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Capo XII - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dell'annullabilitą del contratto

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
279 L'enunciazione dei casi di annullabilità fatta dal progetto del 1936 nell'art. 11 è stata, con l'art. 297, allargata oltre alle ipotesi di incapacità legale e di vizi del consenso, e ha, così, assorbito il n. 1 dell'art. 228 del progetto stesso.
Di questo articolo non ho riprodotto i nn. 2 e 3 perché essi corrono sulla traccia dell'art. 1305 codice Napoleone che richiedeva la lesione del minore e i cui concetti furono già deliberatamente abbandonati nel sistema del codice del 1865.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
651 Nel regolare l'annullabilità del contratto il codice si riferisce espressamente solo all'incapacità (art. 1425 del c.c. e seguenti) e al vizio di consenso di una delle parti (art. 1427 del c.c. e seguenti), perchè ha voluto considerare esclusivamente le due cause tipiche di invalidità relativa; di invalidità cioè condizionata alla reazione del soggetto nel cui interesse è stata posta la norma violata. Ma è chiaro che la disciplina dettata a proposito delle due ipotesi suddette debba osservarsi, in via di massima, anche quando l'annullabilità si ricolleghi a cause diverse. All'incapacità della parte doveva essere mantenuto l'effetto di rendere annullabile e non nullo il contratto, non solo per la tendenza del nuovo codice a conservare quanto più è possibile il contratto, ma anche perchè, potendo in concreto il contratto concluso da un incapace non recar danno alla sua sfera economica e giuridica, la sanzione della nullità sarebbe stata sproporzionata. Si è avuto pure riguardo al fatto che l'art. 428 del c.c. considera l'incapacità naturale quale causa di annullabilità e non di nullità del contratto.