Il volume offre uno studio sistematico dell'anatocismo bancario al fine di delineare le misure necessarie a contemperare l'esigenza di stabilità ed efficienza del sistema bancario e il principio di naturale fecondità del denaro, con l'esigenza di tutelare il cliente-consumatore da fenomeni usurari e forme di remunerazione del denaro non trasparenti o usurarie. Il volume, articolato in una pluralità di saggi, delinea la figura dell'anatocismo bancario, sia attraverso il... (continua)
Il volume, aggiornato alle ultime novità NORMATIVE (D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione in materia civile e commerciale) e GIURISPRUDENZIALI, è un valido strumento operativo per comprendere le problematiche in ambito bancario e finanziario e pianificare la strategia processuale più idonea per risolvere le questioni. La qualità operativa del testo è certificata anche grazie ad un efficace FORMULARIO e ad agili SCHEMI RIEPILOGATIVI che ne consentono una... (continua)
In mancanza di usi contrari (1), gli interessiscaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale (2) o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (3).
(1) Come nel conto corrente bancario sebbene non pacificamente ammesso in giurisprudenza.
(2) La domanda giudiziale dev'essere appositamente diretta ad ottenere gli interessi anatocistici.
(3) Ciò significa che non è possibile che gli interessi producano a loro volta interessi se non è trascorso almeno un semestre dalla nascita dell'obbligazione.
Il tasso [v. 1284] degli interessi anatocistici è quello legale, a prescindere dal tasso degli interessi primari (che possono essere moratori, corrispettivi e compensativi [v. 1282]). Un tasso maggiore può, tuttavia, essere fissato convenzionalmente [v. 1284].
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
594Le regole dell'anatocismo, che nella materia commerciale erano derogate dagli usi, in base al nuovo codice sono suscettibili di modificazione ad opera degli usi anche all'infuori del campo commerciale art. 1283 del c.c.). A maggior tutela del credito fu generalizzato al cinque per cento il saggio del frutto del capitale, estendendo a tutte le obbligazioni quello preesistente in materia commerciale art. 1281 del c.c., primo comma). Il medesimo saggio del cinque per cento è previsto per gli interessi convenzionali se le parti non hanno determinato per iscritto una diversa misura art. 1284 del c.c., secondo comma). E' parso però eccessivo escludere la prestazione degli interessi nel caso in cui la loro misura ultralegale non risulti dallo scritto (art. 1831, quarto comrna, cod. civ. del 1865). Tale esclusione era diretta a combattere l'usura; ma non ha più ragion d'essere di fronte al fatto che contro l'usura oggi può reagirsi penalmente. L'elisione di ogni obbligo di interessi ridondava peraltro, nei casi in parola, a vantaggio ingiusto del debitore, che finiva per godere dei capitali altrui senza alcun corrispettivo e poteva sentirsi incoraggiato a promettere spontaneamente un interesse usuraio per non corrispondere poi nemmeno quello legale. Non si è ripetuta la norma dell'art. 1830 cod.civ. del 1865 circa l'irripetibilità degli interessi non dovuti, perchè è sembrata inutile. Infatti, se la loro misura è contenuta in limiti leciti, la relativa corresponsione costituisce adempimento di un'obbligazione naturale per cui non è ammessa ripetizione (art. 2034 del c.c.); se invece gli interessi assumono proporzioni usuraie, la prestazione dell'eccedenza sulla misura legale, costituendo un illecito, dà luogo, come tale, a ripetibilità.