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Articolo 380 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Contabilità dell'amministrazione

Dispositivo dell'art. 380 Codice Civile

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione(1) e renderne conto [385] ogni anno al giudice tutelare [46].

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente [74 ss. c.c.] o affine [78] del minore.

Note

(1) Con tale norma si consente al giudice di controllare con certezza e sicurezza la gestione del patrimonio del minore, mediante la predisposizione di opportuni registri per le entrate e le uscite della gestione.

Spiegazione dell'art. 380 Codice Civile

Un particolare significato assume l'obbligo del tutore alla resa del conto annuale al giudice tutelare, essendo questa una diretta espressione di quel continuo controllo che il giudice tutelare esplica in relazione all'esercizio delle funzioni del tutore.
Con tale rendiconto si da modo all'autorità giudiziaria di sorvegliare l'amministrazione tutelare e di adottare i provvedimenti opportuni, qualora questi si rendano necessari. Il controllo sul conto annuale non si conclude con una approvazione, come invece avviene relativamente al conto finale (386); il conto annuale, insomma, serve a mettere in rilievo tutto ciò che può suggerire che venga disposta una diversa amministrazione o siano adottate le misure e le sanzioni per una irregolare od insufficiente amministrazione. La presentazione del conto annuale, il quale avrà un carattere generico, non esime il tutore dal rendere il conto dettagliato dell'intera gestione, le cui operazioni risulteranno dai registri di contabilità che il tutore deve tenere.
A maggiore garanzia del minore si dà la facoltà al giudice tutelare di sottoporre il conto annuale all'esame del protutore o di qualche parente o affine del minore, i quali possono avere conoscenza più analitica della situazione patrimoniale del minore, e sono quindi in grado di fornire gli opportuni elementi di valutazione al giudice tutelare.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 380 Codice Civile

Cass. civ. n. 22063/2017

In base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere; pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui.

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Consulenze legali
relative all'articolo 380 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

C. C. . chiede
mercoledì 20/09/2023
“Buonasera, volevo sapere se in qualità di sorelle di un nostro fratello defunto nel 2007 che non era spostato ma aveva una figlia di due anni la quale per il decesso avvenuto del padre per un incidente stradale non per sua colpa ma dalla controparte di cui tramite l'assicurazione ha ricevuto un indennizzo confluito su un conto a nome della figlia ma con la tutela della madre, noi come sorelle abbiamo la possibilità di richiedere presso l'istituto dove sono confluite le somme la movimentazione di 10 anni come cosi disposto dalla legge? E se cosi fosse cosa dobbiamo presentare alla banca per ottenere gli estratti ? Questa richiesta viene fatta per capire se le somme confluite alla ragazza siano state utilizzate come il buon padre di famiglia dato che la tutrice non ha mai fatto reso conto annuale al giudice tutelare. grazie”
Consulenza legale i 26/09/2023
La risposta è negativa per le ragioni che qui di seguito vengono esposte.
Generalmente il diritto di esercitare controlli di questo tipo viene riconosciuto a quelle persone che possono avere interesse alla successione del soggetto titolare del conto bancario/postale da controllare.
In questo caso le sorelle, che vorrebbero esercitare tale controllo, non soltanto non vantano né potrebbero più vantare alcun diritto successorio nei confronti del fratello, ma neppure nei confronti della minore, la quale sembra avere una madre.

Non possono avere alcuna pretesa nei confronti del fratello per le seguenti ragioni:
a) quando colui che muore lascia figli, senza nulla disporre per testamento, sono i figli chiamati a succedere ex art. 566 del c.c., con esclusione di altri successibili;
b) in ogni caso, trattandosi di successione apertasi nel 2007 (anno della morte del fratello), risulta abbondantemente prescritto ogni diritto di accettare una eventuale eredità, secondo quanto espressamente disposto dal primo comma dell’[[480c]].

Le medesime zie non possono neppure vantare alcuna pretesa successoria nei confronti della nipote, considerato che quest’ultima sembra avere una madre (almeno così si dice nel quesito) a cui in ogni caso andrà devoluta tutta l’eredità per il caso di immatura premorienza della figlia.

