La scelta (1) spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo (2). La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo. Se la scelta deve essere fatta da più persone (3), il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine stabilito, essa è fatta dal giudice [disp. att. 81].
(1) La scelta può essere espressa o tacita; nel secondo caso il debitore può procedere direttamente all'adempimento di una delle prestazioni.
(2) Il terzo è detto arbitratore. Le parti possono anche far dipendere la scelta da un fatto futuro ed estraneo alla loro volontà (es.: sorteggio).
(3) È controverso se la delibera di scelta debba avvenire a maggioranza o all'unanimità.
La scelta dà luogo alla concentrazione, ossia alla riduzione delle prestazioni ad una sola, trasformando così l'obbligazione alternativa in obbligazione semplice, con la conseguenza che l'impossibilità non imputabile al debitore [v. 1256] della prestazione scelta comporterà l'estinzione dell'obbligazione e la sua liberazione.