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Dispositivo dell'art. 290 Codice Civile

La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa [284 n. 1]. Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data.


Ratio Legis

In dottrina alcuni parlano di efficacia unilaterale della legittimazione in quanto essa produce effetti che ricadono solo nella sfera giuridica del genitore che l'ha effettuata. Soltanto nel caso in cui la legittimazione sia richiesta dall'ascendente i suoi effetti si producono nei confronti di tutti i parenti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

156Circa la decorrenza degli effetti della legittimazione per decreto reale è stato considerato inopportuno il criterio del progetto definitivo (art. 297), il quale, nel caso di legittimazione richiesta in base alla procura a contrarre matrimonio, non più seguito per la morte del mandante, riconosceva efficacia alla legittimazione dalla data della morte del mandante, purché la legittimazione fosse richiesta entro un anno da tale data, e sono stati fatti voti per la soppressfone di questo termine, onde riconoscere, senza limitazione, efficacia retroattiva al decreto. E' sembrato grave prescindere dall'osservanza di un congruo termine nella presentazione della domanda, poiché una legittimazione domandata e concessa a notevole distanza dalla morte del genitore potrebbe portare notevoli turbamenti nelle posizioni acquisite dai terzi. E' stato pertanto mantenuto il criterio di massima del progetto definitivo. Tuttavia, è stata estesa l'efficacia retroattiva della legittimazione a tutti i casi in cui il decreto intervenga dopo la morte del genitore (art. 290 del c.c. capoverso).

Quesiti degli utenti

Quesito numero 1689
laura, domenica 28 novembre 2010 , chiede:

La richiesta di riconoscimento da parte del figlio del figlio naturale morto da 6 mesi nei confronti dell'erede del padre naturale morto 25 anni prima, è fondata?
Fattispecie: Mio padre, in costanza di matrimonio con mia madre, ha avuto oltre a me - unica figlia legittima - un figlio naturale. Mio padre è morto 25 anni fa. Il figlio naturale non ha mai chiesto di essere riconosciuto né fintanto che mio padre era vivo nè dopo la sua morte. Alla morte del figlio naturale, 5 mesi fa, la di lui moglie e suo figlio si sono fatti vivi rivendicando diritti sull'eredità di mio padre. Il figlio del figlio naturale morto non riconosciuto dal padre morto da 25 anni, ha diritto al riconoscimento e quindi alla quota di eredità?


Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°1689 del mercoledì 1 dicembre 2010 :

Per risolvere la questione è opportuno fare un breve cenno all'istituto del riconoscimento nella filiazione naturale.
Il rapporto di filiazione naturale può risultare da accertamento volontario o giudiziale, ossia da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale. Il fatto naturale è il presupposto ma occorre che sia messo in luce per mezzo di un apposito atto giuridico. La disciplina della materia è dominata dal criterio dell'assoluta preminenza dell'interesse del figlio. Il riconoscimento è un atto volontario. Quando il figlio ha compiuto i sedici anni d'età, l'efficacia dell'atto del genitore è subordinata all'assenso dell'interessato.
Se il figlio non viene riconosciuto, allo stesso non spettano i doveri e i diritti che per legge sono previsti alla stregua dell'art. 261 del c.c.. Di conseguenza il figlio del figlio naturale non riconosciuto (come è nel caso di specie, in cui non è avvenuto alcun riconoscimento, né volontario né giudiziale), non avrà alcun diritto successorio nei confronti del "nonno" deceduto.


Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.