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Cessione dei crediti

Collana: Univ. Camerino
Pagine: 352
Data di pubblicazione: novembre 2010
Prezzo: 34 -10%34 €

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Dispositivo dell'art. 1267 Codice Civile

Il cedente non risponde della solvenza del debitore (1), salvo che ne abbia assunto la garanzia (2). In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto (3); deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore (4), e risarcire il danno (5) [l. camb. 19]. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto (6). Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso (7).

Note

(1) Il cedente è quindi liberato nel momento stesso in cui cede il credito al cessionario (cessione pro soluto).

(2) Il cedente è liberato se e quando, ceduto il credito al cessionario, questi riceva l'adempimento da parte del debitore ceduto (cessione pro solvendo).

(3) Il cedente deve restituire al cessionario quanto questi abbia pagato per ottenere il credito, a prescindere da quello che il cessionario avrebbe ricevuto dall'adempimento del debitore ceduto. In altri termini si deve ripristinare la medesima situazione patrimoniale che il cessionario aveva prima della cessione.

(4) Ad esempio, spese legali.

(5) Secondo l'orientamento prevalente il risarcimento del danno è qui limitato ai soli danni emergenti, e non anche al lucro cessante [v. 1223].

(6) È cioè nullo per contrarietà a norme imperative di legge [v. 1418].

(7) Si vuole evitare che il cedente subisca un danno dal negligente comportamento del cessionario.


Ratio Legis

Il cedente è normalmente tenuto a garantire l'esistenza del credito [v. 1266] (nomen verum), non è invece tenuto a garantire che il debitore adempia: si parla in tal caso di cessione pro soluto. È però frequente che il cedente assuma la garanzia anche della solvenza del debitore (nomen bonum) e quindi il rischio del mancato adempimento si sposta sul cedente e si parla in tal caso di cessione pro solvendo.

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