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Articolo 1210 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori

Dispositivo dell'art. 1210 Codice Civile

Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito [1211 ss.; 77, 78](1).

Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato [324](2), il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.

Note

(1) Il deposito si esegue in luoghi diversi a seconda dell'oggetto (v. art. 76, art. 77, art. 79 delle disp. att. c.c.). Poiché il depositario non è titolare di un interesse nel deposito, si può ritenere che il deposito configuri qui un'ipotesi di contratto a favore di terzo (1411 c.c.).
(2) Tale comma è di interpretazione problematica. Letteralmente, l'adempimento si realizza, oltre che con accettazione del creditore, solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Tale conclusione trova conforto nell'art. 1213 del c.c.. Secondo una diversa interpretazione, in analogia con quanto dispone l'art. 1207, comma 1, c.c., l'effetto liberatorio dovrebbe retroagire al momento dell'deposito.

Ratio Legis

Il legislatore ha stabilito che la liberazione del debitore può avvenire anche senza la cooperazione del creditore, per evitare che un'inerzia di questo possa pregiudicarlo. In ogni caso, il deposito per essere liberatorio deve necessariamente essere preceduto dall'offerta solenne.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1210 Codice Civile

Cass. civ. n. 36058/2021

In tema di riscatto agrario, ai fini della tempestività del pagamento del prezzo, occorre che si avveri la condizione sospensiva del versamento del prezzo di acquisto che, secondo quanto previsto dalla l. n. 2 del 1979, va effettuato nei termini indicati per la prelazione dall'art. 8 della l. n. 590 del 1965, decorrenti dall'adesione del terzo acquirente alla dichiarazione di riscatto oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto; atteso che le norme che attengono agli adempimenti di cui all'art. 1208 c.c. e ss., in tema di offerta reale, vanno interpretati ed applicati alla luce dei principi di buona fede e cooperazione del creditore nell'adempimento, ai fini del verificarsi della predetta condizione sospensiva, nell'ipotesi di rifiuto, ancorché pretestuoso, da parte del creditore di accettare l'indicato pagamento, è necessario - in difetto di norme specifiche sul punto - che il retraente effettui, secondo le generali disposizioni civilistiche sulle obbligazioni, il deposito liberatorio della relativa somma, ai sensi dell'art. 1210 c.c., dovendo, invece, escludersi una equipollenza tra versamento del prezzo ed offerta non formale di esso, dal momento che l'art. 1220 c.c. ricollega alla seria e tempestiva offerta non formale della prestazione il solo venir meno della "mora debendi", mentre la liberazione del debitore, unico evento equivalente al versamento del prezzo, consegue all'accettazione dell'offerta reale ovvero - in caso di mancata accettazione - all'accettazione della somma depositata o, in difetto, all'accertata validità del deposito dell'offerta ex art. 1210 c.c.

Cass. civ. n. 21757/2021

Il procedimento di convalida dell'offerta reale e del successivo deposito liberatorio, relativi ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, é un giudizio di liberazione coattiva del debitore, essendo la sentenza che lo definisce volta ad estinguere, con efficacia costitutiva, il debito, accertando la validità del deposito, ai sensi dell'art. 76 e ss. disp. att. c.c., a favore del creditore; oggetto di tale procedimento é la verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa, affinché il debitore si liberi delle sua obbligazione e, pertanto, parti necessarie del detto procedimento sono soltanto il debitore e il creditore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/10/2018).

Cass. civ. n. 19261/2018

Nell'ambito del procedimento di liberazione coattiva del debitore, l'accettazione, anche tacita, del deposito, secondo l'espressa previsione dell'art. 1210 c.c., ha effetto liberatorio, con efficacia retroattiva (alla data del deposito stesso) e determina l'estinzione dell'obbligazione, con effetto assimilabile a quello della "datio in solutum". Da ciò consegue che, una volta intervenuto il ritiro da parte del creditore della somma depositata, senza sollevare riserve, non vi è luogo ad alcuna valutazione sulla congruità della prestazione depositata ed accettata, la stessa non può più essere messa in discussione sotto il profilo dell'esattezza dell'adempimento ed il debitore non potrà richiedere indietro la somma depositata.

