La seconda edizione del volume, pubblicato per la prima volta nel 1998 ed ora curato, dopo la prematura morte dell'autore, da M. Pennasilico, conserva pressoché intatta l'originaria struttura della trattazione, con aggiornamenti, integrazioni e l'inserimento di un nuovo paragrafo (in tema di tracciabilità dei pagamenti). L'opera si propone di assorbire l'intero fenomeno della contrattazione per persona da nominare nel paradigma della rappresentanza, considerando la "sanzione"... (continua)
Nel momento della conclusione del contratto [1326] una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente [1402] la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso (1).
(1) Il contratto per persona da nominare, già prima della dichiarazione di nomina, è perfetto ed efficace e lo stipulante finché non esercita il potere di nomina, è vincolato al contratto. Il contratto per persona da nominare non è applicabile: ai contratti intuitu personae in cui assumono, cioè, rilevanza l'identità e le qualità personali del contraente (es.: un abile artigiano); ai contratti a contenuto non patrimoniale; ai contratti che non ammettono l'intervento dei rappresentanti.
Il contratto per persona da nominare può essere utilizzato, per diversi e più motivi, allorché un soggetto non vuole palesarsi nella trattativa contrattuale. Ad esempio, è utilizzabile per consentire a certe persone di acquistare beni all'asta pubblica senza apparire fra i partecipanti. Ovvero è utilizzabile dai mediatori immobiliari i quali con tale tipo di contratto evitano un duplice pagamento di tributi per il doppio trasferimento della proprietà.