'art. 1665 Codice Civile

Verifica e collaudo

Per quanto il codice parli soltanto di verifica, tuttavia in questa parola dobbiamo ritenere compreso quello che tecnicamente si specifica con la parola collaudo, per il che non sarà male premettere un cenno sulla differenza delle due locuzioni.

La verifica è atto comune a tutti i contratti e, generalizzandola, si può ritenere comune ad ogni forma dell'umana attività, nel senso che quotidianamente noi verifichiamo, ad es. se il denaro incassato sia buono, se la merce acquistata corrisponda per qualità e quantità e così via. Tale concezione però finisce con l'essere troppo grossolana e non può essere confusa con la verifica degli appalti, la quale ha una sua ragione d'essere particolare nascente dalla struttura stessa del contratto, e precisamente dal fatto che si manda all'attività personale di un terzo di creare, col proprio lavoro, una cosa o di modificarla così da farla apparire, in virtù del lavoro, altra da quella che era.
La verifica si diversifica dal collaudo nel rapporto che ha la parte col tutto, vale a dire che la verifica è un elemento, il principale fra tutti, per far luogo al collaudo che è l'atto definitivo di approvazione e di liberazione dell'assuntore dopo che il collaudo stesso sia stato approvato ed accettato dal committente.
Ora, è da ritenere che nella formula dell'art. 1665 sia compreso anche il collaudo, specie se si tratta di opere di notevole complessità.

In mancanza di uno speciale regolamento quale esiste per la collaudazione delle opere pubbliche, le parti sono libere di indicare i limiti del collaudo, la procedura da seguire e così via. Non solo, ma tanto alla verifica quanto al collaudo le parti possono rinunciare o per la scarsa importanza dell'appalto di talché ictu oculi si può constatare la corrispondenza del risultato alla previsione del contratto, ovvero perché il committente ha sorvegliato, in proprio o a mezzo di persona di sua fiducia, l'esecuzione dei lavori nelle varie fasi di svolgimento.


Procedura

Il codice non stabilisce alcuna forma di procedura per la verifica o il collaudo, e le parti sono quindi libere di scegliere il metodo che più loro conviene. Tuttavia non è da perdere di vista che il processo di verifica è opera del committente, il quale vi può procedere a mezzo di un suo delegato ed entro quei limiti che la ragionevolezza dell'indagine comporta. È ancora da considerare che essendo la verifica la constatazione di un fatto, essa deve avere in sè qualcosa di obiettivo e perciò l'arbitrium boni viri è elemento del quale debbono tener conto l'una e l'altra parte. Certo nessuno può rifiutare all'assuntore il diritto di rifiutare i risultati del collaudo disposto dal committente; ed in questo caso, all'infuori di ulteriori accordi, non vi è che il perito giudiziario il quale possa dire l'ultima parola; ma, d'altra parte, l'assuntore non può nel contratto stipulare la preventiva rinunzia alla verifica, né, nel silenzio, pretendere la rinunzia medesima, ma ha per contro il diritto che da essa sia, tolto tutto ciò che può apparire eccessivo, defaticante o vessatorio.

La verifica, per quanto compiuta dal committente, deve essere coadiuvata e agevolata dall'appaltatore, non solo nel suo interesse e nell'intento di rendere più rapide le operazioni, ma soprattutto per l'accertamento della verità e precisamente del modo col quale sono stati eseguiti i lavori e del risultato finale ottenuto.
Può sorgere questione se il costruttore sia tenuto a fornire al committente, ed a sue spese, operai e mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di verifica. Il dubbio sorge, ben s'intende, in mancanza di apposita clausola contrattuale o di consuetudini locali. Presumibilmente, tolta ogni eccessività, le spese congrue devono essere sostenute dall'appaltatore che ha l'interesse e diciamo pure l'obbligo di dimostrare che l'opera è costruita bene ed atta a funzionare. Fra queste spese non vanno però incluse quelle necessarie al funzionamento dell'opera in un tempo intermedio fra due eventuali collaudi (provvisorio e definitivo) quando i due collaudi sono chiesti dalla natura dell'opera, dovendo le spese di esercizio stare a carico del committente.

Durante le operazioni di collaudo e sino a tanto che l'opera non sia stata presa definitivamente in consegna, l'impresa ha l'obbligo della manutenzione ed è tenuta a quei rifacimenti che fossero necessari per dare l'opera in buono stato di manutenzione.
Il limite di tempo varierà a seconda dell'importanza dell'opera e del relativo collaudo: quello giuridico è dato dalla essenza stessa dell'obbligazione, vale a dire l'appaltatore è tenuto alla manutenzione ordinaria e non a quello che può apparire manutenzione straordinaria o rifacimento di danni causati dal committente o chi per lui, come potrebbe essere lo scoppio di una caldaia di termosifone provocato da cattivo esercizio del committente e prima che siano esaurite le operazioni di collaudo.


Liquidazione e pagamento

L'art. 1665 si chiude col disciplinare quello che del resto è un obbligo ed una conseguenza naturale dell'appalto e cioè che l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente. Il codice fa salvi la diversa pattuizione o gli usi contrari: qualche difficoltà può sorgere per l'applicazione degli usi contrari ove non vi sia una costante ed univoca consuetudine.
Comunque sia di ciò, una volta determinato il momento del pagamento dell'opera ovvero del saldo, se durante l'esecuzione dei lavori sono stati pagati acconti, ogni ritardo porta a carico del committente l'onere degli interessi e della clausola penale se prevista in contratto ed, in casi più gravi, il committente può essere esposto al rifacimento dei danni.


La mora accipiendi

Il 2° e 3° comma dell'art. 1655 disciplinano la « mora accipiendi » per quanto ha rapporto col contratto di appalto, nella fase di verifica e collaudo, mentre la mora del creditore, nella fase di consegna è disciplinata nel titolo I sulle obbligazioni in generale (sez. III del capo II).