Cass. civ. n. 3248/2012

Ai fini della validità dell'offerta reale, il deposito della somma rifiutata dal creditore, di cui all'art. 1210 c.c., può essere eseguito mediante versamento dell'importo dovuto in un libretto al portatore, il quale deve, tuttavia, essere posto nella disponibilità del depositario. Ne consegue che la scelta dell'istituto di credito depositario di consegnare materialmente al debitore detto libretto al portatore, senza vincoli di destinazione delle somme ivi versate, priva di effetto il deposito, ai sensi dell'art. 1213, primo comma, c.c., valendo come ritiro dello stesso.

Cass. civ. n. 15395/2010

La sentenza che subordina la condanna al pagamento di una somma di denaro all'adempimento dell'obbligo di consegna o di restituzione di una cosa determinata acquista efficacia di titolo esecutivo solo dopo l'effettiva restituzione o il deposito della cosa, ai sensi dell'art. 1210 c.c., non essendo sufficiente la mera offerta della prestazione, che, a norma dell'art. 1209 c.c., produce solo l'effetto di mettere in mora il creditore senza liberare il debitore dall'obbligazione.

Cass. civ. n. 23844/2008

Il procedimento di convalida dell'offerta reale e del successivo deposito liberatorio, relativi ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, è un giudizio di liberazione coattiva del debitore, essendo la sentenza che lo definisce volta ad estinguere, con efficacia costitutiva, il debito, accertando la validità del deposito, ai sensi dell'art. 76 e seguenti disp. att. cod. civ., a favore del creditore; oggetto di tale procedimento è la verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa affinché il debitore si liberi delle sua obbligazione e, pertanto, parti necessarie del detto procedimento sono soltanto il debitore e il creditore.

Cass. civ. n. 16962/2005

In materia di offerta reale relativa ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, qualora il creditore rifiuti di accettarla o non si presenti per ricevere le somme offertegli mediante intimazione, il debitore è legittimato ad eseguirne il deposito, con l'osservanza della formalità di cui all'art. 74 att. c.c. (il quale dispone che, fatta l'offerta, il deposito della somma presso l'istituto di credito deve essere preceduto da un'intimazione, antecedente di almeno tre giorni quello del deposito, rivolta al creditore e contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dove le cose saranno depositate), con la conseguenza che, in difetto di tale formalità, l'offerta dovrà considerarsi invalida e non convalidabile nel susseguente giudizio, il cui oggetto non è rappresentato solo dai motivi del rifiuto da parte del creditore dell'offerta operata, ma anche dalla verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa.

Cass. civ. n. 4281/1995

In tema di offerta reale l'art. 1210 c.c. richiede il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della validità dell'offerta e del deposito della somma rifiutata dal debitore solo per il prodursi degli effetti estintivi dell'obbligazione, ma non anche per gli altri e diversi fini che presuppongono l'esatto adempimento da parte del debitore, non potendo questi, una volta che abbia svolto tutte le attività prescritte per la corretta esecuzione della prestazione dovuta, venir pregiudicato dall'ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere il pagamento. Ne deriva che all'accoglimento di una domanda di rilascio fondo rustico, proposta dall'affittuario coltivatore diretto che abbia vittoriosamente esperito l'azione di riscatto di detto fondo, è sufficiente la sussistenza di un accertamento giudiziale, ancorché non irrevocabile, di convalida dell'offerta del prezzo del riscatto, il cui eventuale venir meno ha l'effetto di travolgere la conseguenziale condanna al rilascio, restando invece escluso che quest'ultima sia condizionata al passaggio in giudicato della sentenza di convalida dell'offerta, non previsto dalla legge come presupposto processuale dell'azione di rilascio.

