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Articolo 374 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Autorizzazione del giudice tutelare

Dispositivo dell'art. 374 Codice Civile

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

  1. 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
  2. 2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
  3. 3) riscuotere capitali;
  4. 4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
  5. 5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
  6. 6) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;
  7. 7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati;
  8. 8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
  9. 9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi(7).

Note

(1) Il tutore cura e rappresenta l'incapace, e ne amministra i beni; per gli atti elencati nel presente articolo è però necessaria (a differenza dei più rilevanti atti di cui all'art. 375 del c.c.) l'autorizzazione del giudice tutelare. Resta salva la facoltà per il tutore di non compiere l'atto, qualora non opportuno avuto riguardo esclusivamente agli interessi del minore.
(2) La competenza per l'autorizzazione qui contemplata spetta al giudice tutelare del luogo di domicilio dell'incapace; avverso tale provvedimento sarà ammesso reclamo al tribunale ordinario.
(3) L'autorizzazione del giudice è necessaria in quanto la cancellazione dell'ipoteca e lo svincolo di un pegno conseguono, di solito, ad un pagamento (cioè uno di quegli atti per cui è necessario il consenso del giudice).
(4) L'autorizzazione è sempre necessaria per l'assunzione di un debito ma non per l'acquisizione della posizione di creditore (poiché essa è sempre vantaggiosa per il minore).
(5) L'art. 484 del c.c. prevede che l'accettazione dell'eredità in favore di minori debba avvenire con beneficio di inventario; viene fatta salva comunque la necessaria autorizzazione del giudice tutelare.
(6) Diversamente, per i legati non serve accettazione. In seguito alla riforma del diritto di famiglia, in nessun caso ora i genitori potranno accettare donazioni a favore del figlio senza la preventiva autorizzazione del giudice.
(7) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Brocardi

Pupillus omnia, tutore auctore, agere potest

Spiegazione dell'art. 374 Codice Civile

In questo articolo viene disciplinato il sistema delle autorizzazioni che devono essere emanate dal giudice tutelare.
Gli atti per i quali viene richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare si suddistinguono in due categorie: a) atti che il tutore deve in ogni caso necessariamente compiere, previa autorizzazione (articoli 372-373); b) atti che il tutore può compiere o meno in rapporto a quanto richiede l'interesse del minore, e che, per essere compiuti, presuppongono egualmente l'autorizzazione (art. 374).
Il sistema dei controlli preventivi accolto nel nuovo codice diverge notevolmente da quello che vigeva nel codice del 1865. Quest'ultimo richiedeva l'autorizzazione del consiglio di famiglia, per gli atti di cui all'art. #296#, e per l'alienazione dei beni, la costituzione di pegni o ipoteche e i mutui, transazioni, compromessi e divisioni ai quali fosse interessato il minore, per i quali atti, oltre l'autorizzazione del consiglio di famiglia richiedeva pure l'omologazione del tribunale (art. #301# del codice del 1865): quindi controllo preventivo del consiglio di famiglia e controllo successivo del tribunale.

Con la pubblicazione del D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 (cosiddetta "Riforma Cartabia"), che attua la Legge 26.11.2021, n. 206, si è proceduto al riordino dei procedimenti in camera di consiglio, limitando i casi in cui il tribunale deve agire in composizione collegiale.
In linea con questa finalità, è stata abolita la competenza del tribunale in composizione collegiale per quanto riguarda le autorizzazioni relative a persone incapaci (sia minori sia maggiorenni soggetti a misure di protezione), che ora è affidata esclusivamente al giudice tutelare.
Di conseguenza, l'art. 374 è stato riformulato per attribuire al giudice tutelare tutte le autorizzazioni nell'interesse dell'interdetto, inclusi i casi precedentemente trattati dall'art. 375 c.c. (che prevedeva l'autorizzazione del collegio), ora abrogato; mentre l'art. 376 c.c., riguardante la vendita dei beni, è stato oggetto di una modifica.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

