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Articolo 373 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Titoli al portatore

Dispositivo dell'art. 373 Codice Civile

Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore [2003], il tutore deve farli convertire in nominativi(1), salvo che il giudice tutelare disponga [43, 45] che siano depositati in cauta custodia [369].

Note

(1) La conversione dei titoli è generalmente prevista dall'[art. 1999 del c.c.]. E' da preferire la tesi che considera necessaria la preventiva autorizzazione del giudice tutelare che opti per tale scelta qualora non convenga la cautela del deposito.

Ratio Legis

La ratio della norma consiste nel rendere più difficile e comunque tracciabile la circolazione dei titoli al portatore costituenti il patrimonio del minore, al fine di evitarne quindi sottrazioni o perdite.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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