L'attenzione dell'ordinamento giuridico, non solo italiano, verso i bisogni primari della persona si muove sempre più dall'arcaica concezione di protezione della società dal soggetto debole verso una più moderna protezione del soggetto debole nella società. In questa prospettiva, il diritto internazionale ha avuto una forte evoluzione con la Convenzione dell'Aja sulla protezione internazionale degli adulti, che regola la protezione degli adulti che, in ragione... (continua)
Il tema della tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia è disciplinata dal 2004, dalla riforma dell’amministrazione di sostegno.
Promotori di tale riforma sono stati, in particolare, i soggetti che si occupavano “sul campo” di questa materia. Le loro istanze sono state recepite dal mondo degli studiosi e da quesi ultimi trasmesse ai politici deputati a tradurle in disposizioni di legge.
La riforma dell’amministrazione di... (continua)
Il volume si segnala ai giuristi, ma anche agli amministratori di sostegno nominati ed a quelli che aspirano alla nomina nonché agli operatori dei servizi socio-sanitari, per essere una guida pratica, chiara, ma giuridicamente informata, aggiornata e puntuale, sulla figura e sui compiti dell'amministratore di sostegno. Peculiare rilievo viene riservato ad argomenti fra i quali si segnalano: le fasi del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno; l'attività... (continua)
La recente disciplina in tema di amministrazione di sostegno stimola l’indagine sull’integrazione tra la novella ed il sistema della capacità di agire, ed esorta ad una analisi propositiva volta a dare una visione d’insieme dell’intero quadro normativo. Nuovi principi ispiratori, attenti all’inserimento delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, un nuovo metodo di approccio, caratterizzato dalla personalizzazione della regolamentazione al... (continua)
Il tutore che cessa dalle funzioni (1) deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.
(1) La cessazione dalla funzione di tutore può essere determinata da fatti che riguardano il minore oppure lo stesso tutore. Fra le cause attinenti al minore ricordiamo il raggiungimento della maggiore età, l'adozione e il riconoscimento mentre, per il tutore, sussistono le cause specifiche dell'esonero, della rimozione e della dispensa.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
188In tema di rendimento di conto da parte del tutore è stata fatta presente, rispetto alla disciplina proposta col progetto, la opportunità di prefiggere un termine di due mesi per la presentazione del conto e di affermare l'obbligo dell'immediata consegna del patrimonio. Nell'accogliere la proposta si è ritenuto di dover modificare la formula suggerita escludendo dall'art. 385 del c.c. del testo la ipotesi della morte del tutore, perché è ovvio che in tal caso l'obbligo del rendiconto spetta agli eredi. Non è sembrato poi necessario comminare una penalità a carico del tutore che ritarda la presentazione del conto, perché è sufficiente garanzia degli interessi del minore la responsabilità civile per danni, che al tutore incombe in base ai principi generali. Nell'art. 386 del c.c. si è accolto il suggerimento di prevedere l'azione degli interessati dinanzi all'autorità giudiziaria, oltre che nei casi in cui il conto non sia stato presentato o non sia stato approvato, anche nel caso in cui sia stato approvato dal giudice tutelare, ipotesi quest'ultima che non era prevista dal progetto. Può darsi, infatti, che i conti appaiano in un primo tempo esatti e risultino poi affetti da falsità o comunque erronei. Non si è creduto, tuttavia, opportuno procedere alla enumerazione delle azioni concesse agli interessati, essendo preferibile evitare tale specificazione, poiché, oltre le azioni di rendiconto e di responsabilità, sono possibili azioni di diversa natura, come quella del tutore diretta alla approvazione giudiziale del conto non approvato dal giudice tutelare. E' inutile, infine, riconoscere l'azione anche al pubblico ministero, perché o il minore ha raggiunto la maggiore età, e in questo caso egli stesso, divenuto pienamente capace, sarà in grado di provvedere ai propri interessi, o altrimenti vi sarà un nuovo tutore: in ambedue i casi c'è sempre un interessato per provocare il regolare rendimento del conto. E' sembrato inutile mantenere la norma, che stabiliva la decorrenza degli interessi nella misura legale sul residuo dovuto dal tutore dal giorno dell'approvazione del conto, poiché per principio generale (art. 1282 del c.c.) i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto.
L'ufficio tutelare è gratuito. L'eventuale indennità corrisposta al tutore ai sensi dell'art. 379 del c.c. non si pone in contrasto con il carattere di gratuità della tutela, perché essa va considerata come un rimborso delle spese sostenute e dei mancati guadagni del soggetto che non ha avuto la possibilità di dedicarsi pienamente alla cura dei propri interessi.
Nel caso di specie, sarà opportuno che l'avvocato giustifichi la trattenuta degli importi, lecita nei limiti sopra descritti, non potendosi parlare di un diritto di "retribuzione" in capo al tutore.
L'opera tratta l'amministrazione di sostegno, nell'ambito del sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia, con riguardo sia alle norme di diritto sostanziale, sia a quelle processual-civilistiche. Esamina dunque, approfonditamente, anche i rapporti tra amministrazione di sostegno, interdizione giudiziale e inabilitazione, soprattutto alla luce della copiosa giurisprudenza.
Particolare risalto è offerto agli spazî di autonomia riconosciuti alla... (continua)
Il volume si occupa dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, nuova disciplina introdotta nel codice civile con la legge n. 6 del 2004, che ha istituito una nuova figura (quella dell’amministratore di sostegno, appunto) accanto agli altri istituti a tutela delle persone incapaci (interdizione, inabilitazione, incapacità naturale). Secondo quanto previsto dalla legge di riforma, infatti, tutti i soggetti che, a causa di una infermità o di una... (continua)
emanuele, mercoledì 16 febbraio 2011 , chiede:
Ho ereditato dei beni da mio zio interdetto, che aveva un avvocato come tutore. Nella dichiarazione di successione, l'avvocato si è trattenuto dei soldi per la liquidazione del compenso del tutore. Ma il tutore lo pagano gli eredi?