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Articolo 358 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Doveri del minore

Dispositivo dell'art. 358 Codice Civile

Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato(1), senza il permesso del tutore.

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare(2).

Note

(1) Il coordinamento con l'art. 371 del c.c. risulta semplice sol che si consideri che la norma in esame permette al tutore l'autorizzazione di allontanamenti provvisori, mentre la successiva, conferendo al giudice il potere di decidere la collocazione del minore presso una casa o un istituto, affida al giudice tutelare un potere ben più ampio.
(2) Oltre al richiamo, il giudice tutelare potrà ben ordinare alla forza pubblica che riaccompagni tempestivamente alla casa od istituto cui è destinato il minore.

Ratio Legis

La ratio della norma è ancora una volta la ricerca della corrispondenza tra la residenza del minore e quella di chi ne esercita la potestà, affinchè vengano assolti correttamente e compiutamente gli obblighi, anche di vigilanza sulla crescita del giovane.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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