Dispositivo dell'art. 1230 Codice Civile

La obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione (1) con oggetto (2) o titolo (3) diverso [1231 ss., 1320]. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco (4) (5).

Note

(1) La novità dell'obbligazione (aliquid novi) è requisito essenziale della novazione, e deve riguardare un elemento principale del rapporto obbligatorio (es.: l'oggetto della prestazione). Una conferma di questa tesi è costituita dall'art. 1231, secondo il quale non producono novazione le modifiche accessorie. Per altri, invece, l'aliquid novi può interessare anche elementi accessori dell'obbligazione (es.: l'apposizione di un termine). Ma si è anche affermata la possibilità che la nuova obbligazione sia sostanzialmente identica rispetto a quella originaria, in quanto nulla vieta alle parti di stabilire in tal senso (es.: per estinguere le garanzie [v. 1179] che assistono la prima obbligazione [v. 1232]).

(2) Ad esempio, le parti sostituiscono l'obbligo di consegnare un appartamento in città con l'obbligo di consegnare una villa al mare.

(3) Ad esempio, le parti convengono che la somma dovuta dal compratore a titolo di prezzo [v. 1470] di una cosa acquistata venga a questi lasciata a titolo di mutuo [v. 1813] per un certo numero di anni.

(4) È il cd. animus novandi, altro requisito essenziale della novazione: dev'essere certo ma può anche desumersi da una manifestazione tacita. Nel dubbio la volontà delle parti deve intendersi meramente modificativa della precedente obbligazione.

(5) Cfr. art. 66, r.d. 14-12-1933, n. 1669 (Modificazioni delle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario); cfr. art. 58, r.d. 21-12-1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia).


Ratio Legis

La novazione oggettiva, in quanto caratterizzata dalla sostituzione di un'obbligazione con un'altra, è affine alla prestazione in luogo dell'adempimento (datio in solutum) [v. 1197], ma in questa, a differenza della prima, si estingue un rapporto soddisfacendo l'interesse del creditore e senza che ne nasca uno nuovo. In altri termini, con la novazione oggettiva si promette qualcosa invece di altro, mentre con la datio in solutum si una cosa in luogo di un'altra.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

573La novazione si è liberata, nella disciplina del nuovo codice, dalla confusa promiscuità in cui il codice del 1865 ne aveva posto la doppia configurazione obiettiva e subiettiva. Il concetto di novazione obiettiva è rimasto precisato, per essersi chiarito quale deve essere il contenuto dell'aliquid novi da cui si desume l'esistenza di una nuova obbligazione: occorre che muti l'oggetto o il titolo giuridico ( art. 1230 del c.c. , primo comma) e non è sufficiente che si modifichino le modalità accessorie della precedente obbligazione ( art. 1231 del c.c. ). Il presupposto della liberazione dell'antico debitore, inerente alla novazione subiettiva, non è peraltro esclusivo di questa, potendo aderire ad altre figure negoziali che, per quanto contemplino la liberazione del precedente debitore, non producono l'estinzione del precedente rapporto di debito (nn. 583 e 584). Una disciplina autonoma riceve perciò soltanto la novazione oggettiva; quella soggettiva viene sottoposta alle stesse norme dettate per i casi cui la delegazione, l'espromissione e l'accollo implicano liberazione del debitore originario ( art. 1235 del c.c. ). Le ragioni di tale uniformità di disciplina saranno espresse più innanzi (n. 584), quando saranno illustrate le norme a cui l' art. 1235 del c.c. rimanda. Di particolare, per la novazione obiettiva, rispetto al sistema del codice del 1865, v'è soltanto la disciplina della reazione dei vizi dell'obbligazione novata sul nuovo rapporto obbligatorio. La nullità dell'obbligazione originaria rende nullo, perchè senza causa, anche il nuovo rapporto ( art. 1234 del c.c. , primo comma); l'annullabilità dell'obbligazione novata non reagisce invece sulla validità della nuova obbligazione se il debitore ha assunto il nuovo debito conoscendo i vizi di quello originario ( art. 1234 del c.c. , secondo comma).

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