184 In ordine alla competenza a concedere l'autorizzazione per il compimento degli atti nell'interesse del minore soggetto a tutela, era stato suggerito di ripartire tale competenza tra giudice tutelare e tribunale in base al valore dell'atto da compiere piuttosto che all'importanza dell'atto stesso. Tale criterio non è sembrato pratico, perché costringe ad accertamenti peritali preventivi per la determinazione della competenza. D'altra parte, appare non privo di inconvenienti far riferimento al valore, anziché alla natura dell'atto da compiere, perché nei patrimoni di tenue entità, il limite di ventimila lire che era stato proposto potrebbe corrispondere all'intero compendio patrimoniale, con la conseguenza che i minori provvisti di modeste sostanze sarebbero circondati da minori garanzie. D'altronde, adottando il criterio del valore, sarebbe facile eludere la competenza del tribunale mediante il compimento, in tempi diversi, di atti dispositivi di valore limitato, anziché di un atto unico eccedente il limite di ventimila lire. Per tali considerazioni si è preferita mantenere immutato il criterio seguito dal progetto. Tra gli atti soggetti all'autorizzazione del giudice tutelare non è stata compresa, come era stato proposto, la prestazione del consenso al matrimonio e agli altri negozi di diritto familiare, nonché l'esercizio delle azioni di stato, perché, come fu chiarito nella relazione al progetto definitivo (n. 365), si è già provveduto a disciplinare, con le necessarie garanzie, che gli atti anzidetti siano compiuti con la debita ponderazione. Neppure è sembrata giustificata la proposta di sopprimere l'autorizzazione del tribunale per procedere a divisioni o per promuovere i relativi giudizi, perché sarebbe in contrasto con la norma del secondo comma dell'art. 403 del progetto definitivo — art. 394 del c.c. — che autorizza il minore emancipato a compiere tali atti col semplice consenso del curatore. A prescindere dal fatto che diversa è la situazione giuridica del minore emancipato rispetto al minore non emancipato, occorre rilevare che il terzo comma dell'art. 394 sottopone parimenti all'autorizzazione del tribunale il compimento della divisione e il relativo giudizio.

Massime relative all'art. 374 Codice Civile

Cass. civ. n. 8247/2022

In forza dell'art. 374 c.c., richiamato dall'art. 411, comma 1 c.c., l'amministratore di sostegno non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare al fine di coltivare le liti, ancorché inerenti a diritti personalissimi, promosse dal beneficiario della misura anteriormente alla sua sottoposizione ad essa, non ravvisandosi, diversamente che nell'ipotesi in cui si tratti di intraprendere "ex novo" un giudizio, la necessità di compiere una preventiva valutazione giudiziale in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'amministrato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non necessaria la richiesta di autorizzazione da parte di un amministratore di sostegno che aveva impugnato, nell'interesse della beneficiaria, la sentenza di primo grado che aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi).

Cass. civ. n. 5380/2020

I beneficiari di una amministrazione di sostegno sono dotati di un'autonoma legittimazione processuale non solo ai fini dell'apertura della relativa procedura ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal giudice tutelare nel corso della stessa, essendo invece necessaria l'assistenza dell'amministratore di sostegno e la previa autorizzazione del giudice tutelare, a norma del combinato disposto degli artt. 374, n. 5, e 411 c.c., per l'instaurazione dei giudizi nei confronti di terzi estranei a tale procedura.

Cass. civ. n. 845/2020

I comproprietari di un bene concesso in locazione hanno pari poteri gestori sulla cosa comune ed ognuno di essi è legittimato ad agire per il rilascio, in base alla presunzione che ciascuno operi con il consenso degli altri, la quale non è esclusa dal fatto che uno di loro sia incapace di intendere e di volere, poiché tale presunzione prescinde da un'indagine sullo stato soggettivo degli ulteriori comproprietari e va intesa - in senso oggettivo - quale mancanza di dissenso da parte degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che aveva accolto la domanda di cessazione di un contratto di affitto agrario proposta da uno dei due comproprietari, ritenendo che a ciò non ostasse la circostanza che egli avesse agito, oltre che in proprio, anche quale procuratore speciale - privo di rappresentanza processuale - dell'altra comproprietaria, interdetta, senza, però, l'autorizzazione del suo tutore e del giudice tutelare, atteso che non erano stati comunque forniti elementi idonei a superare la summenzionata presunzione di consenso).

