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Dispositivo dell'art. 1286 Codice Civile

La scelta (1) spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo (2). La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo. Se la scelta deve essere fatta da più persone (3), il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice [disp. att. 81].

Note

(1) La scelta può essere espressa o tacita; nel secondo caso il debitore può procedere direttamente all'adempimento di una delle prestazioni.

(2) Il terzo è detto arbitratore. Le parti possono anche far dipendere la scelta da un fatto futuro ed estraneo alla loro volontà (es.: sorteggio).

(3) È controverso se la delibera di scelta debba avvenire a maggioranza o all'unanimità.


Ratio Legis

La scelta dà luogo alla concentrazione, ossia alla riduzione delle prestazioni ad una sola, trasformando così l'obbligazione alternativa in obbligazione semplice, con la conseguenza che l'impossibilità non imputabile al debitore [v. 1256] della prestazione scelta comporterà l'estinzione dell'obbligazione e la sua liberazione.

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