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Articolo 1410 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Rapporti fra cedente e cessionario

Dispositivo dell'art. 1410 Codice Civile

Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto(1).

Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto [1942, 1944](2).

Note

(1) Il cedente è sempre tenuto alla veritas nominis, cioè a garantire la validità del contratto (v. 1266 c.c.).
(2) In tal caso il cedente risponde anche della bonitas nominis (v. 1266 c.c.).

Ratio Legis

La cessione del contratto è, di regola, onerosa e, anche dove non lo sia, essa tiene normalmente conto dei diritti e degli obblighi che comporta per il cessionario: ciò induce il legislatore a stabilire che il cedente deve garantire la validità del contratto. Quest ultimo, invece, non è normalmente tenuto alla bonitas nomini e questo perchè la liberazione del cedente agevola la cessione del contratto ed i traffici giuridici (v. 1406 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1410 Codice Civile

La responsabilità del cedente verso il cessionario: i limiti
Come nella cessione di crediti il cedente deve garantire al cessionario la legale esistenza del credito e la reale disponibilità dello stesso (cfr. articoli #1542# cod. civ. del 1865 e 1266 cod. civ.), o, come usa dire, la veritas nominis, così nella cessione di contratto il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del contratto, che comprende anche la garanzia della sua validità e la reale disponibilità di esso (cfr. sopra, n. 3); e siffatto obbligo inerisce al negozio e s'intende assunto anche quando la cessione di contratto segua senza menzione espressa della garanzia.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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