Il primo adempimento deve promanare dall'assuntore il quale deve rendersi parte diligente nell'avvertire il committente che l'opera è compiuta e che si può passare alla verifica. La forma dell'avvertimento non è disciplinata dal codice, né era forse possibile disciplinarla, data la vastità, delle ipotesi concernenti i vari tipi che formano oggetto dell'appalto: essa può andare dalla semplice comunicazione verbale, attraverso la lettera raccomandata, alla diffida giudiziaria, a seconda dell'importanza dell'appalto e dei rapporti intercorrenti tra assuntore e committente. Oltre a ciò nelle opere complesse, rette da un elaborato contratto che può avere anche allegato un capitolato d'oneri, non è esclusa la disciplina di termini per l'ultimazione, la verifica e il collaudo e quindi l'assuntore diligente ha modo di far presente con una semplice lettera raccomandata che l'opera è terminata e che si può procedere alla verifica.

Il codice specifica che il committente deve procedere alla verifica « appena » l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire, ma è intuito che la parola « appena » deve essere intesa con discrezione e posta in relazione all'entità dell'opera da verificare. Comunque il committente non deve, col suo atteggiamento, dare fondato motivo di sospetto di volere arbitrariamente dilazionare la verifica, perché, in questo caso, l'assuntore ha il diritto di metterlo in mora, prefissandogli un termine, scorso il quale l'opera deve intendersi accettata, giusta il 3° comma dello stesso art. 1665.

Una forma particolare di mora è l'altra contemplata dallo stesso comma, con l'indicare che se il committente non comunica entro breve termine il risultato della verifica, l'opera si considera accettata. Anche qui la frase « breve termine » deve intendersi in rapporto all'entità delle eseguite constatazioni ed alla necessità del committente di rendersi conto di esse, se sono state compiute da persona di fiducia.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

477 Il progetto preliminare, integrando la disposizione dell'articolo 1638 del codice che aveva riguardo ad un'ipotesi particolare, aveva compiutamente regolato (articolo 510) il momento e le condizioni necessarie perché il credito del prezzo diventi per l'appaltatore esigibile.
La disposizione del progetto è rimasta sostanzialmente immutata essendomi limitato a chiarire che l'appaltatore ha diritto al prezzo sono al momento della consegna se la verifica ed accettazione dell'opera siano avvenute prima della consegna, e che se il committente, eseguita la verifica, non ne comunica entro breve termine il risultato, l'opera si deve considerare come accettata (art. 541). Quando la verifica si fa in contraddittorio dell'appaltatore, l'accettazione o il rifiuto dell'opera, ovvero l'eventuale contestazione, sono normalmente contestuali alla verifica e di conseguenza se la verifica ha risultato favorevole, il credito dell'appaltatore diviene subito esigibile; se invece la verifica ha dato luogo a contestazioni o addirittura al rifiuto dell'opera, il committente non è più soggetta alla presunzione di accettazione dell'opera per mancanza di comunicazione tempestiva.
Relativamente all'ipotesi di verifica parziale, non ho considerato il caso che l'opera sia eseguita a misura, come invece faceva il progetto, perché la esecuzione misura non imprime alla parte di opera già eseguita alcun carattere di autonomia che possa, in difetto di convenzione, giustificare il diritto dell'appaltatore a una verifica parziale e quindi al pagamento della parte compiuta.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

703 Gli art. 1665 del c.c. e art. 1666 del c.c. regolano compiutamente il momento della verifica o collaudo dell'opera. Premesso che il committente ha diritto di verificare l'opera, prima che essa gli venga consegnata, la legge determina il momento nel quale la verifica deve essere fatta e le conseguenze dell'omissione di essa; dispone che equivale ad accettazione dell'opera il fatto che il committente la riceva in consegna senza alcuna riserva. Infine fissa nel momento dell'accettazione da parte del committente il momento in cui, in difetto di stipulazioni o di usi contrari, diviene esigibile per l'appaltatore il credito del prezzo. La disciplina è completata dalla disposizione dell'art. 1666, che ha riguardo al caso in cui l'opera deve eseguirsi per partite singole. La conseguenza principale del collaudo, oltre quella relativa al pagamento del prezzo, consiste nella liberazione dell'appaltatore dalla garanzia per le difformità o i vizi dell'opera, che altrimenti sarebbe dovuta ai sensi degli art. 1667 del c.c. e art. 1668 del c.c.. Naturalmente, perché la liberazione abbia luogo occorre che i vizi o le difformità siano stati al momento della verifica conosciuti o riconoscibili dal committente se non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore, tenendosi conto che, se per la verifica dell'opera occorra un'esperienza tecnica nel valutare la riconoscibilità del vizio, bisogna aver riguardo non già alle cognizioni del committente ma alle cognizioni di un tecnico, dato che il collaudo è un atto che il committente deve fare con ogni garanzia tecnica e quindi, ove lo ritenga necessario, con l'ausilio di persone esperte. Quando la garanzia è dovuta, si applicano le norme degli articoli 1667 e 1668, che disciplinano l'onere della denuncia (la quale deve essere fatta, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla scoperta), la prescrizione biennale dell'azione per far valere la garanzia, e il contenuto della garanzia medesima; norme, che salvo le particolarità dei termini, trovano un addentellato in quelle che disciplinano la garanzia per i vizi della vendita.

Massime relative all'art. 1665 Codice Civile

Cass. civ. n. 8038/2023

Nel contratto di noleggio a freddo a cui, alla stregua della sua natura, funzione e oggetto sono analogicamente applicabili le norme sull'appalto di servizi ad esecuzione continuata, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati.

Cass. civ. n. 7593/2023

In tema di appalto, laddove l'incarico concerna la direzione di lavori, il professionista, come ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica e pertanto le sue dichiarazioni sono vincolanti per il committente soltanto se contenute in ambito tecnico, mentre sono prive di tale valore quando invadono altri campi, come quello concernente l'accettazione del prezzo finale dell'opera.

Cass. civ. n. 12483/2022

Il diritto di ritenzione di cui all'art. 1152 c.c., è un mezzo di autotutela di natura eccezionale, ed in quanto tale non è applicabile in via analogica a casi che non siano contemplati dalla legge e non può essere esercitato dall'appaltatore rispetto alle opere da lui costruite sul suolo del committente.

