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Articolo 354 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Tutela affidata a enti di assistenza

Dispositivo dell'art. 354 Codice Civile

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare [43] ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore [43] o all'ospizio(1) in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela [355, 402].

È tuttavia in facoltà del giudice tutelare [344] di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedano.

Note

(1) In tale caso si parla di tutela assistenziale, essendo delegati membri di un istituto, collegio o convitto all'esercizio delle funzioni piuttosto che un parente residente in un luogo diverso ed estraneo alla cerchia familiare del minore. Si noti comunque come la titolarità dell'ufficio permanga in capo all'ente, il quale delegherà propri soggetti.

Spiegazione dell'art. 354 Codice Civile

Poiché la tutela si apre nel luogo dove è la sede principale degli affari del minore, cioè il suo domicilio, stabilisce la legge che se in tale luogo non vi siano parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, la tutela può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi e ricoverato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

181 Per quanto riflette la tutela affidata a enti di assistenza, è stata modificata la dizione dell'art. 362 del progetto per chiarire che la norma è riferibile non soltanto all'ente di assistenza con circoscrizione territoriale limitata al comune del domicilio del minore, ma anche a qualsiasi altro ente con circoscrizione più ampia che abbia nel comune stesso o nel mandamento organi o uffici idonei.

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