Il volume si segnala ai giuristi, ma anche agli amministratori di sostegno nominati ed a quelli che aspirano alla nomina nonché agli operatori dei servizi socio-sanitari, per essere una guida pratica, chiara, ma giuridicamente informata, aggiornata e puntuale, sulla figura e sui compiti dell'amministratore di sostegno. Peculiare rilievo viene riservato ad argomenti fra i quali si segnalano: le fasi del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno; l'attività... (continua)
Il tema della tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia è disciplinata dal 2004, dalla riforma dell’amministrazione di sostegno.
Promotori di tale riforma sono stati, in particolare, i soggetti che si occupavano “sul campo” di questa materia. Le loro istanze sono state recepite dal mondo degli studiosi e da quesi ultimi trasmesse ai politici deputati a tradurle in disposizioni di legge.
La riforma dell’amministrazione di... (continua)
La recente disciplina in tema di amministrazione di sostegno stimola l’indagine sull’integrazione tra la novella ed il sistema della capacità di agire, ed esorta ad una analisi propositiva volta a dare una visione d’insieme dell’intero quadro normativo. Nuovi principi ispiratori, attenti all’inserimento delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, un nuovo metodo di approccio, caratterizzato dalla personalizzazione della regolamentazione al... (continua)
L'attenzione dell'ordinamento giuridico, non solo italiano, verso i bisogni primari della persona si muove sempre più dall'arcaica concezione di protezione della società dal soggetto debole verso una più moderna protezione del soggetto debole nella società. In questa prospettiva, il diritto internazionale ha avuto una forte evoluzione con la Convenzione dell'Aja sulla protezione internazionale degli adulti, che regola la protezione degli adulti che, in ragione... (continua)
Il giudice tutelare può rimuovere (1) [disp. att. 43, 45] dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.
(1) La rimozione del tutore non è un effetto automatico del verificarsi delle circostanze descritte dalla norma, ma deriva esclusivamente da un apposito provvedimento del giudice.
Risulta evidente che la rimozione del tutore è volta alla tutela degli interessi del minore e non, come nel caso dell'esonero, di quelli del tutore. Secondo la teoria più diffusa la rimozione del tutore dal suo incarico è una sanzione analoga alla decadenza dalla potestà dei genitori, prevista dall'art. 330. Si osserva, però, che il provvedimento che incide sulla potestà dei genitori può essere modellato in modo tale da privare questi ultimi soltanto di alcuni poteri (es.: il potere di amministrazione dei beni del figlio), mentre non è possibile fare altrettanto nei confronti del tutore.
L'opera tratta l'amministrazione di sostegno, nell'ambito del sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia, con riguardo sia alle norme di diritto sostanziale, sia a quelle processual-civilistiche. Esamina dunque, approfonditamente, anche i rapporti tra amministrazione di sostegno, interdizione giudiziale e inabilitazione, soprattutto alla luce della copiosa giurisprudenza.
Particolare risalto è offerto agli spazî di autonomia riconosciuti alla... (continua)
Il volume si occupa dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, nuova disciplina introdotta nel codice civile con la legge n. 6 del 2004, che ha istituito una nuova figura (quella dell’amministratore di sostegno, appunto) accanto agli altri istituti a tutela delle persone incapaci (interdizione, inabilitazione, incapacità naturale). Secondo quanto previsto dalla legge di riforma, infatti, tutti i soggetti che, a causa di una infermità o di una... (continua)