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Dispositivo dell'art. 1236 Codice Civile

La dichiarazione (1) del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazionequando è comunicata al debitore (2)salvo che questi dichiari in un congruo termine (3) di non volerne approfittare (4).

Note

(1) La remissione non è un negozio formale e può realizzarsi anche mediante comportamenti concludenti. Secondo alcuni la remissione ha carattere necessariamente gratuito; secondo altri si tratta di un negozio a causa neutra o generica, che può, secondo i casi, essere a titolo gratuito o oneroso. Ad esempio, il creditore rimette il debito nei confronti del proprio debitore, in virtù di un contratto che ha stipulato con un familiare del debitore, che gli ha pagato un certo prezzo per la remissione stessa.

(2) Si afferma generalmente che la remissione sia un negozio unilaterale recettizio (che si perfeziona quando la dichiarazione giunge a conoscenza del debitore) [v. 1324], ma è anche diffusa la tesi della natura contrattuale [v. 1321].

(3) La congruità, ossia l'opportunità del termine, va valutata secondo buona fede [v. 1175].

(4) La dichiarazione di rinuncia estingue l'obbligazione nel momento in cui è comunicata al debitore. Ma poiché nessuno può essere costretto a ricevere un beneficio, questi può rifiutare, cancellando retroattivamente l'effetto estintivo (come se l'obbligazione non si fosse mai estinta).


Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

574La remissione è considerata atto unilaterale. Tuttavia la volontà del debitore non è senza effetto perchè, pur non essendo elemento di perfezione del negozio remissorio, può impedire che questo produca le sue conseguenze giuridiche se il debitore dichiara di non volerne profittare (art. 1236 del c.c.). Al pari di ogni dichiarazione recettizia, la remissione si perfeziona con la sua comunicazione alla persona cui è diretta; ma, a provare la liberazione, basta la restituzione del titolo (art. 1237 del c.c., primo comma), e cioè una consegna a carattere definitivo del documento. Tale volontaria consegna non assume un significato remissorio inconfutabile se ha per oggetto, non già il documento originale del credito, ma la copia esecutiva del titolo redatto in forma pubblica (art. 1237 del c.c., seconda comma).

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