Cass. civ. n. 11292/2019

La parte che, dopo la sentenza di secondo grado e prima della notificazione del ricorso per cassazione, sia stata dichiarata interdetta, difetta di legittimazione processuale a proporre il ricorso medesimo, spettando detta legittimazione al tutore, a pena di inammissibilita dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 8461/2019

In tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 c.c., al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal Legislatore, devono essere considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/08/2016).

Cass. civ. n. 6518/2019

L'amministratore di sostegno, nell'ambito delle materie per le quali rappresenta il beneficiario, non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare per resistere in giudizio, tenuto conto che tale attività è sempre funzionale alla conservazione degli interessi del rappresentato, di talché la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 374, comma 1, n. 5) c.c. e 411 c.c., deve ritenersi esclusivamente operante nelle ipotesi di promozione dei giudizi individuati dall'art. 374, c.1, n. 5 c.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/01/2017).

Cass. civ. n. 3493/2018

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dalla corte d'appello all'esito del reclamo su un provvedimento reso dal giudice tutelare in tema di autorizzazione alla riscossione di somme capitali, ai sensi dell'art. 374, comma 1, n. 2) c.c., da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno, dovendosi limitare la facoltà di ricorso ex art. 720 bisc.p.c. art. 720-bis - Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, ultimo comma, c.p.c., ai soli decreti di carattere decisorio, assimilabili alle sentenze di interdizione od inabilitazione, senza estensione a quelli aventi carattere gestorio. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ANCONA, 10/02/2016).

Cass. civ. n. 19499/2015

Al tutore di persona interdetta, già costituito e soccombente in primo grado, non necessita l'autorizzazione del giudice tutelare per appellare la relativa sentenza, mancando, in tale ipotesi, diversamente da quella dell'inizio "ex novo" del giudizio da parte sua, agli effetti dell'art. 374, n. 5, c.c., la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse ed al rischio economico per l'incapace.

Cass. civ. n. 7068/2009

Il tutore dell'interdetto, essendo tenuto a proteggere gli interessi della persona tutelata, non ha bisogno dell'autorizzazione del giudice tutelare né per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti dell'interdetto, né per impugnare la relativa sentenza, né per coltivare le liti promosse dall'interdetto in epoca anteriore all'interdizione. (Principio affermato in un caso in cui il tutore aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello in un giudizio nel quale l'interdetto era stato convenuto in primo grado prima che ne venisse dichiarata l'interdizione).

Cass. civ. n. 23647/2004

In considerazione del tenore letterale e della ratio di cui all'art. 374 c.c., al tutore è fatto divieto - senza autorizzazione del giudice tutelare - di iniziare ex novo giudizi a nome della persona tutelata, ma non di proseguire quelli che la stessa abbia personalmente promosso in epoca antecedente al provvedimento di interdizione, non ricorrendo in tale ipotesi la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all'interesse e al rischio economico per il tutelato, in quanto già compiuta dall'interessato prima della perdita della capacità. Pertanto, poiché l'appello si atteggia come prosecuzione del giudizio per la realizzazione dello stesso interesse perseguito dal tutelato con l'atto introduttivo del giudizio, il tutore è legittimato a proporre la relativa impugnazione senza autorizzazione.

Cass. civ. n. 11748/2003

In tema di negozio di accertamento (che - non costituendo fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti - non ha natura dispositiva), non è necessaria l'autorizzazione prevista, con elencazione tassativa dagli artt. 374 e 375 c.c., per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dal tutore provvisorio dell'interdicendo.

