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Articolo 384 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Rimozione e sospensione del tutore

Dispositivo dell'art. 384 Codice Civile

Il giudice tutelare può rimuovere [43, 45] dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza [382] o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente [393](1).

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.

Note

(1) La rimozione del tutore, a differenza dell'esonero descritto nella precedente norma, tutela gli interessi del minore e non del tutore. Essa potrà derivare solamente da un provvedimento del giudice, a sua volta reclamabile ma non ricorribile per Cassazione (come specificato da Cass. sez. VI, n. 13747/2011).
Per quanto riguarda le cause, l'elencazione delle stesse è ritenuta tassativa.

Ratio Legis

L'ordinamento prevede tale tipo di sanzione per il tutore che abbia evidenziato lacune o violato importanti doveri o condotte; il provvedimento racchiude alcuni aspetti tipici della sanzione della decadenza dalla potestà dei genitori di cui all'art. 330 del c.c., differenziandosene però per il rigore degli effetti.

Spiegazione dell'art. 384 Codice Civile

La rimozione ha la natura di una sanzione, che viene applicata dal giudice tutelare nei confronti del tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempitnento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. II tutore deve essere sentito o citato, tuttavia il giudice tutelare può sospenderlo dall'esercizio della tutela, nei casi che non ammettono dilazione.
Questo provvedimento sarà preso in casi di estrema gravità, perché la vacanza della tutela importa una sospensione dell' esercizio delle normali funzioni amministrative: difatti il protutore, che entra in funzione nel caso di vacanza, può compiere gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione (360 ult. cpv.).
Il tutore può essere pure rimosso quando, espressamente interpellato all'atto della compilazione dell'inventario, non ha dichiarato fedelmente il proprio debito verso il minore (368 cpv.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 384 Codice Civile

Cass. civ. n. 17104/2019

È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale il tribunale decida in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare che ha rigettato la richiesta di sostituzione di un tutore, trattandosi di provvedimento che, adottato nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è privo del carattere della decisorietà, configurandosi come intervento di tipo ordinatorio ed amministrativo, insuscettibile di passare in cosa giudicata, essendo sempre revocabile e modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TORINO, 08/02/2017).

Cass. civ. n. 9839/2018

In tema di amministrazione di sostegno, solo i provvedimenti a carattere decisorio che la dispongono, o revocano, sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, e non anche i provvedimenti di designazione o sostituzione dell'amministratore, in quanto aventi natura amministrativa e gestoria.

Cass. civ. n. 2985/2016

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno che sono emanati in applicazione dell'art. 384 c.c. (richiamato dal successivo art. 411, comma 1, c.c.) e restano logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono l'amministrazione, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c., ai soli decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione, senza estendersi ai provvedimenti a carattere gestorio.

Cass. civ. n. 11019/2010

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. contro il decreto con il quale il tribunale provveda in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare di revoca di un tutore, trattandosi di provvedimento che, adottato nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è privo del carattere della decisorietà, configurandosi come intervento di tipo ordinatorio ed amministrativo, insuscettibile di passare in cosa giudicata, essendo sempre revocabile e modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione.

Cass. civ. n. 2205/2003

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. contro il provvedimento con il quale il tribunale provveda in sede di reclamo avverso il decreto del giudice tutelare di rimozione di un tutore, trattandosi di provvedimento che si configura, anche sotto l'aspetto sostanziale, come intervento di tipo ordinatorio ed amministrativo, dato che, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo (il diritto dell'interdetto a ricevere la protezione assicurata dall'ordinamento con la tutela), non statuisce su di esse risolvendo conflitti con attitudine al giudicato, ma realizza un atto di gestione di interesse altrui, reso sulla base di un apprezzamento sempre revocabile e modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione ovvero in base al riesame di quelli già considerati. Né la decisorietà di tale provvedimento può discendere dall'art. 350 c.c., il quale fa derivare dalla rimozione l'incapacità ad assumere in futuro funzioni di tutore, atteso che tali funzioni non integrano un diritto, ma costituiscono un servizio, ed atteso che detta incapacità si esaurisce in una regola per le scelte demandate al giudice nell'esclusivo interesse del tutelando.

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