Le modalità di adempimento dell'obbligo di custodia della somma depositata rientrano nelle facoltà di scelta di depositario e non incidono sulla regolarità del deposito. (Nella specie il notaio richiedente il deposito aveva ritirato dalla somma e trattenuto presso il proprio studio i libretti di deposito vincolati ed intestati ai singoli creditori).

Cass. civ. n. 4818/1994

La sentenza che subordina la condanna di pagamento ad una somma di denaro all'adempimento dell'obbligo di restituzione di una cosa determinata acquista efficacia di titolo esecutivo solo dopo l'effettiva restituzione o il deposito della cosa, ai sensi dell'art. 1210 c.c., non essendo sufficiente la mera offerta della prestazione, che, a norma dell'art. 1209 c.c., produce solo l'effetto di mettere in mora il creditore senza liberare il debitore dall'obbligazione.

Cass. civ. n. 899/1989

Qualora il testatore, in relazione al legato di una cosa determinata, contempli la facoltà degli eredi di soddisfare il legatario mediante versamento di una somma di denaro entro un termine, l'offerta reale entro tale termine della somma medesima, quale atto idoneo a costituire in mora il creditore, è di per sé sufficiente ad integrare esercizio di detta facoltà, senza che si richieda a questo fine il procedimento di deposito e di convalida di cui all'art. 1210 c.c., necessario per l'estinzione del debito.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1210 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Camilla A. chiede
domenica 12/07/2020 - Campania
“Salve,
siamo debitori verso il fratello di nostro padre ( morto nel 2011 ) di una somma di denaro ( € 1500 ) che ci consentirebbe di chiudere la successione. Dati i rapporti profondamente deteriorati tra mio padre ed il fratello ( dispute ereditarie con cause più che ventennali ), quest'ultimo fa di tutto per evitare di ricevere il denaro. L'ufficiale giudiziario per ben tre volte non è riuscita a fare l'offerta reale. Lui si fa negare, da premettere che questa persona pur risiedendo in Abruzzo, vive nella casa coniugale con la moglie malata ( in Campania ) e di questo abbiamo la piena certezza.
Vorrei sapere cosa fare se anche la prossima volta l'ufficiale giudiziario non riuscirà nel suo compito.
Non possiamo fare richiesta che si presenti davanti ad un giudice ?
Insomma, non è possibile che l'ordinamento giuridico non contempli il caso in cui il creditore, in mala fede, non collabori con il debitore per l'adempimento dell'obbligazione.
Attendiamo con ansia, riscontri”
Consulenza legale i 16/07/2020
Gli art. 1206 ss. c.c. disciplinano l’ipotesi in cui il creditore rifiuti di ricevere l'adempimento senza un legittimo motivo ovvero non cooperi con il debitore a tal fine. Tali norme stabiliscono il procedimento da seguire per porre in mora il creditore e i requisiti per la liberazione del creditore, come effetto della mancata cooperazione.

Dalla mora derivano, inoltre, una serie di conseguenze sfavorevoli al creditore, che deve risarcire i danni causati, sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta, sopportare il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore, oltre a non essergli più dovuti gli interessi o i frutti della cosa non percepiti dal debitore (art. 1207 c.c.).

Ai sensi dell’art. 1206 c.c. il creditore è costituito in mora a seguito dell’offerta da parte del debitore.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta, se è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.
Quando l’obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale.

Come previsto dall’art. 74 c. 3 delle Disp. Att., “se il creditore non è presente all’offerta, il processo verbale deve essergli notificato nelle forme prescritte per la citazione”.

