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Articolo 355 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Protutore

Dispositivo dell'art. 355 Codice Civile

Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione [360, 383](1).

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'articolo 354.

Note

(1) Si applicano al protutore gli artt. 383, 384 e 387 c.c.: in generale saranno applicabili tutte le norme che non sono incompatibili con la natura sussidiaria del suo ufficio.

Spiegazione dell'art. 355 Codice Civile

Il protutore è, rispetto al tutore, organo complementare, poiché agevola, in certe situazioni particolari, lo svolgimento della funzione tutelare, che altrimenti sarebbe ostacolato; ma la funzione del protutore è, rispetto a quella del tutore, eventuale, oltre che sussidiaria, perché appunto solo in quelle date situazioni previste dalla legge essa si può attualmente esplicare.
Il protutore è organo permanente, che viene nominato dal giudice tutelare contemporaneamente al tutore. Se la tutela è affidata ad un ente di assistenza, non si procede alla nomina del protutore. Non è pero organo attivo ordinario poiché entra in funzione in casi straordinari ed anormali. Il protutore, infatti, ha un potere di iniziativa, il cui esercizio è obbligatorio, nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio: egli deve, allora, promuovere la nomina di un nuovo tutore (art. 360). In questo caso, ma solo temporaneamente e parzialmente, assume le funzioni del tutore: ha la cura della persona del minore, lo rappresenta e può compiere gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione (art. 360).

Se sorge opposizione d'interessi tra il tutore e il minore, il protutore assume la rappresentanza del minore (art. 360); ma se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.
Il protutore non può, durante l'esercizio della tutela, intervenire attivamente nell'amministrazione sostituendosi al tutore. Né è legittimo richiamarsi alla speciale natura degli atti conservativi, per dedurre la necessità di una competenza da riconoscere al protutore, in concorrenza con quella del tutore.
In realtà il protutore ha una competenza eventuale e sussidiaria, tenuta in limiti ristretti e determinati e non ha una vera funzione vicaria. Non si può neppur ammettere, interpretando estensivamente l'art. 360, che il protutore abbia il potere di agire per l'incapace, qualora sorga conflitto d'interessi tra quest'ultimo e un altro minore, soggetto alla responsabilità genitoriale del tutore: di fatti in questo caso si applica l'art. 347 il quale impone che si faccia luogo alla nomina di un curatore speciale.
L'ufficio del protutore ha gli stessi caratteri di quello del tutore: è gratuito, individuale e personale; inoltre il protutore non è autorizzato a chiedere coadiutori, e ciò si spiega facilmente, poiché la sua funzione è meno gravosa di quella del tutore.
Anche il protutore è tenuto a prestare il giuramento e deve offrire le garanzie di idoneità. Pare certo che a più fratelli e sorelle si debba nominare soltanto un protutore. Sembra che nella scelta del protutore il giudice tutelare debba procedere con i criteri che presiedono alla scelta del tutore: ma non è ben chiaro se l'art. 348 possa applicarsi senz'altro alla scelta del proturore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Gigliola R. chiede
venerdģ 25/03/2011 - Friuli-Venezia

“Il tutore (padre dell'interdetto) può delegare il protutore (madre dell'interdetto e moglie del tutore) per la riscossione con quietanza?
Grazie”

Consulenza legale i 25/03/2011

L'incarico attribuito al tutore ha carattere strettamente personale. Ciò esclude la possibilità di delegare l'intera posizione tutoria e i poteri ad essa annessi, ma non confligge con la possibilità di delegare ad un terzo (ad esempio, al protutore) il compimento di specifici atti che dovrebbero essere realizzati dalla stesso tutore.

E' bene ricordare che il pro tutore rappresenta comunque l'incapace (senza necessità di una delega) sia nel caso in cui l'interessato sia in opposizione con gli interessi del tutore, sia nel caso in cui il tutore sia impossibilitato a svolgere la propria funzione (per malattia, temporanea lontananza... ).