L’assenza di una valida e concreta aspettativa successoria impedisce alle zie di controllare il conto della nipote, almeno ove si voglia giustificare tale controllo sotto il profilo della tutela delle proprie ragioni successorie.
Diverso è il discorso, invece, ove volesse giustificarsi tale controllo al solo fine di tutelare gli interessi patrimoniali della stessa minore.
Anche in questo caso, tuttavia, si ritiene che non possano sussistere valide ragioni per esercitare un controllo di tale tipo, considerato che le norme dettate dal codice civile in materia di tutela dei minori risultano di per sè abbastanza dettagliate e precise.

Tra queste, in particolare, oltre alle norme che prescrivono la preventiva autorizzazione per il compimento di specifici atti, assume rilievo, per quanto qui interessa, l’art. 380 c.c., il quale pone a carico del tutore l’obbligo di tenere regolare contabilità della sua amministrazione e di renderne annualmente conto al giudice tutelare.
Trattasi di norma per mezzo della quale si intende soddisfare l’esigenza che la sorveglianza sull’attività complessiva del tutore in ordine al patrimonio amministrato abbia carattere di periodicità e che la stessa non venga lasciata alla discrezionalità del giudice.
Si noti che, a differenza del conto finale, i conti periodici (ossia quelli annuali) non necessitano di approvazione da parte del giudice tutelare e non comportano da parte dello stesso l’obbligo di invitare alcun interessato ad esaminarli e presentare in merito le sue osservazioni.

Il rendiconto annuale, tuttavia, consente al giudice tutelare non soltanto di controllare in maniera costante ed analitica la gestione del patrimonio del minore, ma gli fornisce anche la base per l'adozione, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, di misure cautelari a favore dello stesso minore e di eventuali provvedimenti a carico del tutore, allorchè si accorga di irregolari o poco chiare risultanze della gestione.
In tal senso va letto il secondo comma dello stesso art. 380 c.c., il quale attribuisce al medesimo giudice tutelare la facoltà di sottoporre quel rendiconto all’esame anche di qualche parente o affine del minore.

Pertanto, richiamando quanto previsto proprio da questa seconda parte dell’art. 380 c.c., si potrebbe al limite tentare di inoltrare istanza al giudice tutelare al fine di chiedere allo stesso di poter esaminare, nella qualità di parenti in linea collaterale di quarto grado della minore, il conto annuale della gestione del tutore.
Rimane, tuttavia, escluso un controllo esteso alle movimentazioni bancarie degli ultimi dieci anni, come ci si auspicava di poter fare.

Umberto M. chiede
giovedì 23/02/2012 - Campania
“Sono stato nominato, dal Tribunale di Nola (NA), tutore di mio figlio Antonio, nel 1999. Con una raccomandata ho comunicato il decesso di mio figlio Antonio all'ufficio tutele avvenuto il 30/01/2012, allegando certificato di morte e specificando che, riguardo il rendiconto (visto che nei vari anni non mi è stato mai chiesto) la sua pensione d'invalidità e la relativa indennità di accompagnamento, uniche entrate, sono servite nel corso della vita al suo fabbisogno personale.
L'ufficio tutele del Tribunale di Nola mi ha richiesto nuovamente il rendiconto.Cosa devo fare? Visto che non mi é stato mai richiesto prima? Grazie per la risposta”
Consulenza legale i 23/02/2012

Quando vengono meno i presupposti che hanno determinato l'apertura della tutela (come nel caso di morte della persona interdetta), il tutore deve presentare, per l'approvazione da parte del giudice tutelare, il rendiconto finale, relativo all'amministrazione dei beni e alla cura della persona, e fare la consegna dei beni del tutelato (art. 385 del c.c.). Il conto viene esaminato dal protutore, nonchè anche dagli eventuali eredi i quali possono presentare le proprie osservazioni. Se non ci sono osservazioni il giudice approva il conto finale. Nel caso, invece, di osservazioni, irregolarità o lacune evidenziate dal protutore o dagli eventuali eredi, il giudice nega l'approvazione e convoca i soggetti interessati per gli opportuni chiarimenti.

Appare importante ricordare che il tutore è responsabile e risponde dei danni causati al tutelato a seguito della cattiva gestione e per questo è necessario che l'amministrazione del tutore venga sottoposta a costante controllo.