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Articolo 1560 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Entità della somministrazione

Dispositivo dell'art. 1560 Codice Civile

Qualora non sia determinata l'entità della somministrazione, s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto [1326](1).

Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l'intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all'avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto(2).

Se l'entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo, l'avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.

Note

(1) Il criterio per individuare il "quantum" dovuto può essere diverso, ad esempio dato dalla discrezione di chi deve ricevere la fornitura, o con un limite minimo o massimo ovvero ancorato al variare di un altro parametro.
(2) Se, invece, è indicato il solo limite massimo, si guarda al comma 1.

Ratio Legis

La necessità di una norma che stabilisca l'entità della somministrazione è dovuta al fatto che quest'ultima determina, di fatto, la misura della prestazione. Tendenzialmente, è dovuto ciò che costituisce il normale fabbisogno della parte; in ogni caso, la misura di quanto è corrisposto determina anche l'entità del prezzo dovuto.

Spiegazione dell'art. 1560 Codice Civile

Entità della somministrazione

Molto opportunamente è stata regolata in questo articolo, con coordinate norme adeguate alla funzione economica del contratto ed alla presumibile volontà delle parti, l'importante materia della quan­tità delle cose a prestarsi in esecuzione della somministrazione.
La somministrazione è un rapporto di durata che tende a soddisfare aderentemente, attraverso lunghi periodi, particolari necessità del somministrato, per cui questi vuole acquistare la costante tranquillità e la sicurezza di un adeguato adempimento che provveda veramente ai propri bisogni. È naturale allora che le prestazioni debbano conformarsi elasticamente alle esigenze, per avventura mutevoli, del somministrato, variando nella entità a seconda del crescere o del diminuire del bisogno. Onde è un legame intimo che si stringe fra le parti, in quanto l'una deve attrezzarsi in proporzione dei conosciuti bisogni dell'altra, e questa a sua volta è tenuta ad utilizzare, per il soddisfacimento dei propri bisogni, quella organizzazione.

La norma pertanto del contratto di somministrazione è quella posta nella prima parte dell'articolo, per cui, nel silenzio delle parti, si intende pattuita tale una entità di prestazioni da corrispondere al normale fabbisogno del somministrato, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto. Entità variabile, quindi, in quanto il fabbisogno può variare, ma entro certi limiti, in quanto è al fabbisogno normale che si deve aver riguardo, e con riferimento alla situazione esistente al momento della conclusione del contratto, tale da poter essere apprezzata, con l'ausilio della propria esperienza, dal somministrante, in modo da poter preventivare, con relativa approssimazione, l'entità ordinaria usuale del fabbisogno, adeguandovi la propria organizzazione e la fornitura. E, d'altra parte, l'accennata corrispondenza dell'entità della somministrazione al fabbisogno è in funzione dell'interesse di entrambe le parti, sino a rappresentare un loro diritto. Per cui, nel legame organico che stringe le due aziende, siccome operanti a reciproca integrazione, può dirsi che una situazione di esclusiva, a favore del somministrante, ed in certo senso anche del somministrato, sia normale, connaturale nel rapporto laddove il somministrante ha diritto a che il somministrato provveda compiutamente al soddisfacimento di quei determinati bisogni attraverso la propria somministrazione, ed il somministrato ha diritto che il somministrante mantenga efficiente la propria organizzazione per l'adeguato costante soddisfacimento dei suoi bisogni, senza deviazioni o impegni alieni che possano compromettere quella capacità di soddisfacimento.


Potestà del somministrato

Se peraltro questa è la regola aderente all'atteggiamento normale del contratto, nel silenzio delle parti, la legge contempla opportunamente anche altri casi tipici in cui la volontà contrattuale diversamente siasi manifestata, intervenendo per integrarne l'efficacia o per imporvi dei limiti.
Le parti, anzitutto, possono stabilire esse stesse a priori l'entità delle singole prestazioni, la qual cosa avviene specialmente nelle somministrazioni per alienazione. Ed allora sarà questa determinazione contrattuale che dovrà essere osservata, come già aderente alla valutazione del bisogno e reciprocamente accettata, in modo da non poter spiegare rilevanza — per la diminuzione o l'aumento delle prestazioni — il variare effettivo del fabbisogno. In proposito dovrebbe intervenire un nuovo accordo di volontà, la qual cosa è facile a verificarsi dati i rapporti di clientela e di correttezza che corrono fra le parti.

Altra volta, invece, le parti, pur mirando al soddisfacimento reale, e perciò variabile, del fabbisogno, per diminuire l'alea di questa varia­bilità ne circoscrivono l'ambito entro un massimo ed un minimo, in relazione al quale il somministrante si deve attrezzare. Ed in tal caso il legislatore ha ritenuto di poter affidare al somministrato la potestà, di determinare, entro i limiti del massimo e del minimo, la quantità volta a volta occorrente, come quegli che è meglio in grado di apprezzare l'entità del proprio fabbisogno, relativamente ad un quantitativo base sul quale sa di poter contare.
L'indicazione del somministrato diventa, pertanto, vincolativa per il somministrante. Tuttavia, questi dovrebbe essere messo tempestivamente in grado di provvedere alla consegna, con un congruo preavviso, in analogia a quanto disposto nell'art. 1563 capov. a proposito dei termini di consegna lasciati alla libera determinazione del somministrato.

