L'opera analizza le numerose questioni emerse nella casistica in materia di falsa rappresentanza, tra le quali in particolare: l'applicabilità della disciplina dettata dal codice civile per la rappresentanza senza potere ai negozi unilaterali e alla rappresentanza organica, la natura del contratto concluso dal falso rappresentante, la retroattività della ratifica, i presupposti e il contenuto del risarcimento del danno sofferto dal terzo contraente. L'attenzione è... (continua)
Il lavoro propone una riflessione diretta a cogliere linfluenza che i dati «europei» offrono ad una ricostruzione della rappresentanza, In particolare si parte dalla questione relativa ad una possibile rilevanza del fenomeno rappresentativo nellambito dei rapporti c.d. consumeristici, interrogandosi sul se e come vi sia spazio in regole che hanno nella qualità delle parti il loro ambito di riferimento per un fenomeno di sostituzione, quale è la rappresentanza.... (continua)
Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato [1188, 1444, 1711, 1890, 2032, 2822], con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi (1). Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica. Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata (2). La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.
(1) Quando il contratto è stato ratificato, produce effetti sin dal momento in cui è stato concluso (effetto retroattivo), ma non può tuttavia operare in pregiudizio dei terzi, ossia di coloro che hanno acquistato, prima della ratifica, diritti incompatibili con il contratto: ad esempio nel caso in cui Tizio, falso rappresentante di Caio vende a Sempronio lo stesso bene che Caio, prima della ratifica, ha venduto a Mevio, sarà salvo l'acquisto di quest'ultimo.
(2) In attesa della ratifica, si è detto che il contratto è inefficace; tuttavia essendo il vincolo validamento assunto il terzo contraente non se ne può liberare unilateralmente, occorrendo all'uopo un accordo con il falsus procurator. Questa situazione di attesa (di pendenza) non può protrarsi a tempo indefinito, per cui il terzo può invitare il rappresentato a ratificare il contratto entro un certo termine, scaduto il quale costui non può più esercitare il potere di ratifica.