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Articolo 1178 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Obbligazione generica

Dispositivo dell'art. 1178 Codice Civile

Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere(1), il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media [664, 1378, 1465].

Note

(1) La norma fa riferimento alle obbligazioni generiche che si configurano quando oggetto della prestazione di dare è un bene che viene considerato nella sua appartenenza ad un genere, ad esempio il denaro. Si contrappongono alle obbligazioni specifiche che sorgono quando il bene viene individuato nella sua specificità, ad esempio un quadro di Picasso.

Ratio Legis

Il legislatore prevede le obbligazioni generiche attribuendo loro una specifica disciplina. In particolare, poiché il bene appartiene ad un genere non può aversi impossibilità sopravvenuta perché è sempre possibile reperire un bene del medesimo genere (v. 1256 c.c.). Inoltre regole particolari vengono stabilite in ordine al momento in cui si determina il passaggio di proprietà del bene (v. 1378 c.c.).

Brocardi

Genus numquam perit
Mediae aestimationis
Nec optimum nec pessimum
Obligatio ad genus pertinens
Res mediae aestimationis
Species

Spiegazione dell'art. 1178 Codice Civile

Prestazioni generiche

Il principio enunciato da questo articolo — e già conosciuto dal diritto romano giustinianeo (solo, però, in tema di obblighi derivanti da legato, poiché sembra che fosse estraneo agli obblighi contrattuali, da cui il debitore poteva liberarsi anche prestando la cosa peggiore), ha per presupposto una prestazione di cose ab initio non individuate, ma indicate solo nel genere cui appartengono.


La concentrazione della cosa

Perché possa essere adempiuta la prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio, è necessario che sia determinato l'oggetto, che si effettui cioè la concentrazione, ovverosia l'individuazione della cosa, la quale può aver luogo per scelta o del debitore o del creditore o di un terzo, per designazione della sorte, per caso o, infine, a seguito della colpa del debitore o del creditore. Ora, con riguardo all'ipotesi in cui la concentrazione sia convenzionalmente attribuita al debitore, è vero che il testo dell'articolo in commento ripete, in sostanza, il vecchio articolo 1248 del codice del 1865, ma vi sono comunque notevoli differenze tra le due norme.

Mentre, infatti, quest’ultimo enunciava il principio a proposito del pagamento (scelta non corretta poiché si trattava di norma applicabile a qualsiasi prestazione avente per oggetto un genus), l'art. 1178 ha posto in quella che può dirsi la disciplina dell'adempimento in generale l’applicazione di tale concetto e la sostituzione del termine « prestare » all'altro « dare », che si riferiva solo alle prestazioni di dare in senso tecnico, mentre l'altro è, per la sua ampiezza di significato, comprensivo di qualsiasi prestazione, purché di genus.

Una seconda modifica apportata all'art. 1248 sta nella sostituzione alla formula « cosa determinata soltanto nella sua specie » dell'altra « a cose determinate soltanto nel genere »: rettifica questa necessaria poiché con il primo termine non tanto si chiariva il concetto cui si era ispirato il legislatore del 1865 e che giustificava l'art. 1248, quanto si indicava soltanto « cose certe e determinate », per le quali l’ art. 1248 era inapplicabile, riferendosi esso alle cose indicate nel loro genus.

Una terza modifica dell'abrogato articolo si rivela dalla diversa enunciazione del principio: alla forma negativa che si leggeva in quello (« il debitore... non è tenuto a darla della migliore qualità, ma non può darla neppure della peggiore »), è stata sostituita quella positivail debitore deve... »), la quale, mentre afferma energicamente il dovere di prestare, ne segna, al tempo stesso, i limiti.

Una quarta modifica sta nella diversa precisazione della qualità delle cose che il debitore di prestazione generica è tenuto a consegnare al creditore: i termini « qualità migliore » e « qualità peggiore » dell'articolo abrogato non indicavano esattamente il contenuto della cosa migliore e peggiore, essendo molto indeterminati, infatti si parlava di « cose di qualità non inferiore alla media ». Nell’attuale codice si sono meglio precisati quei limiti entro cui può esplicarsi la facoltà di scelta del debitore, che si conclude nella specificazione dell'oggetto della prestazione di genere: di qui la logica conseguenza che se la cosa data in adempimento dell'obbligo non corrisponde nella qualità a quella che dovrebbe essere, non si potrà pensare ad un inadempimento che, invece, si verificherebbe nell'ipotesi in cui la qualità della cosa prestata dal debitore, per la sua diversità dal genere indicato nel titolo costitutivo, sostituisca a quella voluta dalle parti una prestazione diversa.


Limiti di applicabilità della norma

L'articolo in commento si riferisce, come si è già detto, alle prestazioni di genus, e s'intende, illimitatum, cioè alle prestazioni con oggetto fungibile: solo con riguardo a queste può dirsi che la rilevanza data dalle parti alle cose contemplate va intesa non per le loro precise quantità ma per le caratteristiche che esse hanno in comune con altre cose del genere di quelle indicate nel titolo costitutivo dell'obbligazione.