Cass. civ. n. 10822/2001

I decreti di autorizzazione emessi dal giudice tutelare ai sensi degli artt. 374 c.c. e 737 c.p.c. non hanno le connotazioni formali e sostanziali delle decisioni giurisdizionali, ma si presentano come provvedimenti amministrativi. Essi, pertanto, se pure divengono efficaci con il decorso del termine per il reclamo ex art. 741 c.p.c., non hanno, tuttavia, attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, né esplicito, in ordine alla decisione positiva o negativa sull'autorizzazione riportata nel dispositivo, né implicito, in ordine alle questioni valutate e decise quali presupposti logici necessari di quella.

Cass. civ. n. 1345/1998

È affetto da nullità radicale l'obbligazione convenzionale, assunta verso terzi dal rappresentante dell'incapace, alla proposizione della necessaria istanza al giudice (competente per la relativa autorizzazione) in relazione ad atti negoziali da compiere in nome e per conto del minore, tanto prima quanto dopo che l'atto stesso sia compiuto, contrastando siffatto obbligo con l'esigenza, di ordine pubblico, che l'amministrazione vincolata di un patrimonio sia sorretta dall'interesse del titolare nel momento in cui si propone l'istanza (e non in un momento diverso), senza l'interferenza derivante da impegni illegittimamente assunti verso terzi dal rappresentante legale dell'incapace.

La norma di cui all'art. 374, n. 5 c.c. va interpretata nel senso che l'autorizzazione del giudice tutelare non è richiesta con riferimento a tutte le istanze giudiziali, proposte dal rappresentante dell'incapace (nella specie, il tutore di un soggetto minore di età), volte ad assicurare la conservazione della condizione giuridica dei beni dell'incapace stesso, come nel caso di domanda di sequestro e di successivo giudizio di convalida e di merito.

Cass. civ. n. 5943/1996

Nell'ipotesi in cui il tutore abbia promosso un giudizio nell'interesse dell'incapace senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 374 n. 5 c.c., si determina un vizio di legittimazione processuale che, non attenendo a materia disponibile, deve essere rilevato, anche d'ufficio, dal giudice. L'autorizzazione, infatti, è un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale, e pertanto, colui che ha promosso il giudizio qualificandosi rappresentante legale dell'incapace, ha l'onere della prova dell'autorizzazione, quale presupposto della propria legittimazione all'esercizio delle facoltà processuali.

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Consulenze legali
relative all'articolo 374 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. T. chiede
sabato 28/05/2022 - Umbria
“Buongiorno.
Sto acquistando un auto con i benefici della legge 104 di cui è titolare mio figlio maggiorenne di 24 anni e fiscalmente a mio carico (premetto che i requisiti fiscali necessari ci sono tutti). Il Tutore è mia moglie.
La domanda è: è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare per l'acquisto di un auto con la legge 104 se il mezzo in questione NON verrà assolutamente intestato al disabile e verrà pagato con denaro proveniente dal MIO conto corrente e NON da quello di mio figlio? In poche parole, se non vado ad intaccare in nessun modo il suo patrimonio?
Grazie”
Consulenza legale i 06/06/2022
Ad avviso di chi scrive, l’acquisto dell’autovettura con i benefici previsti dalla L. n. 104/1992 da parte del familiare della persona disabile, se effettuato con denaro del familiare e con intestazione del bene a quest’ultimo, non è soggetta ad autorizzazione da parte del giudice tutelare.
Infatti l’art. 374 c.c. - applicabile sia all’interdizione che all’amministrazione di sostegno - richiede l'autorizzazione del giudice tutelare ai fini dell’acquisto di beni (eccettuati, peraltro, i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio). La ratio della norma è quella di sottoporre a un controllo preventivo quegli atti che, in varia misura, sono in grado di incidere sulla consistenza del patrimonio del soggetto incapace. È evidente pertanto che tale esigenza non sussiste nel nostro caso, in quanto il patrimonio del figlio non verrebbe intaccato né sorgerebbero, a suo carico, gli obblighi e le responsabilità connesse alla proprietà di un’autovettura.

