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Articolo 1626 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Incapacitā o insolvenza dell'affittuario

Dispositivo dell'art. 1626 Codice Civile

L'affitto si scioglie(1) per l'interdizione [414], l'inabilitazione [415] o l'insolvenza dell'affittuario [80 l. fall.], salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario [1179](2).

Note

(1) Si ritiene che lo scioglimento operi di diritto nel momento in cui viene pronunciata la sentenza e che la eventuale sentenza giudiziale abbia natura meramente accertativa.
(2) La garanzia può essere prestata dal locatore stesso in qualità di terzo (v. 1936 c.c.) ovvero da tutore o curatore fallimentare.

Ratio Legis

Anche tale norma (v. 1624 c.c.) si spiega in ragione del fatto che l'affitto è un contratto intuitus personae.

Spiegazione dell'art. 1626 Codice Civile

Circostanze soggettive riflettenti l'affittuario

Applicazione del principio che il contratto di affitto è concluso intuitu personae: in base a tale principio la sopravvenienza di circostanze soggettive riflettenti l'affittuario, che mettono in forse o addirittura escludono l'abilità e la diligenza di lui, giustifica lo scioglimento del contratto.

In caso di interdizione, inabilitazione o insolvenza dell'affittuario l'affitto può continuare ad aver vita se il locatore riceve idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario. La garanzia può essere costituita da pegno, ipoteca, fideiussione o meglio ancora dalla nomina per conto e a spesa della tutela o della curatela di un gestore che goda la piena fiducia del locatore.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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