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Dispositivo dell'art. 1556 Codice Civile

Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo (1), salvo che restituisca le cose (2) nel termine stabilito (3) (4).

Note

(1) La fissazione del prezzo è elemento essenziale del contratto estimatorio. Il pagamento del prezzo, quale obbligazione principale dell'accipiens, deve avvenire al domicilio [v. 43] del tradens (colui che consegna) al tempo della scadenza ex art. 1182 se non diversamente disposto dai patti o dagli usi.

(2) Il contratto estimatorio ha ad oggetto cose determinate e specificamente individuate, che, per loro natura o per volontà delle parti, non possono essere sostituite (cose infungibili). Può trattarsi anche di beni mobili registrati. L'eventuale restituzione delle cose deve essere effettuata nel luogo in cui furono consegnate all'accipiens.

(3) La fissazione del termine per la restituzione delle cose non è essenziale, ed in sua mancanza può applicarsi l'art. 1183; si deve escludere, però, la esigibilità immediata, perché la natura dell'affare importa che tra la consegna e il pagamento intercorra un certo lasso di tempo.

(4) Si ha contratto estimatorio quando una parte, accipiens, riceve in consegna da un'altra, tradens, una o più cose mobili, allo scopo di venderle a terzi, obbligandosi a pagarne il prezzo di stima qualora non restituisca la cosa ricevuta; l'obbligazione a carico dell'accipiens è quindi obbligazione facoltativa [v. 1285]. Trattasi di contratto reale (perché si perfeziona nel momento della consegna della cosa all'accipiens) a titolo oneroso e ad effetti obbligatori [v. Libro IV, Titolo II], idoneo a produrre anche il trasferimento della proprietà [v. 832]. Per quanto riguarda in particolare l'individuazione dell'eventuale momento in cui si verifica l'effetto traslativo, occorre distinguere due ipotesi: in caso di alienazione a terzi, la proprietà passa contestualmente dal tradens all'accipiens e da quest'ultimo al terzo acquirente; in caso di mancata alienazione a terzi e quando l'accipiens non restituisce la cosa nel termine stabilito, la proprietà passa all'accipiens solo al momento del pagamento del prezzo (e non già in quello della scadenza del termine stesso). Trattasi, infine, di contratto unilaterale (cioè con obbligazioni a carico di una sola parte: l'accipiens), il che non esclude che esso si configuri come contratto con attribuzioni patrimoniali corrispettive.


Ratio Legis

La funzione economica del contratto estimatorio risiede nell'utilità che entrambe le parti ricavano dal mettere in commercio una cosa, senza che il tradens debba ricercare il compratore e senza che l'accipiens sia tenuto al pagamento del prezzo, se non abbia luogo la vendita a terzi. In altri termini, l'accipiens è legittimato, per un tempo più o meno lungo, a tenere le cose ricevute presso di sé, sì da poterle alienare a terzi senza essere tenuto a pagarne immediatamente il prezzo al tradens. L'accipiens fa sua la differenza tra il prezzo che egli riesce a spuntare nei confronti del terzo acquirente e la somma cd. aestimatum da pagare al tradens a titolo di prezzo; sicché, può valutare circa la maggiore convenienza tra la restituzione della merce oppure la sua rivendita a terzi. Tale contratto trova larga applicazione nel campo del commercio di merci di prezzo assai elevato o soggette a variabili umori della clientela o ancora di ampia diffusione e di rapida obsolescenza (giornali, riviste, libri, preziosi); in tali campi il rischio che la merce possa restare invenduta viene eliminato, appunto, attraverso il ricorso ad un meccanismo che consente al dettagliante di pagare solo quella parte di cose che sia riuscito a smerciare e di restituire al fornitore, se voglia, le altre.

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