R. C. chiede
lunedì 18/04/2022 - Piemonte
“Buongiorno,
sono Tutore di mia sorella e nel mese di novembre 2021 ho presentato in cancelleria del GT un ricorso per l'autorizzazione ad investire una somma di denaro giacente sul C/C intestato a lei in maniera infruttifera sulla polizza vita a lei intestata.
Polizza accesa nell'anno 2012 con autorizzazione del GT in carica al momento e gia' utilizzata altre quattro volte per l'investimento di somme di danaro sempre autorizzate con la formula "Visto, si autorizza. Efficacia immediata." stante la sicurezza e convenienza dell'operazione.
Questa volta il GT in carica dopo mio sollecito nel mese di gennaio 2022 ha richiesto una perizia di uno specialista (commercialista/analista finanziario) che ho prontamente inviato.
A tutt'oggi 18/04/2022 non ho ancora ricevuto risposta.
Mi chiedo : esiste un termine di legge entro il quale il GT e' tenuto a esprimere il suo parere a fronte di una interpellanza ? Tanto piu' se si tratta di interesse legittimo nei confronti della persona tutelata.
Stiamo perdendo interessi a fronte di un investimento che non puo' essere posto in essere causa "immobilismo decisionale" manifesto del GT.
Nessun GT in precedenza aveva mai operato con tempi cosi lunghi.

Grazie.
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 26/04/2022
Purtroppo, la legge non prescrive termini per l’adozione dei provvedimenti quale quello oggetto del quesito; nella fattispecie, si tratta di attività rientrante nell’ambito del poteri autorizzatori attribuiti al giudice tutelare dall’art. 374 c.c.
Termini precisi sono invece stabiliti dall’art. 405 c.c. in materia di procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno.
Ciò non significa, naturalmente, che il giudice possa procrastinare indefinitamente l’adozione del provvedimento richiestogli; infatti la Legge n. 117/1988 prevede, come fonte di responsabilità civile dei magistrati, anche il cosiddetto “diniego di giustizia”, intendendosi per tale “il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio” (art. 3 della legge cit.). Il diniego di giustizia ricorre anche quando la legge non preveda un termine per l’adozione del provvedimento, e si configura quando siano decorsi inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento medesimo.
Si tratta naturalmente di questione da vagliare con particolare attenzione: infatti il ritardo nel provvedere deve essere avvenuto in assenza di un giustificato motivo.