Cass. civ. n. 23556/2020

In tema di appalto privato, il principio secondo cui il prezzo non è esigibile se il committente riceve l'opera con riserva presuppone, per la sua applicabilità, che la riserva sia giustificata, cioè è applicabile in quanto l'opera presenti realmente i vizi rilevanti, ma se, a verifica eseguita, si accerta che l'opera non presentava i vizi denunciati, il pagamento del prezzo non può più essere differito con l'eccezione di inesatto adempimento, ma deve seguire senza ulteriore indugio. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto al corrispettivo sull'assunto che, essendo mancata l'accettazione del committente, il credito dell'appaltatore per il pagamento del prezzo era divenuto esigibile solo a seguito dell'accertamento giudiziale dell'inesistenza dei vizi e delle difformità eccepite dal committente).

Cass. civ. n. 10452/2020

In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce una "quaestio facti" rimessa all'apprezzamento del giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ravvisato i presupposti dell'accettazione dell'opera a fronte della presa in consegna della stessa e dell'avvenuto pagamento da parte della committenza della somma dovuta, ivi compreso lo svincolo delle somme ritenute a garanzia).

Cass. civ. n. 9783/2020

La stipula di un formale contratto di appalto con un'impresa artigiana, nella vigenza degli artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, impone la riqualificazione dello stesso quale rapporto di lavoro c.d. parasubordinato in presenza dei requisiti di continuazione, coordinazione e svolgimento di attività prevalentemente personale, senza che possa assumere rilievo assorbente il "nomen iuris" utilizzato a fronte di un accertamento fattuale che escluda anche la sussistenza di un'organizzazione di impresa; pertanto, in carenza del progetto, opererà l'automatica conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 69 del predetto decreto, con conseguente applicazione di tutte le garanzie del lavoro dipendente anche sotto il profilo assicurativo e contributivo. (Nella specie, era stato accertato che l'attività era stata prestata da artigiani piastrellisti, senza avvalersi di alcun collaboratore ed utilizzando attrezzature minime, lavorando con continuità esclusivamente in favore della società ricorrente, unica loro committente per l'intero periodo di causa e soltanto a carico della quale essi avevano emesso fatture).

Cass. civ. n. 23948/2019

Non può ravvisarsi il concorso di un fatto colposo del danneggiato, suscettibile di limitare la responsabilità dell'autore del danno a norma dell'art. 1227 c.c., nel comportamento del committente che non si sia sostituito all'appaltatore nell'esecuzione di opere atte a limitare le conseguenze dei gravi difetti dell'opera oggetto di appalto.

Cass. civ. n. 21517/2019

Nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/09/2014).

Cass. civ. n. 13224/2019

In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica". I soli pagamenti eseguiti dal committente a titolo di acconto, sulla base dell'avanzamento dei lavori, non sono idonei, in sé, a supportare l'assunto della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell'opera, neppure per "facta concludentia", in assenza di qualunque richiamo a una effettiva consegna dell'opera medesima.

Cass. civ. n. 5734/2019

In tema di appalto privato, il corrispettivo deve essere versato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata, sicché è da questo momento che decorrono per l'appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli le quali, però, ove siano riscontrati difetti della detta opera legittimanti l'eccezione di inadempimento, sono inesigibili finché questi non siano eliminati od il committente non opti per la riduzione dell'importo a lui spettante. Ne consegue che, qualora il medesimo committente rilevi l'esistenza di vizi e ne domandi l'eliminazione diretta da parte dell'appaltatore, oltre a richiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito di quest'ultimo per il corrispettivo permane, ma il mancato pagamento dell'appaltante non può ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, se non dalla data della sentenza per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile.

Cass. civ. n. 11/2019

In tema di contratto di appalto, la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c.) liberano l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente ex art. 1667 c.c., i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o collaudo.

Cass. civ. n. 27640/2018

In tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale "restitutio in integrum". Ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato.

Cass. civ. n. 26338/2016

In tema di appalto di opere pubbliche, la garanzia per l’esperimento dei rimedi di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c., riguardo a vizi e difetti rivelatisi contemporaneamente al suo esperimento, spiega la propria efficacia solo dopo l’approvazione del collaudo secondo le forme sancite, in via imperativa, dal r.d. n. 350 del 1895, applicabile “ratione temporis”, sicché è solo dall’esito del collaudo che prendono corpo e significato sia la tematica dell’accettazione dell’opera, che quella di un’eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi, sia, infine, quella della prescrizione dell’azione volta ad invocare la garanzia per questi ultimi. Ciò, del resto, si spiega in ragione del fatto che la ricognizione dello stato delle opere pubbliche da parte della P.A. non è riducibile alla percezione che di esso possa avere un qualsiasi soggetto che rivesta una carica pubblica nell’amministrazione committente, ma solo all’acquisizione formale nell’ambito del procedimento amministrativo previsto dalla legge.

Cass. civ. n. 4051/2016

In tema di appalto, l'accettazione dell'opera che, ai sensi dell'art. 1665 c.c., si verifica quando il committente tralasci di procedere alla verifica senza giusti motivi o non ne comunichi il risultato entro breve termine (comma 3), oppure riceva la consegna dell'opera senza riserve (comma 4), si distingue sia dalla verifica che dal collaudo perché la prima si risolve nelle attività materiali di accertamento della qualità dell'opera e il secondo consiste nel successivo giudizio sull'opera stessa; l'accettazione, invece, è un atto negoziale che esige che il committente esprima, anche per "facta concludentia" il gradimento dell'opera stessa e che comporta l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva ritenuto vi fosse accettazione per le sole circostanze della mancata doglianza circa l'effettuazione dei lavori, del pagamento di acconti sul prezzo, e del rinvio del collaudo).

Cass. civ. n. 2307/2016

Il contratto di appalto di opera pubblica si considera ultimato solo a seguito del collaudo, che rappresenta l'unico atto attraverso il quale la P.A. può verificare se l'obbligazione dell'appaltatore sia stata regolarmente eseguita, e che è indispensabile ai fini dell'accettazione dell'opera da parte della stazione appaltante, mentre resta estraneo, e non rileva, il momento della consegna, come disciplinato, in generale, dagli artt. 1665 e 1667 c.c.. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva valorizzato, quale prova del completamento di un tale contratto, la mancanza di specifiche eccezioni della P.A. circa la sua regolare esecuzione - che evocava una sorta di accettazione tacita - e l'emissione della fattura, benché il collaudo non fosse stato effettuato).

