Testi per approfondire questo articolo

Contributo allo studio della condizione unilaterale

Autore: Lener Giorgio
Editore: Giuffrè
Collana: Univ.Roma Tor Vergata-Fac.econom.s. giur.
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 23 -10%23 €

Il lavoro monografico affronta il tema della condizione unilaterale, vale a dire la condizione apposta nell'esclusivo interesse di una delle parti. L'A., dopo aver esaminato le origini dell'istituto, di matrice giurisprudenziale, e le tesi ricostruttive di esso, si sofferma a valutare - prendendo in esame la possibile 'evoluzione' dell'interesse alla condizione, durante la fase di pendenza - entro quali limiti l'unilateralità della condizione ne consenta la libera disposizione,... (continua)

Condizione e modus

Collana: Trattato dir. civ. Cons. naz. notariato
Pagine: 488
Data di pubblicazione: dicembre 2009
Prezzo: 68 -10%68 €
Categorie: Condizione, Modus

← Art. precedente Art. successivo →

Dispositivo dell'art. 1360 Codice Civile

Gli effetti dell'avveramento della condizioneretroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto (1), salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso (2). Se però la condizione risolutivaè apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica[1467], l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

Note

(1) Quando la condizione si verifica, la situazione giuridica diventa definitiva con efficacia retroattiva, ex tunc, cioè: se la condizione è sospensiva, gli effetti del contratto si considerano prodotti sin dal momento della conclusione del contratto, ovvero il diritto si considera come se fosse nato incondizionato; se la condizione è risolutiva, gli effetti del contratto cadono sin dal momento della formazione del contratto, ovvero il diritto si considera come se non fosse mai sorto.

(2) La retroattività manca: a) se è esclusa dalle parti o dalla natura del rapporto; nei contratti ad esecuzione continuata o periodica sottoposti a condizione risolutiva, per le prestazioni già eseguite; ad esempio in un contratto di lavoro sottoposto alla condizione risolutiva del ritorno di un dipendente malato, l'avveramento di questa condizione, non fa cadere gli effetti delle prestazioni di lavoro già eseguite, per cui il lavoratore «supplente» avrà diritto alla retribuzione di queste.


Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

621L'avveramento della condizione retroagisce al tempo del contratto (art. 1360 del c.c.) come effetto naturale, non come effetto necessario ed essenziale. La retroattività si fonda sulla presunta volontà delle parti; perciò può valere fin tanto che contraenti non abbiano voluto dare, all'avveramento della condizione, effetto ex nunc (art.1360, primo comma). Ma anche la particolarità del rapporto talvolta può porre un limite al principio della retroattività (art. 1360, primo comma); se, ad esempio, il contratto ha per oggetto prestazioni periodiche o continuate, il ripristino della situazione anteriore non sarebbe giustificato, avuto riguardo al carattere essenzialmente autonomo delle singole prestazioni (art. 1360, secondo comma). Ipotesi di deroga al principio di retroattività si hanno altresì per volontà della legge; esempio ne è l'art. 1465 del c.c., quarto comma, sul quale sarà tenuto discorso più avanti (n. 664). La retroattività non distrugge però gli atti di amministrazione compiuti prima dell'avveramento della condizione (art. 1361 del c.c.): essi infatti attuano il diritto condizionato e quindi sono da ritenersi validamente compiuti dalla parte a cui spetta l'esercizio del diritto medesimo nel periodo di attesa dell'evento preveduto. E' escluso l'obbligo di restituire i frutti percepiti in pendenza della condizione da chi, per il verificarsi di questa, non può più ritenersi che durante qual periodo sia stato titolare del diritto (art. 1361, secondo comma). Infatti il godimento dei frutti da parte di quest'ultimo, nei contratti a titolo oneroso, compensa il mancato godimento del corrispettivo dovuto per tutto il tempo anteriore all'avverarsi della condizione; per i contratti a titolo gratuito, a sua volta, l'obbligo di restituire i frutti contrasterebbe con i limiti normali della liberalità o con lo scopo che essa intende realizzare. La norma è però derogabile per volontà delle parti e si applica quando la legge non dispone diversamente.

Quesiti degli utenti

Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.