F. F. chiede
venerdì 26/11/2021 - Emilia-Romagna
“BUONGIORNO,
Vi chiedo il favore di volermi dare il vostro parere sulla mia richiesta di rimborso della quota parte delle spese di ristrutturazione di un immobile da parte della mia coerede che dal 2008 al 2015 è stata in minore età. Il tutore, nel periodo 2008-2015, era il capo degli assistenti sociali di XXX.
le spese di ristrutturazione le ho avute dal 2008 al 2017.
Tali spese si sono rese indispensabili per poter affittare l'immobile stesso come riferito al tutore che ne ha controfirmato la D.I.A. PRESENTATA AL COMUNE DI XXX PER LA RISTRUTTURAZIONE STESSA..
La quota di affitti sono state sempre bonificate alla minore ed oggi ex minore che a tutt'oggi le percepisce ancora.
Il tutore, è stato sempre informato sulle spese sostenute, ma non ha fatto puntuali richieste di convalida al giudice tutelare.
oggi la ex minore è seguita da un avvocato il quale ha visionato la documentazione della minore presenti c/o il tribunale di XXX ed ha comunicato al mio avvocato difensore che tali spese non risultano controfirmate puntualmente dal giudice tutelare e, per tale motivo, ne chiede l'annullamento come se le spese che io ho sostenuto fossero state fatte a titolo gratuito ed ha messo in stallo la nostra richiesta di parlare con l'ex minore oggi 24 enne finchè non gli sia da noi risposto e mostrato le singole autorizzazione alle spese di ristrutturazione da parte del giudice tutelare.
In conclusione le mie domande sono due:
1) le spese di ristrutturazione sostenute prima del 2011, essendo trascorsi 10 anni, sono cadute in prescrizione?
2) se non sono cadute in prescrizione ho diritto a riceverne la quota parte dall'ex minore anche se il giudice tutelare non le ha controfirmate seppur ne abbia sempre fatto menzione verbale al tutore (capo dei servizi sociali di XXX)?
RESTO IN ATTESA DEL VOSTRO RISCONTRO E VI PORGO CORDIALI SALUTI.”
Consulenza legale i 03/12/2021
Purtroppo, la richiesta di rimborso delle spese sostenute da più di dieci anni risulta preclusa (a prescindere da ogni valutazione sul merito) dall’intervenuta prescrizione.
Rimane da esaminare la sorte degli esborsi non coperti da prescrizione, ed effettuati nel periodo in cui la comproprietaria dell’immobile era minorenne e sottoposta - stando a quanto riferito nel quesito - a tutela.
Innanzitutto è necessario comprendere se la ristrutturazione dell’immobile sia soggetta all’applicazione dell’art. 374 c.c.
Tale norma - alla cui lettura si rimanda - elenca una serie di atti che il tutore del minore può compiere solo con l’autorizzazione del giudice tutelare. In particolare, tra gli atti ivi indicati vi è l'assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio.
Secondo una pronuncia (Cass. Civ., Sez. III, sentenza 27/03/2019, n. 8461) emessa in tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 c.c., ma utilizzabile anche nel nostro caso, “al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal Legislatore, devono essere considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche”.
Pertanto, nel nostro caso occorrerebbe valutare l’entità e il valore della ristrutturazione dell’immobile, che risulta peraltro essersi protratta per diversi anni. È dunque probabile che le relative spese rientrino nella categoria di atti di cui all’art. 374 c.c.
Ora, rispetto a tali atti, l’eventuale compimento degli stessi senza la prescritta autorizzazione li espone alla possibilità di annullamento, come espressamente previsto dall’art. 377 c.c.
Secondo la pur risalente Cass. Civ., 13/10/1961, n. 2111, “quando sia prescritta l'autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c.) ovvero quella del tribunale (art. 375 c.c.), il difetto di tale autorizzazione rende illegittimo l'esercizio della funzione tutelare in relazione agli atti per i quali il controllo è predisposto. Tuttavia, in tal caso, gli atti predetti non sono giuridicamente inesistenti o nulli di diritto, in quanto, pur difettando di un requisito di validità, essi sono semplicemente soggetti ad essere annullati su istanza del tutore o del minore e dei suoi eredi o aventi causa. Il difetto, quindi, degli interventi autorizzativi prescritti a tutela del minore, o dev'essere prospettato in via d'azione di annullamento (costitutiva), proponibile soltanto dai soggetti predetti (e mai dalla controparte), o deve formare oggetto di un'eccezione in senso proprio, rimessa alla disponibilità dei soggetti stessi: in nessun caso il giudice può rilevare il difetto di sua iniziativa al fine di dichiarare d'ufficio la nullità del contratto stipulato o dell'atto compiuto dal tutore”.
Pertanto, nel nostro caso, la (ex) minore, laddove citata in giudizio per il rimborso della propria quota parte di spese relative all’immobile, potrebbe appunto eccepire la mancata autorizzazione da parte del giudice tutelare.
In proposito, l’art. 1442 c.c. stabilisce che l'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere (la prescrizione dell’azione di annullamento è quinquennale, ai sensi della medesima norma).
Nel nostro caso, peraltro, la situazione è complicata dal fatto che trattasi di immobile in comunione (il quesito parla di “coerede”, ma non conosciamo il valore delle rispettive quote).
Inoltre, nella comunione, la ripartizione delle spese e la stessa validità delle decisioni riguardanti l'amministrazione del bene in comunione è soggetta ad una serie di norme, contenute agli artt. 1104 e ss. c.c., fino ad arrivare all’art. 1110 c.c. (secondo cui il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso). Dal rispetto di tali norme dipende, evidentemente, l’esistenza stessa del diritto al rimborso, che - anche al di là della questione dell’approvazione del giudice tutelare - potrebbe essere tutt’altro che scontata.