L’ordinamento prevede un ulteriore rimedio, nel caso in cui il creditore rifiuti l’offerta o non sia presente.
Ai sensi dell’art. 1210 c.c., se il creditore rifiuta l’offerta, il debitore può liberarsi dalla sua obbligazione eseguendo il deposito di quello che è dovuto. Se il deposito è accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore è liberato.
Il deposito che ha per oggetto somme di denaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito
L’art. 1212c.c. prevede i requisiti per la validità del deposito, ovvero:
  1. che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;
  2. che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;
  3. che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito;
  4. che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata.
Ai sensi dell’art. 74, c. 4, Disp. Att. l’intimazione prescritta dall’art. 1212, n. 1, del codice, può essere fatta con lo stesso atto di notificazione del verbale dell’offerta. In ogni caso tra l’intimazione e il deposito deve trascorrere un termine non minore di giorni tre.

Pertanto, nel caso di specie, se il creditore dovesse di nuovo essere assente all’offerta, si potrà procedere con la notifica del verbale dell’offerta contenente l’intimazione per il deposito.
Effettuato il deposito, sarà necessario che il creditore lo accetti oppure, prima dell’accettazione del creditore, che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato (art. 1213 c.c.)

Tutte le spese per l’offerta e per il deposito, quando sono validi, sono a carico del creditore.


Irene M. chiede
sabato 12/12/2015 - Campania
“Ho ricevuto un'offerta reale tramite Ufficiale Giudiziario per una misera somma, pari ad euro 1.000,00 a tacitazione di ben tre incarichi legali di cui uno definito con sentenza positiva per la mia ex cliente che si vista liquidare da tribunale euro 13.15.mila . La pseudo offerta reale (priva di tutti i requisiti ed in particolare di tutta la somma dovutami applicando la parcella) veniva da me accettata in conto della maggior somma dovuta. Adesso che il Giudice deve valutare la validità dell'offerta vi chiedo se ai sensi dell'art. 74 disposizioni attuative al Cc. Accettando tale offerta il debitore con l'adempimento parziale è liberato? Potete allegare qualche sentenza”
Consulenza legale i 23/12/2015
L'adempimento del debitore presuppone che il creditore cooperi, facendo quanto necessario per renderlo possibile. Gli art. 1206 ss c.c. disciplinano la situazione che si crea quando il creditore rifiuta di ricevere l'adempimento senza un legittimo motivo ovvero non coopera con il debitore a tal fine. Tali norme, letteralmente volte a regolare la "mora del creditore", disciplinano, in realtà, anche un altro effetto della sua mancata cooperazione, quello della liberazione del debitore. Tuttavia, la produzione di questi effetti richiede presupposti diversi.

Il creditore che, senza motivo legittimo, non riceve la prestazione o non compie ciò che è necessario perché il debitore adempia (art. 1206 del c.c.), è in mora se il debitore fa l'offerta solenne della prestazione; offerta che, se la prestazione consiste nel pagamento di una somma, deve essere reale (art. 1209 del c.c.). Inoltre l'offerta deve rispettare i requisiti di validità di cui all'art. 1208 del c.c..
Per quanto concerne il procedimento, l'offerta reale viene eseguita da un Ufficiale Giudiziario (art. 74 disp. att.) che redige verbale indicandone l'oggetto e le eventuali dichiarazioni del creditore (art. 75 disp. att.). Se l'offerta viene accettata, l'Ufficiale Giudiziario esegue il pagamento e verbalizza le dichiarazioni del creditore per quietanza. Se non viene accettata, L'Ufficiale ne da atto nel medesimo verbale, annotando eventuali dichiarazioni. In tal caso segue giudizio di convalida, che serve per verificare se l'offerta sia stata rituale e il rifiuto legittimo.