Cass. civ. n. 8874/2014

In tema di appalto di opere pubbliche, il verbale di ultimazione dei lavori e la consegna delle chiavi trasferiscono al committente sia il possesso dell'opera sia il conseguente onere di custodia, senza che sia anche necessario il collaudo (o il rilascio del relativo certificato), che costituisce l'atto formale indispensabile ai soli fini dell'accettazione dell'opera da parte della pubblica amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da responsabilità l'appaltatore con riferimento agli atti vandalici subiti dall'opera pubblica in epoca successiva alla redazione del verbale di ultimazione dei lavori, con liquidazione del saldo e consegna delle chiavi, nonché all'esecuzione del collaudo, ma prima che fosse emesso il certificato).

Cass. civ. n. 26365/2013

In tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione.

Cass. civ. n. 19146/2013

In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova.

Cass. civ. n. 15711/2013

In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica". Bisogna, però, distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche "per facta concludentia") il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.

Cass. civ. n. 6009/2012

In tema di appalto, qualora il committente, rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo permane invariato.

Cass. civ. n. 15013/2011

All'appalto di opera pubblica rimane estraneo un momento della "consegna" dell'opera (cosa come conosciuto, in generale, dagli artt. 1665 e 1667 cod. civ.), inteso come atto sostanzialmente unitario e tendenzialmente, istantaneo, il quale, seguendo l'ultimazione dei lavori, implica, per il committente che voglia evitare di essere ritenuto "accettante", il coevo insorgere dell'onere di una precisa formulazione di riserve. A tale riguardo, infatti, l'appalto di opera pubblica conosce, sul piano della "consegna" dell'opera, tutta una serie di atti i quali, partendo dal verbale di ultimazione dei lavori, sono destinati a confluire nel collaudo, solo a partire dall'esito del quale prendono corpo e significato sia la tematica dell'accettazione dell'opera, sia quella di un'eventuale decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi, sia, infine, quella della prescrizione dell'azione volta a far valere la garanzia per tali vizi. Né, alla consegna dell'opera pubblica prima del collaudo è applicabile la presunzione di cui all'art. 1665, quarto comma, cod. civ., giacché la consegna di un'opera siffatta non può che intendersi attuata con riserva di verifica essendo il solo collaudo l'atto formale indispensabile ai fini dell'accettazione dell'opera stessa da parte della pubblica amministrazione.

Cass. civ. n. 106/2011

In tema di appalto, la previsione in contratto del diritto dell'appaltatore al pagamento di acconti da parte del committente e della periodica esigibilità di essi sulla base della constatazione, misurazione e contabilizzazione dei lavori eseguita in contraddittorio delle parti o del direttore dei lavori, non è idonea ad integrare e sostituire la verifica dell'opera che, ai sensi dell'art. 1665 c.c., il committente ha il diritto di eseguire dopo l'ultimazione dei lavori medesimi, né costituisce prova legale del diritto al corrispettivo maturato sulla base dei conteggi eseguiti; tuttavia, gli stati di avanzamento approvati, anche mediatamente, dal committente possono essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, se il committente non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta.

Cass. civ. n. 21599/2010

In tema di appalto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo sorge con l'accettazione dell'opera da parte del committente (art. 1665, ultimo comma, c.c.) e non già al momento stesso della stipulazione del contratto. Ne consegue che, ove l'appaltatore abbia ceduto il proprio credito (futuro) e successivamente fallisca nel corso dell'esecuzione dell'opera, il cessionario non ha diritto al credito per il corrispettivo maturato per l'opera già compiuta, nei limiti dell'utilità della stessa ed in proporzione all'intero prezzo pattuito, ove l'appaltante ceduto non l'abbia in precedenza accettata nei confronti dell'imprenditore "in bonis", non potendo neppure invocarsi gli effetti dello scioglimento del contratto di cui all'art. 1672 c.c., operando essi in base ad un'impossibilità assoluta ed oggettiva della prestazione in sé, mentre nello scioglimento a seguito di fallimento dell'appaltatore (art. 81 legge fall.) rileva un evento di natura personale.

Cass. civ. n. 13075/2010

Nei contratti di appalto, l'obbligazione del committente di pagare il corrispettivo sorge, a mente dell'art. 1665, ultimo comma c.c., soltanto all'esito dell'accettazione dell'opera (accettazione che, negli appalti di opere pubbliche, può ritenersi avvenuta soltanto all'esito del collaudo dell'opera stessa), a nulla rilevando che, prima di tale momento, l'appaltatore abbia messo a disposizione del committente il risultato della sua prestazione.

Cass. civ. n. 5131/2007

In tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa con l'accettazione della stessa, e non implica di per sè la rinunzia a far valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera.

Cass. civ. n. 11594/2004

In tema di appalto, mentre la somma liquidata a favore del committente per la eliminazione dei vizi e difformità dell'opera — a titolo di risarcimento del danno o anche di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668 c.c. — ha ad oggetto un debito di valore dell'appaltatore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo ha natura di debito di valuta, che non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta; pertanto, in caso di inadempimento o ritardato adempimento della relativa obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleghi e dimostri, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 c.c., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal primo comma dell'art. 1224 c.c. Ne consegue che la rivalutazione monetaria del debito di valuta, sostituendosi al danno presunto costituito dagli interessi legali, è idonea a reintegrare totalmente il patrimonio del creditore, sicché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata, se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito essendo divenuto liquido ed esigibile — produce interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 c.c. (La Corte, nel cassare la sentenza impugnata, ha ritenuto erronea la liquidazione dei rispettivi crediti-debiti fra le parti compiuta dai giudici di appello, rilevando che mentre la somma riconosciuta a favore del committente a titolo di esborsi necessari per l'eliminazione dei vizi dell'opera non era stata rivalutata con riferimento al momento della decisione, il credito dell'appaltatore, dal quale era stato defalcato il suddetto importo, era stato rivalutato con decorrenza dalla consegna dei lavori e sulla somma rivalutata erano stati riconosciuti gli interessi legali).