Roberto D. chiede
lunedì 07/12/2020 - Veneto
“Da circa 5 anni faccio l'amministratore di sostegno di un'anziana zia.
In febbraio del 2019 è scaduta una polizza vita di cospicua somma, intestata all'amministrata.
Dopo avere inviato tutti i documenti richiesti – invio eseguito a cura della direttrice dell'ufficio postale cui mi sono appoggiato – Postevita ha poi richiesto ulteriore Decreto del Giudice tutelare approvante la liquidazione del capitale.
Andando per sommi capi (eventualmente sarò in grado di produrre tutti i particolari della vicenda), dopo un prolungato scambio di missive con l'istituto menzionato, il capitale è stato liquidato, senza l'invio del Decreto del giudice, soltanto quattro mesi dopo la data di scadenza della polizza.
La mia personale convinzione, risultante dalla lettura del contenuto del Decreto di nomina ad amministratore di sostegno e da quanto contemplato all'art. 374 del c.c. (e grazie alle informazioni che ho potuto acquisire sul vostro sito web), è che l'atto di liquidazione citato rientri nell'ambito della “ordinaria amministrazione”, non potendo comportare alcun rischio per gli interessi economici dell'intestataria, trattandosi di capitale di proprietà incrementato degli interessi maturati: quali rischi potrà avere ravveduto Postevita per chiedere la “supervisione” del Giudice? Io lo ritengo un abuso, un illecito per il quale vorrei procedere legalmente rivendicando un indennizzo di mora.
Vorrei chiedere la vostra opinione in merito, considerato che il Giudice tutelare da me interpellato su questa vicenda mi ha risposto chiedendomi un parere pro veritate di un legale.
Grazie.

Roberto D.”
Consulenza legale i 15/12/2020
L’art. 374 c.c., applicabile anche all’amministrazione di sostegno in virtù del rinvio contenuto all’art. 411 c.c., elenca gli atti di straordinaria amministrazione soggetti a preventiva autorizzazione del giudice tutelare. Fra questi, al n. 2), vi è appunto la riscossione di capitali, laddove per “capitale”, secondo la dottrina, deve intendersi una somma di denaro di entità rilevante rispetto al patrimonio del beneficiario: nel nostro caso, il quesito parla di una “cospicua somma”.
Inoltre, poiché l’amministrazione di sostegno è una misura piuttosto “flessibile”, il cui contenuto viene di volta in volta determinato nel decreto di nomina dell’amministratore, proprio per adattarlo alle specifiche esigenze della persona, è a quest’ultimo atto che occorre fare riferimento per individuare i poteri dell’amministratore di sostegno e i limiti posti alla capacità del beneficiario.
Ora, la lettura del decreto di nomina ha evidenziato, nel nostro caso, che l’amministratore di sostegno viene autorizzato a compiere senza autorizzazione del giudice un’attività di ordinaria amministrazione quale è la riscossione della pensione “e di eventuali indennità” (come l’indennità di accompagnamento). Le relative somme dovranno però essere versate su un conto corrente, comunque “vincolato all’ordine del giudice”. In questo contesto l’amministratore è autorizzato a prelevare, sempre senza autorizzazione, solo le somme necessarie per i bisogni di vita della beneficiaria.
Per il resto, nel decreto si dispone, per esempio, di subordinare all’autorizzazione del giudice eventuali altri conti correnti, libretti o deposito titoli; non viene fatta menzione di altre autorizzazioni in via preventiva, ed anzi viene espressamente fatto salvo il disposto degli articoli 374 e 411 c.c.
Pertanto, proprio alla luce sia del decreto di nomina che delle norme sopra citate, deve ritenersi che l’attività di riscossione della somma oggetto del quesito debba essere preventivamente autorizzata dal giudice tutelare.

