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Articolo 372 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Investimento di capitali

Dispositivo dell'art. 372 Codice Civile

I capitali del minore devono, previa autorizzazione [43, 45] del giudice tutelare [344], essere dal tutore investiti:

  1. 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
  2. 2) nell'acquisto di beni immobili posti nello Stato;
  3. 3) in mutui [1813] garantiti da idonea ipoteca [2808] sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
  4. 4) in depositi [1834] fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito [251], ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati(1).

Note

(1) Le forme di investimento sono tra loro alternative, e l'ordine indicato dal legislatore non si ritiene essere vincolante. Permane comunque la generale responsabilità aquiliana del tutore il quale non abbia tempestivamente investito i capitali mantenendoli infruttuosi.

Ratio Legis

La ratio della norma consiste nel garantire un utilizzo sicuro e possibilmente redditizio per i capitali già di proprietà del minore, o da questo acquisiti dopo l'avvio della tutela.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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