Invece, affinché si produca anche la liberazione del debitore, è necessario un ulteriore adempimento, quello del deposito ex art. 1210 ss c.c., che, trattandosi di denaro, va eseguito presso la Cassa depositi e prestiti o un istituto di credito (art. 76 disp. att.) e deve rispettare tutti requisiti di cui all'art. 1212 del c.c.. In particolare, tra l'altro, è necessario che sia preceduto da intimazione (col contenuto di cui alla norma) da notificare al creditore, e che tra essa ed il deposito passino almeno 3 giorni. Inoltre, il pubblico ufficiale deve redigere verbale che indichi la natura delle cose offerte, il rifiuto del creditore di riceverle o la sua mancata comparizione ed il deposito (art. 1212 co. 1 n. 4). Se il creditore non è presente il verbale deve essergli notificato insieme all'invito a ritirare le cosa (art. 1212 co. 1 n. 4 c.c.).
Ai sensi dell'art. 1210 co. 2 c.c. "Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione". Pertanto, quando il deposito (e gli altri adempimenti prescritti) sono stati eseguiti nel rispetto delle formalità imposte dalla legge, il debitore è liberato se il creditore lo accetta ovvero esso viene dichiarato valido con sentenza in giudicato.

Premesso ciò, nel caso di specie risulta che è stata fatta un offerta reale, che la relativa somma è stata accettata come acconto sul dovuto e che si svolgerà giudizio di convalida dell'offerta.

Se il creditore avesse rifiutato in toto l'offerta, il giudizio avrebbe avuto ad oggetto solo la legittimità del suo rifiuto ed il rispetto delle modalità, formali e temporali, che la legge impone al debitore. È questo, infatti, l'oggetto tipico di detto giudizio (Cass. 16962/2005).

Nel caso proposto, però, non si è avuto un rifiuto totale del creditore, bensì un accettazione a titolo di acconto. Pertanto, va posta la questione, preliminare rispetto alla verifica del rispetto dei requisiti suddetti, se tale atto del creditore configuri effettivamente un rifiuto oppure, all'opposto, un'accettazione.
Guardando alla disciplina in materia, si deduce che il creditore ha due possibilità: accettare, liberando il debitore; ovvero rifiutare ed attendere l'esito del giudizio di convalida. Non sembrerebbe ammessa, la diversa opzione dell'accettazione parziale. Pertanto, quale valore attribuire a tale atto?

La giurisprudenza ammette, in via generale, che il creditore possa accettare un adempimento parziale: infatti, come può legittimamente rifiutarlo ex art. 1181 del c.c., deduce che possa, del pari, accettarlo (Cass. 3814/1998). In tal caso, la giurisprudenza ha riconosciuto che l'adempimento parziale non estingue il debito ma lo riduce (v. Cass. 2204/2013, Cass. 2071987). Pertanto, è ragionevole dedurne che la somma non ancora corrisposta rimanga dovuta. Sulla base di tali considerazioni si può escludere che l'accettazione parziale sia da considerarsi come accettazione pura e semplice.
Pertanto, ad una contestazione che deducesse che l'accettazione della richiedente ha avuto il significato di accettare la somma a titolo di saldo totale, si potrebbe opporre l'argomento sopra richiamato.

Detto ciò si tratterebbe di verificare se l'offerta ha liberato il debitore. Dalle informazioni di cui al quesito tale circostanza sembra da escludersi, perché si deduce che l'offerta manchi dei requisiti necessari. Nello specifico, riguardo all'elemento della somma dovuta, l'art. 1208 co. 1 n. 3 dispone che essa deve comprendere "la totalità delle somme o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario". La giurisprudenza ha precisato che l'offerta è idonea a costituire in mora il creditore se essa comprende tutta la somma dovuta, gli interessi e le spese, e che il rifiuto del creditore dovuto al fatto che la somma non è idonea è legittimo (Cass. 562/2000). Peraltro, è presumibile che se l'offerta è di poco inferiore al dovuto, il giudice la consideri comunque idonea allo scopo.

In conclusione, l'offerta reale libera il debitore solo se, sia essa che il deposito, rispettano i requisiti formali e sostanziali di legge. In caso di offerta reale di una somma inferiore al dovuto si può sostenere, in base ai principi generali, che una sua accettazione intergi accettazione solo parziale del dovuto e che, se risulta che il rifiuto è stato legittimo, il debitore non possa dirsi liberato.