Cass. civ. n. 7057/2004

In tema di appalto, l'art. 1655 c.c. comma 4 secondo cui presupposti dell'accettazione tacita dell'opera sono soltanto la sua consegna al committente, ossia la sua materiale traditio e, come fatto concludente, la sua ricezione senza riserve da parte del committente stesso pur in assenza di verifica, configura un'ipotesi di presunzione legale che deve essere tenuta distinta dai casi di presunzione hominis in cui indipendentemente dalla «consegna senza riserva », l'accettazione dell'opera viene desunta da comportamenti concludenti, che presupponendo necessariamente la volontà di accettarla o siano incompatibili con la volontà di rifiutarla o di accettarla condizionatamente dimostrino in modo inequivocabile il suo gradimento da parte del committente.

Cass. civ. n. 7260/2003

In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita ) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso ) e come fatto concludente la "ricezione senza riserve" da parte di quest'ultimo anche se "non si sia proceduto alla verifica". Bisogna, però, distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la "consegna" costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'"accettazione" esige, al contrario, che il committente esprima (anche per facta concludentia ) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo.

Cass. civ. n. 12981/2002

In tema di appalto, l'accettazione dell'opera da parte del committente è atto ontologicamente diverso da quelli della verifica e del collaudo, attesane la natura di vera e propria manifestazione di volontà negoziale, e da essa soltanto (che può risultare tanto espressa quanto tacita ) deriva la liberazione dell'appaltatore dalla garanzia per i vizi.

Cass. civ. n. 12931/2002

In tema di appalto, l'accettazione dell'opera da parte del committente è atto ontologicamente diverso da quelli della verifica e del collaudo, attesane la natura di vera e propria manifestazione di volontà negoziale, e da essa soltanto (che può risultare tanto espressa quanto tacita) deriva la liberazione dell'appaltatore dalla garanzia per i vizi.

Cass. civ. n. 7242/2001

Il direttore dei lavori assume la rappresentanza del committente limitatamente alla materia strettamente tecnica e le sue dichiarazioni sono, pertanto, vincolanti per il committente medesimo soltanto se siano contenute in detto ambito tecnico, come l'accettazione dell'opera perché conforme al progetto ed eseguita ad opera d'arte

Cass. civ. n. 7969/2000

In tema di appalto, l'accettazione dell'opera, pur non liberando l'appaltatore per le difformità ed i vizi occulti dell'opera stessa, lo libera per quelli riconosciuti o riconoscibili in sede di verifica. (Nella specie è stata confermata la sentenza di merito che aveva esonerato l'appaltatore dalla garanzia in ragione della riconoscibilità del vizio consistito nella maggiore altezza delle pedate della scala — apprezzabile a vista o mediante una semplice misurazione da parte di un soggetto di media capacità, usando l'ordinaria diligenza — e dell'accettazione senza riserve dell'opera da parte del committente).

Cass. civ. n. 3782/2000

Nei contratti d'appalto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo sorge non già al momento della stipulazione del contratto, ma solo dopo e a causa della esecuzione. Ne consegue che, ove l'appaltatore abbia ceduto il suo credito (futuro), e sia stato dichiarato fallito prima di detta esecuzione, poiché alla data del fallimento il credito per il prezzo dell'appalto non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione — la quale aveva ancora mero effetto obbligatorio — il cessionario non può opporre efficacemente la cessione al fallimento.

Cass. civ. n. 10476/1998

Non è ravvisabile un comportamento concludente di accettazione senza riserve dell'opera appaltata, con conseguente rinunzia alla verifica di essa, nella non rimozione da parte del committente di un impedimento nella specie segatura sparsa su un pavimento di marmo per proteggerlo dai lavori in corso per la ristrutturazione dell'edificio frapposto dall'appaltatore, pur se con il suo consenso, e idoneo a coprire i vizi del bene avvallamento, sbeccature, difetti di lucidatura e stuccatura, affioramento del salso sì che il termine per denunciarli decorre, ai fini della decadenza, dall'eliminazione dell'impedimento.

Cass. civ. n. 10141/1998

In tema di contratto di appalto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo non sorge al momento della stipulazione del contratto, ma solo dopo e a causa dell'esecuzione (totale o parziale, secondo le specifiche previsioni) dei lavori; ne consegue che, in ipotesi di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il diritto di credito vantato dall'appaltatore quale corrispettivo del contratto d'appalto non può comprendersi tra i beni esistenti nel patrimonio del debitore «alla data della proposta di concordato» ove a quella data risulti soltanto stipulato il contratto di appalto, atteso che la stipula di detto contratto non è di per sé sufficiente per l'insorgenza del diritto di credito dell'appaltatore, occorrendo il verificarsi dell'ulteriore presupposto dell'esecuzione dei lavori successivamente alla stipula di detto contratto.

Cass. civ. n. 5231/1998

La disciplina stabilita dall'art. 1665 c.c. per il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo, non si sottrae alla regola generale secondo la quale il principio inadimplenti non est adimplendum va applicato secondo buona fede e pertanto il giudice del merito deve accertare se la spesa occorrente per eliminare i vizi dell'opera è proporzionata a quella che il committente rifiuta perciò di corrispondere all'appaltatore, ovvero subordina a tale eliminazione.

Cass. civ. n. 5121/1998

In tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non equivale, ipso facto, ad accettazione della medesima senza riserve, con conseguente rinunzia all'azione per i difetti conosciuti o conoscibili della stessa, atteso che, integrando la ricezione senza riserve della res una ipotesi di accettazione tacita, occorre in concreto stabilire se, nel comportamento delle parti, siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontà di accettare l'opera. (Principio affermato in relazione ad una vicenda di appalto nella quale il giudice di merito aveva - con decisione confermata dalla S.C. - ritenuto irricevibile la traditio di un fabbricato eseguita dall'appaltatore, nonostante la temporanea presa in consegna da parte del committente, per essere l'opera incompleta ed irregolare sia sotto il profilo tecnico-fattuale, sia per la mancanza della licenza di abitabilità).