Per ovvie considerazioni l’art. 1178 non può essere applicato né al mutuo, in cui la cosa da restituire deve essere di qualità identica a quella data in prestito, né — più generalmente — in tutti quei casi per i quali la qualità del genus è già prestabilita.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

22 Delle obbligazioni generiche né il codice vigente né il progetto della Commissione reale fanno una trattazione organica; ne discorrono a proposito del pagamento (art. 1245 Cod. civ, e art. 180 progetto del 1936) e a proposito della vendita (rispettivamente articoli 1451 e 325). Ma sembra preferibile il raggruppamento delle norme che le concernono.
23 Nessuna sostanziale modificazione è stata apportata alle corrispondenti previsioni del codice proposte del progetto del 1936. Dall'art. 7 risulta una descrizione della prestazione di genere non identica a quella adottata dalla Commissione reale. Questa, infatti, non ne chiarì la figura perché mantenne, nell'art. 180 del suo progetto, la formula dell'art. 1248 cod. civ.: "cosa determinata soltanto per la specie". Tale formula non distingue bene le prestazioni di genere dalle prestazioni di cosa certa e determinata, che tecnicamente vengono denominate di specie. Per indicare il contenuto della prestazione di genere non è parso opportuno ripetere la enunciazione negativa del codice e del progetto del 1936 ("il debitore non è tenuto a dare la migliore qualità, ma non può dare neppure la peggiore"): affermando, invece, in formula positiva, che si deve prestare la qualità media, si precisa più energicamente il limite del dovere di prestare. Quest'ultima dizione è stata da me adottata; ed essa viene, così, ad interpretare la norma dell'art. 209 del libro delle successioni, nella quale si era riprodotta la formula tradizionale.
L'art. 7 specifica ancora che deve essere medio pure il valore delle cose che il debitore è tenuto a prestare; ho così eliminato una lacuna dell'art. 1248 cod. civ. (art. 180 del progetto della Commissione reale).
E' chiaro, poi, dalla sua generica dizione, che la norma non vuol riferirsi soltanto all'obbligazione di dare in senso tecnico.
24 La disposizione che esclude il carattere generico alla prestazione di una intera e determinata massa doveva richiamarsi dal terreno della vendita alla parte generale, perché essa opera in un campo più vasto: basta pensare alla donazione e al testamento.
Il trasferimento di sede doveva necessariamente portare ad una formulazione del principio di versa da quella accolta nelle norme che dovevano assorbirsi; e così l'art. 8 non guarda né al solo lato della perfezione del contratto (art. 1451 cod. civ.) né al semplice problema del rischio (art. 325 progetto del 1936).
Si intende, però, argomentando a contrario, che la prestazione di massa deve, a tutti gli effetti, ritenersi come prestazione avente per oggetto una cosa certa e determinata.

Massime relative all'art. 1178 Codice Civile

Cass. civ. n. 193/2022

Il denaro è suscettibile di essere rivendicato ai sensi dell'art. 103 l.fall. nei confronti del depositario fallito, poiché quest'ultimo ne acquista la proprietà, in applicazione dell'art. 1782 c.c., solo se alla consegna si aggiunge l'attribuzione della facoltà di servirsene, sicché, in assenza di tale attribuzione, può essere effettuata la restituzione in natura, che non impone la riconsegna delle stesse cose ricevute ("idem corpus"), essendo sufficiente che si tratti di cose dello stesso genere, qualità e quantità.

Cass. civ. n. 14585/2021

La vendita di cose generiche, appartenenti ad un "genus limitandum", è ammissibile, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico, anche rispetto agli immobili, relativamente al "genus limitatum" costituito dal complesso di un determinato fondo. Sicché, laddove un terreno debba essere distaccato da una maggiore estensione e sia indicato soltanto quantitativamente, nella misura della sua superficie, sussiste il requisito della determinabilità dell'oggetto, quando sia accertato che le parti avevano considerato la maggior estensione di proprietà del venditore come "genus", essendo stata la stessa perfettamente individuata nel contratto, nonché stabilito la misura della estensione da distaccare e sempre che per la determinazione del terreno non debba richiedersi una nuova manifestazione di volontà delle parti, null'altro occorrendo, ai fini della sussistenza del suddetto requisito, se non l'adempimento del venditore che deve prestare la cosa determinata solo nel genere ex art. 1178 c.c.. Ne deriva che il requisito di determinabilità dell'oggetto sussiste quando nel contratto siano contenuti elementi prestabiliti dalle parti, che possono consistere anche nel riferimento a dati di fatto esistenti e sicuramente accertabili, i quali siano idonei alla identificazione del terreno da trasferire mediante un procedimento tecnico di mera attuazione, che ne individui la dislocazione nell'ambito del fondo maggiore, per cui la consegna di una parte piuttosto che di un'altra risulti di per sé irrilevante, essendo i diversi tratti di terreno del tutto equivalenti, escluso ogni margine di dubbio sulla identità del terreno oggetto del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato la nullità del contratto preliminare di permuta di cosa presente contro cosa futura - avente per oggetto il 75% del terreno di proprietà delle promettenti venditrici contro il 25% delle costruzioni che il promettente permutante avrebbe realizzato sui suddetti fondi - per la indeterminabilità dell'esatta collocazione della parte di terreno e dell'esatta collocazione delle costruzioni risultando, in concreto, omesse sia la dimensione, sia l'esatta ubicazione dei fabbricati edificandi).

Cass. civ. n. 17200/2013

Non è affetto da nullità, per indeterminabilità dell'oggetto, il contratto con il quale si prevede il trasferimento di un certo numero di rami d'azienda, non espressamente individuati tra i tanti di cui sia titolare l'obbligato, con le relative concessioni per la gestione di stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti, venendo in rilievo un'obbligazione avente ad oggetto cose determinate solo nel genere, espressamente disciplinata dall'art. 1178 c.c., che impone al debitore di prestare cose di qualità non inferiore alla media.

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