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Articolo 248 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità

Dispositivo dell'art. 248 Codice Civile

(1)L'azione di contestazione dello stato di figlio(2)(3) spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse [100 c.p.c.].

L'azione è imprescrittibile [2934].

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori [102 c.p.c.](4).

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) L'azione, che ha carattere residuale, può essere esperita da chiunque vi abbia interesse, onde ottenere la declaratoria negativa (quindi la rimozione) dello stato di figlio; a tal fine dovranno dimostrarsi l'inesistenza di un valido matrimonio tra i genitori, oppure che il figlio non è stato partorito dalla donna sposata a causa di una supposizione di parto o di sostituzione di neonato.
(3) L'azione si potrà esperire anche nel caso di bambino nato prima delle nozze, ma con formazione di un titolo matrimoniale legittimante la filiazione (atto di nascita di figlio legittimo); la contestazione potrà altresì vertere sulla mancanza dell'atto di celebrazione dello stesso matrimonio, sebbene in tale ipotesi parte della dottrina propenda per l'esercizio dell'azione di rettificazione.
(4) Anche il figlio è legittimato all'azione prevista dall'art. 248, in quanto è parte del rapporto di filiazione (che è oggetto del giudizio stesso).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 248 Codice Civile

Cass. civ. n. 4194/2018

Qualora non operi la presunzione di paternità ex art. 232 c.c. ed il figlio sia nato da genitori non uniti in matrimonio senza che ne sia successivamente intervenuto il riconoscimento, l'unica azione a disposizione del padre è quella "residuale", prevista dall'art. 248 c.c., di contestazione dello stato di figlio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo che quest'ultima avesse erroneamente qualificato come disconoscimento di paternità l'azione con la quale, colui che all'anagrafe figurava essere il padre di un minore, nato dopo anni dalla pronuncia della sua separazione dalla madre e non riconosciuto, contestava la veridicità delle risultanze anagrafiche).

Cass. civ. n. 3529/2000

In presenza della normativa degli artt. 235 e ss. c.c. (che disciplina organicamente la contestazione di uno degli specifici presupposti della legittimità, quale è la paternità), non è possibile applicare alla stessa fattispecie anche l'art. 248 c.c., il quale riguarda la contestazione di presupposti necessariamente diversi da quello della paternità.

Cass. civ. n. 547/1996

Il figlio nato da madre coniugata, che abbia lo stato di figlio legittimo attribuitogli dall'atto di nascita (sussista o meno pure il possesso del relativo status), non può contestare la paternità legittima avvalendosi della disposizione di cui all'art. 248 c.c., in quanto tale norma non è concorrente con quella dettata in tema di disconoscimento della paternità e non può ad essa derogare, dato che configura un'azione con contenuto residuale, esperibile solo ove non siano previste e regolate altre azioni di contestazione della legittimità. Ne deriva che, per rimuovere la presunzione di concepimento durante il matrimonio, deve avvalersi dell'azione di disconoscimento della paternità anche il figlio che sia nato decorsi trecento giorni dall'omologazione della separazione consensuale (o dalla pronuncia di separazione giudiziale) in epoca in cui era vigente il vecchio testo dell'art. 232 c.c., poiché tale ipotesi, pur non essendo contemplata dalla legge del tempo tra le cause di esclusione della richiamata presunzione, è riconducibile, per effetto della disposizione transitoria di cui all'art. 229 della L. n. 151 del 1975, al disconoscimento del rapporto di filiazione per mancata coabitazione, ex art. 235, comma 1, n. 1, c.c. (che, nella specie, l'interessato avrebbe potuto e dovuto promuovere nel termine fissato dalla riferita disposizione transitoria).

Cass. civ. n. 25/1989

Il preteso padre naturale del figlio, che, nato da madre coniugata, abbia lo stato di figlio legittimo del marito di questa, in forza dell'atto di nascita, non può esperire, per contrastare tale paternità legittima, l'azione di contestazione della legittimità, contemplata dall'art. 248 c.c., poiché questa disposizione avente carattere residuale non trova applicazione con riguardo alle ipotesi in cui si metta in discussione la paternità, che sono compiutamente regolamentate dagli artt. 235 e 244 c.c., in terna di disconoscimento della paternità, con l'individuazione dei soggetti all'uopo abilitati, da cui è escluso il preteso padre naturale, nonché dei termini e delle condizioni per il disconoscimento medesimo. Tale principio manifestamente non pone in contrasto il citato art. 248 c.c. con l'art. 30 della Costituzione, sul diritto di entrambi i genitori di mantenere, educare ed istruire i figli (anche se nati fuori dal matrimonio), trattandosi di scelta discrezionale del legislatore ordinario, compatibile con detta norma costituzionale, mentre un'eventuale violazione dell'art. 3 della Costituzione, a causa dell'esclusione del preteso padre naturale fra le persone legittimate al disconoscimento di cui all'art. 235 c.c., potrebbe essere rilevante solo nel diverso caso in cui egli agisca tempestivamente, ai sensi dello stesso art. 235 c.c., sollevandone questione di legittimità costituzionale quale mezzo al fine di sentirsi includere fra i titolari dell'azione di disconoscimento.

Cass. civ. n. 658/1988

La contestazione della legittimità del figlio da presumersi concepito in costanza di matrimonio (vi sia o meno pure il possesso di stato), in relazione al presupposto della paternità, può essere effettuata solo con l'azione di disconoscimento di cui all'art. 235 (nuovo testo) c.c. e, quindi, da parte dei soggetti, nei termini ed alle condizioni all'uopo previste, indipendentemente dal fatto che vi sia stata declaratoria di nullità del matrimonio per impotenza del marito (con gli effetti del matrimonio putativo ai sensi dell'art. 128 c.c.), atteso che, pure in questo caso, non è esperibile l'azione di contestazione della legittimità di cui all'art. 248 (nuovo testo) c.c., la quale configura disposizione residuale, per le contestazioni diverse da quelle inerenti alla paternità. L'estensione di tale principio alla suddetta ipotesi di nullità del matrimonio manifestamente non pone le citate norme in contrasto con gli artt. 2, 24, 29 primo comma e 30 primo comma della Costituzione, in relazione alle conseguenze derivanti dall'inutile decorso del termine per l'azione di disconoscimento, vertendosi in tema di scelte del legislatore ordinario correlate all'inerzia della parte nell'avvalersi degli strumenti apprestati dall'ordinamento.

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