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Articolo 243

Codice Civile

Prova contraria

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Dispositivo dell'art. 243 Codice Civile


La prova contraria può darsi con tutti i mezzi (1) atti a dimostrare che il reclamante [249] non è figlio della donna che egli pretende di avere per madre [231 ss. c.c.], oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternità.

Note

(1) I convenuti hanno la possibilità di avvalersi di ogni mezzo di prova a loro disposizione, diversamente da quanto previsto per chi agisca per il reclamo dello stato di figlio legittimo: la possibile disparità di trattamento desumibile dalla disposizione andrà però interpretata unitamente agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonché alla luce degli istituti miranti all'accertamento della reale paternità anche naturale.


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