Cass. civ. n. 169/1996

Il principio che, salva inequivoca volontà contraria del committente, ricollega alla ricezione, senza riserve, della consegna dell'opera eseguita dall'appaltatore la presunzione di tacita accettazione, la quale, implicando rinuncia del committente al diritto di verifica, libera, ai sensi dell'art. 1667 c.c., l'appaltatore della garanzia per le difformità o i vizi riconoscibili o conosciuti, è applicabile anche ai rapporti di appalto nei quali sia previsto il collaudo, che, in senso proprio, si concreta nella dichiarazione del committente, coevo o successivo alla verifica, della conformità dell'opera ai patti contrattuali ed alle regole dell'arte, ma non si estende ai casi in cui il collaudo debba essere effettuato da un terzo ed ancora meno quando il collaudatore debba essere designato dalla P.A., perché la previsione di un siffatto collaudo si colloca in una prospettiva di garanzia degli interessi coinvolti dalla esecuzione dell'opera che è del tutto inconciliabile con la presunzione di unilaterale rinuncia al collaudo, sancita dall'art. 1665 c.c. con esclusivo riferimento ad un rapporto nel quale la verifica costituisce solo una facoltà (rinunciabile) del committente. (Nella specie si trattava di collaudo dovuto ad una clausola di rinvio alla disciplina degli appalti delle opere pubbliche, inserita in contratto di appalto per l'esecuzione di una costruzione, con contributo erariale, di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare ai soci di una cooperativa).

Cass. civ. n. 1317/1993

In materia di appalto, l'accettazione dell'opera non si identifica con la presa in consegna, ma rappresenta un atto di volontà, diretto ad accogliere la prestazione eseguita, che comporta l'esonero dell'appaltatore per vizi e le difformità riconoscibili ed il diritto al pagamento del prezzo (artt. 1665, 1667 c.c.). Ne consegue che incombe sull'appaltatore stesso, trattandosi di effetti a lui favorevoli, l'onere di provare che il committente ha accettato l'opera, dopo essere stato invitato e messo in condizione di verificarla, e che, una volta provata tale accettazione, è onere del committente di fornire la prova che essa è avvenuta con riserva (e che, quindi, anche per i vizi riconoscibili è dovuta la garanzia).

Cass. civ. n. 1509/1988

In tema di appalto l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti ed i comportamenti dai quali desumere la sussistenza dell'accettazione da parte del committente. Al riguardo, a differenza dall'ipotesi contemplata al secondo e terzo comma del detto articolo, per cui l'accettazione è presunta nel caso in cui il committente, cui sia pervenuto, con qualsiasi modalità, l'invito a procedere alla verifica dell'opera, tralasci di procedervi o, avendovi proceduto, non ne comunichi i risultati all'appaltatore entro breve termine, il quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso per esclusiva iniziativa del committente e senza alcun concorso dell'appaltatore) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte del committente anche se non si sia proceduto alla verifica: l'accertamento della sussistenza in concreto di detto presupposto e del relativo fatto concludente è compito del giudice del merito.

Cass. civ. n. 283/1984

In tema di appalto privato la distinzione fra verifica e collaudo — estranea alla terminologia del codice che parla solo di verifica (artt. 1665 e 1666 c.c.) — indica due diversi momenti di una complessa operazione che, con l'accettazione e la consegna, pone fine al rapporto di appalto: il momento della verifica — intesa come ispezione materiale dell'opera, consistente in un'operazione eminentemente tecnica — ed il momento del collaudo, costituito dalla coeva o successiva dichiarazione, da parte del committente, che l'opera è stata o meno eseguita a regola d'arte e nel rispetto dei patti contrattuali. Spetta al giudice del merito accertare, nell'interpretazione dei patti contrattuali, se le parti abbiano convenuto un collaudo propriamente detto o una mera ispezione materiale dell'opera allo scopo di porre fine al rapporto di appalto.

Cass. civ. n. 3959/1976

Ha natura ricettizia la dichiarazione del committente di accettare senza riserve l'opera appaltata. Pertanto essa non produce effetti se non venga comunicata all'appaltatore od a persona da lui incaricata a riceverla. Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta accettazione dell'opera appaltata nel caso in cui il committente abbia chiesto la consegna (o, senza opposizione dell'appaltatore, si sia immesso nel possesso) dell'opera stessa omettendo di eseguirne la verifica, il giudice del merito deve interpretare prudentemente la volontà del committente, o nel senso di una effettiva rinuncia alla verifica, nella convinzione che le obbligazioni dell'appaltatore sono state esattamente adempiute o nel senso di ottenere la disponibilità materiale dell'opera con riserva di eseguire ugualmente la verifica (il che particolarmente ricorre quando la presa di consegna sia seguita entro ragionevole lasso di tempo dalla denuncia delle difformità o dei vizi dell'opera).

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Consulenze legali
relative all'articolo 1665 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Francesco G. chiede
giovedì 29/03/2018 - Veneto
“Il condominio ha deliberato ed eseguito importanti lavori alla copertura. E' legittimo il sospetto che in occasione di tali lavori il proprietario dell'ultimo piano abbia realizzato un solaio portante e un vasto soppalco. Il certificato di collaudo e fine lavori è firmato da un ing. il cui studio lavora l’architetto che ha fatto la DL e consiste in un modulo prestampato che sembra avere più che altro un valore amministrativo di comunicazione al Comune e non è di nessun interesse per il committente. La Direzione Lavori non ha rilasciato alcun documento, neanche in relazione a un cordolo di calcestruzzo armato perimetrale. Comunque il documento rilasciato dal collaudatore è privo della documentazione prescritta ed elencata dagli art. del d.P.R. 207/2010 che Vi prego confermarmi essere applicabile nel caso. Allo stato non è dunque possibile per il condòmino eseguire alcuna verifica stante anche il rifiuto da parte della DL, dell' Amministratore e del Collaudatore ad esibire qualsiasi documentazione fotografica e stante il negato accesso al cantiere che ha riguardato i lavori sulla copertura del fabbricato. Vi prego di confermarmi che il quadro normativo dei diritti del committente Condominio - e quindi quello del singolo condomino - è quello stabilito dal d.P.R. 207/2010 o di quale altro, quale documentazione l’Amministratore ha il diritto/dovere di pretendere dall’impresa, dalla DL e dal collaudatore dei lavori realizzati, della loro esecuzione a regola d’arte e della loro fine e che quindi i condòmini hanno diritto di avere in copia, se tra la documentazione è prevista quella fotografica, quali sono le iniziative da assumere per ottenerla. La prossima settimana avrò un incontro con l’Amministratore avendo attivato il procedimento della mediazione obbligatoria. In quella occasione chiederò copia della documentazione dei lavori e chiederò all'Amministratore di chiarire l’ambito normativo nel quale ritiene di operare, riservandomi le verifiche del caso.”
Consulenza legale i 06/04/2018
Il D.P.R. n. 207/2010 è il Regolamento di attuazione di altra norma, il D.Lgs n. 163/2006: nessuno dei due, tuttavia, è applicabile al caso in esame, non solo perché sono stati ormai abrogati dal D.Lgs. n. 50/2016, cosiddetto “codice dei contratti pubblici”, ma anche e soprattutto perché si tratta di discipline relative ai soli contratti, appunto, “pubblici”, ovvero ad appalti di opere pubbliche concluse con la Pubblica Amministrazione.

