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Articolo 375 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Autorizzazione del tribunale

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 375 Codice Civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale [732 c.p.c., 38]:

  1. 1) alienare beni(2) [376], eccettuati i frutti [820] e i mobili soggetti a facile deterioramento;
  2. 2) costituire pegni [2784] o ipoteche [2808];
  3. 3) procedere a divisioni [713, 1111] o promuovere i relativi giudizi [784];
  4. 4) fare compromessi [806 c.p.c.] e transazioni [1965, 1966] o accettare concordati(4) [127 ss.].

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare [art. 732 del c.p.c.].]

Note

(2) Per alienazione è da intendersi ogni ipotesi di cessione di un bene del patrimonio del minore, a titolo oneroso o gratuito.
(4) L'autorizzazione per questo tipo di atti è sempre necessaria, anche se hanno ad oggetto atti di ordinaria amministrazione.

Ratio Legis

La ratio della norma consisteva - prima della "Riforma Cartabia" - nell'attribuire al tribunale, su parere del giudice tutelare, il potere di conferire una specifica autorizzazione per gli atti di maggiore rilevanza, di straordinaria amministrazione e di natura dispositiva.

Spiegazione dell'art. 375 Codice Civile

Prima della "Riforma Cartabia", per alcuni atti di maggiore importanza, implicanti una trasformazione notevole del patrimonio del minore, non si riteneva sufficiente l'autorizzazione del giudice tutelare, ma si richiedeva, su parere di quest'ultimo, l'autorizzazione del tribunale: così per l'alienazione dei beni, eccettuati i frutti ed i mobili soggetti a facile deterioramento, per la costituzione di pegni o ipoteche, per le divisioni ed i relativi giudizi, per compiere compromessi e transazioni o alienare immobili, atti per i quali già nel codice del 1865, all'art. #301#, si richiedeva l'omologazione del tribunale, oltre all'autorizzazione del consiglio di famiglia.

Attualmente, in armonia con l'obiettivo della Legge delega, che intendeva riformare - per l'appunto - la disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, limitando la competenza del tribunale in composizione collegiale solo ai casi in cui il pubblico ministero intervenisse o quando si trattasse di decidere sull'attendibilità di stime o sulla buona amministrazione di cose comuni, la "Riforma Cartabia" ha disposto la definitiva abrogazione di tale disposizione.
In linea con questo intento, è stata eliminata la competenza del tribunale in composizione collegiale per le autorizzazioni relative al compimento di atti da parte di persone incapaci, che ora è concentrata esclusivamente nel giudice tutelare.
Pertanto, l'art. 374 del c.c. è stato riformulato, attribuendo al giudice tutelare tutte le ipotesi di autorizzazione nell'interesse dell'interdetto, incluse quelle precedentemente trattate dall'art. 375 (che prevedeva l'autorizzazione del collegio), ora abrogato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 375 Codice Civile

Cass. civ. n. 25268/2009

In tema di arbitrato irrituale, ove la pronuncia arbitrale esplichi i suoi effetti nella sfera giuridica di un soggetto incapace, l'eccezione di annullabilità della nomina dell'arbitro conseguente alla mancanza dell'autorizzazione del tribunale di cui all'art. 375, primo comma, n. 4, cod. civ. - trovando corrispondenza in un diritto contrario che potrebbe essere fatto valere in via di azione autonoma - ha natura di eccezione in senso stretto e deve, pertanto, essere proposta nei termini per la costituzione delle parti o in quelli concessi dal giudice ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353. (Rigetta, App. Bologna, 17/11/2004)

Cass. civ. n. 3597/1971

L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la vendita di un bene di eredità beneficiata devoluta a minori è preordinata non solo a tutela di questi ultimi, attraverso la valutazione della necessità o della utilità e l'obbligo del reimpiego dei capitali riscossi, ma anche a tutela dei creditori ereditari, affinché il ricavato della vendita possa formare oggetto di soddisfacimento delle loro ragioni. Pertanto il legale rappresentante del minore non può, senza una specifica autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, devolvere i Capitali riscossi al soddisfacimento dell'imposta di successione.

Cass. civ. n. 541/1969

L'autorizzazione di competenza del tribunale, di cui il tutore deve munirsi, a norma dell'art. 375 c.c., per stipulare la vendita di beni del minore, deve essere preventiva rispetto all'atto autorizzato.

L'impegno, assunto verso terzi dal rappresentante dell'incapace, di ottenere il provvedimento autorizzativo per la vendita di beni del medesimo, è radicalmente nullo per contrarietà a norme di ordine pubblico, contrastando con l'esigenza che l'attività di amministrazione del patrimonio dell'incapace sia giustificata esclusivamente dalla considerazione degli interessi dell'incapace stesso, senza interferenze derivanti da impegni personali assunti dal rappresentante legale e quindi, senza possibili deviazioni dal fine proprio di quella attività.

Cass. civ. n. 1540/1966

Anche se il tutore abbia conferito a un terzo un mandato generale ad amministrare i beni dell'incapace — come tale nullo, perché comporterebbe la sostituzione, al di fuori dei casi e senza l'osservanza dei modi previsti dalla legge, del soggetto investito della funzione tutelare — la vendita di un immobile dell'incapace, conclusa dal terzo, in nome e per conto del tutore, in base a tale mandato, non è nulla, quando esso comprenda il potere di alienare il bene dell'incapace alle condizioni fissate nell'autorizzazione dell'organo preposto alla vigilanza sull'attività del tutore, mentre è irrilevante che il mandato sia stato conferito anteriormente alla concessione della detta autorizzazione.

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Benedetto A. chiede
venerdì 02/11/2012 - Campania
“Autorizzazione vendita beni immobili di minori. SAPRI. Il giudice monocratico ha inviato l'esposto al Tribunale dando parere favorevole.
Domanda: era tenuto a farlo?
Il Padre e la madre sono separati ed hanno entrambi la patria potestà e sono d'accordo.
Quali sono i tempi medi di risposta del tribunale?”
Consulenza legale i 03/11/2012

Quando risulta necessario compiere determinati atti a favore di un incapace (come può essere ad esempio un minore) il genitore, il tutore o il curatore devono chiedere l'autorizzazione del Tribunale. In particolare, se si tratta di minore sottoposto a potestà genitoriale, non occorre l'autorizzazione per la vendita di beni mobili. Per la vendita degli immobili è invece sufficiente l'autorizzazione del giudice tutelare. Eccezione viene fatta per gli immobili oggetto di acquisto mortis causa, finchè l'acquisto non è perfezionato: in tali casi, e cioè per vendere immobili accettati con beneficio di inventario, occorre l'autorizzazione del Tribunale.