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Articolo 1432 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Mantenimento del contratto rettificato

Dispositivo dell'art. 1432 Codice Civile

La parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere(1).

Note

(1) Al contraente in errore è precluso esperire l'azione di annullamento dal momento in cui ha conoscenza dell'offerta di rettifica: questa, infatti, è un atto unilaterale che non esige la sua accettazione (v. 1324, 1334, 1335 c.c.).

Ratio Legis

La norma è espressione del principio di conservazione del contratto.

Spiegazione dell'art. 1432 Codice Civile

Sfera di applicazione della norma

La norma, che non trova riscontro nel codice abrogato, rappresenta un'applicazione del principio della conservazione del contratto e insieme del principio della buona fede contrattuale, non potendo dirsiconforme alla buona fede il comportamento della parte in errore, la quale, senza avere ancora risentito danno dal contratto, nonostante l'offerta della controparte di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modality del contratto che quella intendeva concludere, espe-risce l'azione di annullamento.

La norma si applica tanto al caso di errore ostativo quanto al caso di errore vizio incidentale, restando escluso, per la stessa natura della norma, l'errore vizio determinante. L'ipotesi di errore incidentale prevista nell'articolo in esame è più ampia di quella di dclo incidentale prevista dall'art. 1440 cod. civ., che contempla la figura dei raggiri senza i quali il contratto sarebbe stato concluso «a condizioni diverse». In relazione a questa maggior ampiezza della fattispecie del dolo incidentale, ci si domanda se nel caso in cui detta fattispecie non coincida con quella dell'art. 1432 cod. civ., il principio del mantenimento del contratto rettificato valga anche per il contratto annullabile per dolo. Poiché il fatto che l'errore sia stato provocato dai raggiri non esime il deceptus da quel dovere di buonafede a cui si ispira la norma, si deve propendere per la soluzione affermativa. Alla stessa conclusione si deve pervenire in ordine all'ipotesi di violenza incidentale (v. infra).

Efficacia dell’offerta del contraente non in errore

Per ciò che riguarda il problema dell'efficacia dell'offerta della controparte di eseguire il contratto conformemente al contenuto e alle modalità del contratto che l'altra intendeva concludere, sorge il dubbio, dato il modo con cui è formulata la norma, se detta offerta abbia solo l'efficacia di sanare il contratto annullabile, per modo che la parte in errore possa scegliere tra chiedere l'esecuzione del contratto viziato da errore e accettare l'offerta dell'altro contraente relativa al contratto che essa intendeva concludere, oppure abbia l'effetto di sostituire agli effetti (annullabili) prodotti dal contratto viziato da errore gli effetti propri del contratto che la parte avrebbe concluso se non vi fosse stato errore. Si tratta di questione molto delicata e scarso è l'ausilio che offre alla sua soluzione la lettera della legge, in quanto, mentre la parola offerta fa pensare alla necessità di un'accettazione, la rubrica dell'articolo, che parla di mantenimento del contratto rettificato, fa propendere per la seconda soluzione. Ed a questa bisogna attenersi, in considerazione del fatto che se l'errore del contraente non deve risolversi in un suo danno, non deve neppure risolversi in un suo vantaggio; con l'altra soluzione l'errante verrebbe a trovarsi in una posizione di vantaggio rispetto al normale contraente che non ha errato, potendo a sua scelta, a seconda della maggiore sua convenienza al momento in cui l'altra parte fa l'offerta, scegliere tra l'esecuzione del contratto che ha effettivamente concluso e del contratto che avrebbe concluso se non fosse caduto in errore.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

179 Però, anche nel far valere l'efficacia di un errore giuridicamente rilevante bisogna comportarsi secondo le regole della buona fede.
Se, quindi, il contraente contro cui si fa valere l'errore offre di eseguire il contratto in modo conforme a quello in cui l'intendeva l'errante, quest'ultimo potrà conseguire ugualmente la prestazione che voleva ottenere mediante il contratto, e non ha più ragione di far valere l'errore. L'art. 202 presuppone ovviamente la possibilità e l'utilità ulteriore della prestazione.

Massime relative all'art. 1432 Codice Civile

Cass. civ. n. 12117/2014

Il contratto di compravendita immobiliare, stipulato dal genitore esercente la potestà sul figlio minorenne, impiegando il denaro di questo nell'interesse proprio, in violazione delle modalità prescritte dal giudice tutelare in sede di autorizzazione, è annullabile su iniziativa del figlio, ai sensi dell'art. 322 cod. civ., decorrendo il termine quinquennale di prescrizione dal compimento della maggiore età. Né è precluso l'accoglimento della domanda di annullamento parziale per incapacità legale, attinente alla sola parte del contratto che indica la persona dell'acquirente, in applicazione analogica dell'art. 1432 cod. civ., allorché ne faccia richiesta lo stesso soggetto in precedenza incapace, ritenendo la soluzione conforme ai propri interessi e purché non ne derivi alcun pregiudizio per la controparte.

Cass. civ. n. 11265/2002

L'art. 1432 c.c., che disciplina l'ipotesi di rettifica del contratto, non contiene alcuna eccezione ai principi in tema di trascrizione, con la conseguenza che, ai fini della opponibilità ai terzi dell'atto di alienazione inficiato da errore poi emendato con la rettifica, si applica il criterio della anteriorità della trascrizione di cui all'art. 1445 c.c.

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