Gli appalti privati continuano ad essere regolati solo ed esclusivamente dal codice civile (artt. 1665 e seguenti), cui si aggiunge la disciplina del Testo Unico dell’Edilizia, il D.P.R. n. 380/2001.

L’art. 1665 c.c. stabilisce che il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l’opera al fine di accertarsi che la stessa sia stata eseguita a regola d'arte e secondo le direttive impartite; se non procede alla verifica senza giusti motivi oppure non ne comunica i risultati entro breve, l’opera si considera accettata, così come si considera accettata se il committente ne riceve senza riserve la consegna.

Il cosiddetto “collaudo” rappresenta la dichiarazione finale con cui si riconosce che l'opera è stata eseguita ma non costituisce prova, si noti bene, della corrispondenza dell’opera al progetto o alla regole dell’arte né libera l’appaltatore dalla responsabilità per vizi o difetti della medesima.

In materia di appalti privati, quando si tratta di opere che – come in questo caso – rientrano nella definizione di cui all’art. 53 del Testo Unico citato (“opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica; b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto; c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.)” è necessaria la redazione del certificato di collaudo.

L’art. 67 del Testo Unico, infatti, prevede:
1.Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
(…) 5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
(…) 7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.

Il certificato di cui parla la norma – che si presume sia quello cui si accenna nel quesito – è l’unico documento che dev’essere formalmente consegnato al committente. Si presume che il condominio committente, nella persona dell’amministratore, abbia partecipato alla verifica ed al collaudo e/o che, in ogni caso (perché questa è la prassi) abbia sottoscritto il certificato di collaudo stesso.
Pertanto, per rispondere alla domanda specifica posta in merito, non essendoci alcuna diversa documentazione obbligatoria da consegnare al committente, il condòmino interessato non ha alcuno “strumento” per costringere l’appaltatore o la direzione lavori a farsi consegnare fotografie o altro.

E’ evidente, però che se vi sono delle irregolarità nell’esecuzione dei lavori – nel senso che uno dei condomini ha approfittato dei lavori appaltati dal condominio su parti comuni dell’edificio, per effettuare anche lavori sulla proprietà privata - esistono delle responsabilità, che potranno e dovranno essere fatte valere nei confronti di tutti coloro che sono stati coinvolti nell’illecito.

A tale ultimo proposito, non si ritiene si possa far valere come “irregolarità” (anche se è indubbio che ciò non sia affatto opportuno) l’appartenenza al medesimo studio professionale del collaudatore e del direttore lavori, stante la responsabilità individuale dei due professionisti e la mancanza di indicazioni al riguardo da parte del legislatore, dei commentatori o della giurisprudenza.

Ad avviso di chi scrive la strada dovrebbe essere questa: farsi consegnare dall’amministratore il progetto dei lavori (questa sì è documentazione che l’amministratore è tenuto a consegnare o comunque di cui il condòmino ha diritto di prendere visione, pena la revoca dell’incarico al primo) per vedere che tipo di lavori dovevano essere eseguiti; far indìre un’assemblea straordinaria che abbia all’ordine del giorno la denuncia di presunte irregolarità nell’appalto dei lavori condominiali e l’incarico ad un professionista/tecnico terzo di effettuare un sopralluogo ed una perizia che attestino lo stato dei luoghi ed il tipo di lavori eseguiti; all’esito della verifica, l’assunzione, con delibera assembleare, delle opportune iniziative nei confronti dei responsabili coinvolti nella vicenda. In alternativa, l’incarico ad un terzo di eseguire queste verifiche può essere dato anche dal solo condòmino interessato, che poi ne metterà a parte l’assemblea.

Se l’amministratore non collabora in tal senso, il condòmino – dopo aver ottenuto prova di quanto asserisce - dovrà necessariamente passare attraverso un’azione giudiziaria.
La mediazione già esperita, tuttavia, grazie alla presenza del mediatore estraneo ai fatti, potrebbe essere davvero uno strumento utile per riuscire a conseguire i documenti completi relativi all’appalto nonché ottenere l’accertamento dei lavori svolti e l’eventuale individuazione delle responsabilità, evitando strascichi giudiziari.

Enrico B. chiede
domenica 08/10/2017 - Lazio
“Nel caso che mi è stato sottoposto, in un contratto di appalto il committente aveva la facoltà di procedere al collaudo entro 60 giorni dalla consegna dell'immobile. L'appaltatore aveva eseguito delle migliorie autonomamente, cioè senza ordine del committente. La mia questione allora riguarda due punti: se il mancato collaudo implica accettazione tacita; se l'accettazione tacita comporta l'obbligo a carico del committente di pagare il corrispettivo per le varianti introdotte autonomamente dall'appaltatore”
Consulenza legale i 13/10/2017
L’opera commissionata con contratto d’appalto deve essere conforme al progetto iniziale sulla base del quale è sorto l’accordo; in questo senso l’art.1659 c.c vieta all'appaltatore di apportare variazioni - in cui devono ritenersi incluse le migliorie che delle variazioni costituiscono species - se il committente non le ha previamente autorizzate.

