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Articolo 1715 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Responsabilitā per le obbligazioni dei terzi

Dispositivo dell'art. 1715 Codice Civile

In mancanza di patto contrario(1), il mandatario che agisce in proprio nome [1705] non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto(2).

Note

(1) Si tratta del patto c.d. "star del credere" (1736 c.c.) con il quale il mandatario assume la veste di fideiussore (1936 c.c.) del terzo nei confronti del mandante. Con tale patto il mandante aumenta la propria garanzia di conseguire il risultato sperato ed il mandatario è spinto ad essere più diligente nella scelta del terzo.
(2) In tal caso si tratta di una particolare ipotesi di violazione del dovere di diligenza (1710 c.c.).

Ratio Legis

La norma si giustifica in considerazione del fatto che se il mandatario agisce in nome proprio, cioè senza rappresentanza (1705 c.c.), gli effetti della stipula si producono nella sua sfera giuridica e, pertanto, si presume che egli scelga una controparte solvente.

Spiegazione dell'art. 1715 Codice Civile

Il mandatario non risponde dell'adempimento delle obbligazioni del terzo

Il mandante è il dominus dell'affare e a lui debbono quindi risalire tutti gli effetti di esso, anche quando il terzo non adempie. La norma si applica pure se il mandatario figura con la propria firma nella girata di un titolo all'ordine. Se il mandatario gira una cambiale al mandante e questo la gira ad altre persone, i giratari successivi si potranno rivolgere al mandatario per il pagamento giacché essi hanno diritto d'ignorare i rapporti tra mandatario e mandante. Ma questo non può rivolgersi con l'azione di regresso al mandatario, il quale gli opporrebbe validamente l'eccezione di mandato.


Le eccezioni alla regola

L'art. 1715 pone due eccezioni alla regola: 1) se vi è il patto contrario; 2) se l'insolvenza del terzo era nota o doveva essere nota al mandatario all'atto della conclusione dell'affare.
La prima eccezione è riprodotta dall'art. 387 cod. comm. 1882 e di essa si parlerà nel commento all'art. 1736; la seconda scaturisce dai principi generali ed è dubbio che dovesse formare obietto di apposita disposizione. Se infatti il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710), non adempirebbe certo a tale obbligo, e sarebbe quindi responsabile, qualora contrattasse con persone di cui gli è nota o dovrebbe essergli nota l'insolvenza.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

523 Ho trasferito, nell'art. 602, una parte della materia contenuta nell'art. 387 cod. comm. in merito alla responsabilità verso il mandante per le obbligazioni assunte dal terzo.
Ho affermato che tale responsabilità non sussiste, a meno che vi sia patto contrario e ho fatto salve le norme e gli usi commerciali, implicitamente così escludendo dalla sfera della norma l'ipotesi dello "star del credere".

Massime relative all'art. 1715 Codice Civile

Cass. civ. n. 3230/1975

L'esonero del mandatario senza rappresentanza da responsabilitā verso il mandante per l'inadempimento delle obbligazioni assunte dai terzi con i quali ha contratto, sancito dall'art. 1715 c.c., ha carattere generale, poiché rappresenta la conseguenza del particolare modo di operare dell'interposizione gestoria, nel cui ambito non v'č spazio per una responsabilitā in proprio del gestore, posto che il mandante o ha azione diretta contro il terzo contraente, ovvero versa in una situazione di piena estraneitā rispetto al negozio di gestione ed al rapporto che ne scaturisce in capo al mandatario. Pertanto, il suddetto esonero copre tutta l'area dell'esecuzione del mandato e non č limitato ad un solo momento di questa. 

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