Infine viene contemplato il caso in cui, pur ragguagliandosi pattiziamente l'entità della somministrazione al fabbisogno, venga tuttavia stabilito un limite minimo da osservarsi in ogni caso. Tale limite, il quale tende a ridurre l'alea della somministrazione per il somministrante, si presume fissato in di lui favore, come quello che non possa essere sorpassato (in meno) neanche in caso in cui il fabbisogno discendesse ad entità inferiore, in modo da assicurare sempre un dato coefficiente di assorbimento per il somministrante. Ma con ciò il ragguaglio al fabbisogno non viene meno e funziona ancora come un diritto per il somministrante, al pari che per il somministrato. Onde, come questi potrebbe pretendere la prestazione conforme al bisogno effettivo, sopra il limite, così il somministrato ha diritto ad adeguare all'effettivo bisogno la propria somministrazione, ancorché sopra il limite, né potrebbe il somministrato liberarsi richiedendo la sola quantità corrispondente al minimo, salvo a provvedersi altrimenti della eccedenza.
Trattasi, naturalmente, di un regime legale che potrebbe essere derogato da patti particolari, versandosi in materia disponibile in cui opera appieno il principio dell'autonomia. La diversa volontà delle parti dovrebbe peraltro essere esplicita, o comunque inequivoca, con carico rigoroso di prova a chi l'accampa.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

684 Un ulteriore elemento caratteristico del contratto di somministrazione è riposto nel fabbisogno del somministrato, in quanto esso sia noto al somministrante; il fabbisogno vale a fissare l'entità delle prestazioni, qualora non vi abbiano provveduto le parti (art. 1560 del c.c., primo comma), e nei limiti del massimo e del minimo eventualmente stabilito in contratto (art. 1560, secondo comma). Talvolta è stabilito un quantitativo minimo di cose da fornire. Ma anche allora il fabbisogno del somministrato dà la misura della prestazione; e infatti il somministrato non può liberarsi pagando l'importo del minimo, ma deve ricevere la quantità di cose che gli occorrono effettivamente o pagarne il prezzo. Cosicchè il criterio del fabbisogno del somministrato opera non soltanto a carico del somministrante (come nelle ipotesi dei primi due comma dell'art. 1560), ma altresí a vantaggio di lui (art. 1560, terzo comma). Nel caso di indeterminatezza relativa dell'entità delle prestazioni (in quanto cioè siano stabiliti un quantitativo minimo e un quantitativo massimo) la determinazione spetta al somministrato, il quale è il miglior giudice delle proprie necessità (art. 1560, secondo comma).

Massime relative all'art. 1560 Codice Civile

Cass. civ. n. 1259/1988

Nel contratto di somministrazione di energia elettrica il cosiddetto impegno di potenza, che si sostanzia nell'obbligo del somministrante di predispone e mantenere l'impianto in guisa di tenere a disposizione dell'utente una determinata quantità di energia, configura, al pari di quello inerente alla somministrazione di energia, una prestazione ad esecuzione non istantanea anteriore alla esecuzione del contratto, ma una prestazione continuata, accessoria e strumentale a quella principale di somministrare l'energia cui corrisponde un corrispettivo fisso da pagarsi periodicamente, maturando coevamente al consumo dell'energia, tanto nel caso di rapporto a tempo indeterminato quanto nel caso di rapporto a tempo determinato con previsione di rinnovazione tacita. Pertanto la risoluzione del contratto per sopravvenuto fallimento dell'utente travolge il suddetto impegno e i correlativi obblighi dell'utente medesimo, facendo salve soltanto le prestazioni già eseguite, con l'ulteriore conseguenza che nel periodo dalla risoluzione alla naturale scadenza del contratto non è configurabile un credito del somministrante in dipendenza di quell'impegno.

Cass. civ. n. 3049/1980

In tema di somministrazione, l'art. 1560 c.c., il quale, al fine della determinazione dell'entità della somministrazione stessa, detta criteri per il caso in cui l'oggetto del contratto non sia espressamente fissato dalle parti, o sia fissato solo con l'indicazione di limiti minimi e massimi, pone regole ed indirizzi interpretativi che prevalgono, in relazione alla loro specificità, su quelli comuni di ermeneutica negoziale, sicché il ricorso a questi ultimi, per dissipare eventuali dubbi sulla predetta entità, resta consentito solo se i dubbi medesimi non trovino diretta soluzione nella citata norma.

Cass. civ. n. 2454/1979

Nel contratto di somministrazione mentre il somministrante è obbligato ad eseguire diverse e autonome prestazioni, anche se tra loro connesse la cui entità, quando non sia determinata, deve intendersi pattuita in misura corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto, l'avente diritto alla somministrazione è, invece, tenuto al pagamento del prezzo, la cui determinazione è rimessa alla piena autonomia delle parti, sia per la misura che, in caso di prestazioni periodiche, può essere indeterminata (sicché deve procedersi alla sua determinazione, a norma dell'art. 1474 c.c., con riferimento al tempo e al luogo delle singole prestazioni ex art. 1561 c.c.), sia per le modalità di pagamento. A favore della parte avente diritto alla somministrazione può essere inoltre inserita nel contratto la clausola di esclusiva, di cui all'art. 1568 c.c., con l'obbligo per la stessa di promuovere nella zona assegnatale, la vendita delle cose di cui abbia l'esclusiva medesima.

Cass. civ. n. 3450/1975

Fuori della forma detta «a piacere» o «a richiesta», nella quale il somministrato ha la facoltà discrezionale di richiedere o meno, per il se e per il quanto, la somministrazione — forma che deve essere stipulata espressamente o che può desumersi dalle clausole convenute — il silenzio del contratto sul quantitativo della somministrazione importa che la determinazione legale di tale quantitativo, da intendersi commisurato al fabbisogno del somministrato, opera con efficacia vincolante non solo riguardo al somministrante ma anche riguardo al somministrato stesso, sicché questi è tenuto a richiederlo.

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