Se è vero che nel contratto d’appalto, le parti possono modificare progressivamente quanto avevano pattuito, tuttavia occorre sempre una concorde volontà delle parti, in assenza della quale è evidente che l’appaltatore non possa vedersi riconosciuto il corrispettivo.

Quanto detto trova implicita conferma al 3° comma dell’art.1659 c.c: “anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione”.

La disposizione esclude che l’appaltatore possa pretendere un sovrapprezzo per le migliorie apportate al progetto se non vi era un accordo anche con riguardo al corrispettivo, vien da sé che tantomeno potrà vedersi riconosciuto il corrispettivo se non vi è stato neppure il consenso sulle varianti.

Occorre poi valutare se le migliorie apportate unilateralmente dall’appaltatore siano considerate tali anche dal committente, poiché se si tratta di innovazioni che arrecano pregiudizio all’opera o che siano solo delle difformità non gradite, dovrà valere l’art. 1668 c.c.: l’appaltante potrà chiedere l’eliminazione della variante, una riduzione del prezzo e, qualora l’opera risulti inadatta all’uso o alla destinazione, potrà ottenere altresì la risoluzione del contratto.
La giurisprudenza ha poi chiarito che, quantunque si tratti di migliorie che avvantaggino l’opera, il committente comunque “può preten­dere l'eliminazione delle varianti introdotte dal­l'appaltatore, anche se queste non importino una diminuzione di valore dell'opera o in ipotesi ne comportino aumento” (Cass. n. 2723/1993).

Invece, per quanto attiene alla possibilità di interpretare come tacita accettazione il mancato collaudo dell’opera nei termini convenuti, le conclusioni dipartono da alcune brevi precisazioni terminologiche.

Il collaudo è la dichiarazione con la quale il committente dà atto che l’opera è stata eseguita a regola d’arte, e si distingue dalla verifica, che invece è l’operazione attraverso la quale si verificano, appunto, le qualità dell’opera.
Per accettazione si intende l’atto unilaterale con il quale il committente manifesta la volontà di ricevere l’opera, volontà che può presumersi da determinati fatti specificatamente indicati dalla legge (art. 1665 3° co. c.c.), può manifestarsi espressamente oppure tacitamente per facta concludentia, comportamenti che dimostrano univocamente la volontà di accettare l’opera senza riserve .

Sicuramente la presa in consegna dell’immobile ed il mancato collaudo dell’opera nei termini convenuti, possono essere interpretati come atti tesi ad esprimere una volontà di accettare il lavoro commissionato, ma chiaramente occorrerebbe verificare tutte le altre circostanze del caso ed, in particolare, se sussistono altri comportamenti incompatibili con la dedotta volontà.
Ad ogni modo, anche ove fosse ritenuta sussistente un’accettazione tacita dell’opera e non sussistano altri comportamenti di segno contrario del committente, non potrà certo ritenersi che questi abbia tacitamente accettato anche di pagare il sovrapprezzo delle migliorie apportate unilateralmente dall’appaltatore.
Il mancato collaudo non può in nessun caso dirsi espressione univoca della volontà di riconoscere un sovrapprezzo per le varianti unilateralmente decise dall’appaltatore.

U. G. chiede
venerdì 30/06/2023
“Buongiorno,
di seguito i fatti:
- Il condominio in cui vivo ha deliberato nel 2021 opere legate al bonus facciate 90%.
- L’amministratore del condominio è stato nominato responsabile dei lavori.
- Il geometra che ha redatto il capitolato è stato nominato direttore dei lavori.
- Rispetto al capitolato alcune opere non sono state eseguite ed altre sono state eseguite in maniera difforme.
- I condomini hanno segnalato le difformità all’amministratore (che ricopre anche il ruolo di responsabile dei lavori) che si è limitato a chiedere delucidazioni al direttore dei lavori, che non dà alcuna risposta.
Di seguito il quesito:
- l’onere del controllo che i lavori siano eseguiti come da capitolato spetta all’amministratore o al responsabile dei lavori e quale tra queste due figure avrebbe dovuto esercitare il controllo sulla correttezza delle opere durante lo svolgimento dei lavori?”
Consulenza legale i 07/07/2023
Il comportamento che sta tenendo l’amministratore di condominio è sostanzialmente corretto.
Nell’ambito del D.Lgs n.81/08, il responsabile dei lavori è quella figura che assume su di sé quelle responsabilità relative alla sicurezza dei lavoratori che in caso di sua assenza sarebbero attribuite direttamente al committente, ovvero nel caso specifico direttamente ai condomini. In caso di lavori in condominio è prassi frequente che questo ruolo venga assunto dall’amministratore di condominio.

Nel caso prospettato tuttavia, nulla centrano le norme sulla sicurezza nei posti di lavoro, Qui infatti vi è un committente che contesta al proprio appaltatore un non esatto adempimento delle opere a lui commissionate. La vicenda è quindi squisitamente civilistica e disciplinata dalle norme del codice civile sull’appalto di cui agli artt. 1655 e ss. del c.c.

In particolare gli artt. 1662 e 1665 del c.c. attribuiscono la facoltà al committente di verificare la realizzazione dell’opera commissionata sia durante la sua realizzazione che dopo la sua conclusione. Ovviamente se l’appalto è svolto in condominio, è assolutamente normale che la verifica venga effettuata dall’amministratore in quanto naturale rappresentante del condominio e quindi della committenza, come è altrettanto normale che ogni richiesta e osservazione in merito venga rivolta al direttore dei lavori.

Nella cantieristica tale figura ha infatti le necessarie competenze tecniche per vigilare in nome e per conto del committente sulla corretta esecuzione dell’opera impartendo anche tutte le direttive necessarie affinché i lavori siano svolti a regola d’arte; il direttore dei lavori inoltre è quella figura che certifica l’ultimazione dell’opera alla impresa costruttrice.

In virtù quindi del contratto d’opera professionale ex art. 2222 del c.c. intercorrente tra il committente (condominio) e il direttore dei lavori (geometra), quest’ultimo è responsabile, eventualmente in solido con l’impresa appaltatrice, della non corretta realizzazione dell’opera commissionata.