Antonio B. chiede
martedì 09/06/2015 - Veneto
“Siamo in presenza di autorizzazione del giudice tutelare ad entrambi e genitori per l’acquisto di casa intestata alla figlia minore, e che tra l’altro prevede anche :” ……….e a fare in definitiva tutto quanto si renderà necessario ed utile ai fini del perfezionamento dell’atto”.
L’ufficio entrate contesta la decadenza dell’agevolazione “ prima casa” acquistata “in corso di costruzione” per avvenuto trasferimento residenza oltre i 18/mesi (causa problemi sorti in corso di costruzione).
Il ricorso avverso l’accertamento necessita di autorizzazione tutelare preventiva ai sensi art. 374 co. 5 del C.C.? Si configura “atto precauzionale” per cui non necessita autorizzazione? Esiste giurisprudenza sul caso?”
Consulenza legale i 11/06/2015
Per rispondere alla domanda posta nel quesito si deve comprendere la natura del tipo di azione che si intende porre in essere e successivamente capire se necessita di una autonoma autorizzazione del giudice tutelare.

Va innanzitutto precisato che nel caso in esame, poiché si tratta di genitori e non di tutore del minore, non troverà applicazione il citato art. 374 del codice civile, bensì l'art. 320, che disciplina la rappresentanza del figlio minore e l'amministrazione dei suoi beni.
In particolare, l'art. 320 sancisce che i genitori, rappresentanti per legge dei figli minori, possono compiere liberamente, ossia senza bisogno di alcuna autorizzazione, atti ed attività necessari alla cura ed educazione dei figli stessi, cioè gli atti di c.d. ordinaria amministrazione; per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, la norma elenca quelli che richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare (es. l'accettazione o la rinunzia ad eredità).

Il ricorso avverso l'avviso di accertamento, che il contribuente può presentare entro 60 giorni, va proposto alla commissione tributaria provinciale indicata nell'atto; di regola, si può chiedere, in via amministrativa, all'Agenzia delle Entrate la sospensione della riscossione fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale; oppure, se il pagamento dell'avviso di accertamento può causare un danno grave e irreparabile, può chiedere alla commissione tributaria adita la sospensione dell'esecuzione dell'atto.
Si tratta, quindi, di un ricorso tributario.

La lettera della norma codicistica non tratta esplicitamente il caso in questione, ma è possibile analizzare la ratio dell'articolo 320 e dedurne se questo tipo di azione richieda una specifica autorizzazione ad hoc.

Ai sensi dell'art. 320, è considerato atto di ordinaria amministrazione quello diretto a conservare l'integrità e lo stato del patrimonio del figlio, o che non incide in maniera rilevante su di esso. Si pensi, ad esempio, alla possibilità dei genitori di locare il bene immobile del figlio con contratti di durata infrannovennale.
Risulta, al contrario, esplicitamente soggetta all'autorizzazione del giudice tutelare solo la promozione di giudizi che riguardino atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, cioè di cause che possano produrre effetti analoghi a quelli di un atto di straordinaria amministrazione ovvero in grado di incidere sugli effetti di un atto di str. amm. già compiuto in rappresentanza del minore.
Restano escluse dalla norma le domande che siano semplicemente finalizzati a tutelare i diritti e a far valere le pretese creditorie di cui il minore sia divenuto titolare in virtù di un atto eccedente l'ordinaria amministrazione validamente posto in essere in suo nome dai genitori.

Nel nostro caso, il ricorso tributario avrebbe uno scopo indubbiamente conservativo del patrimonio della minore: difatti, si vuole raggiungere l'obiettivo di vedersi applicare l'agevolazione prima casa, cioè di ottenere dei vantaggi fiscali in relazione all'acquisto dell'immobile.
Non si ravvisa un carattere straordinario dell'atto, che sembra invece rientrare piuttosto pacificamente nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Il giudice ha già autorizzato ad acquistare l'immobile e con formula ampia ha ricompreso anche "tutto quanto si renderà necessario ed utile ai fini del perfezionamento dell’atto".
Si crede, quindi, che il ricorso alla commissione tributaria provinciale possa essere proposto dai genitori della minore in forza del loro legale potere di rappresentanza, come atto consecutivo e conservativo rispetto all'acquisto dell'immobile, per cui si è già ottenuta autorizzazione.

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