(1) I convenuti hanno la possibilità di avvalersi di ogni mezzo di prova a loro disposizione, diversamente da quanto previsto per chi agisca per il reclamo dello stato di figlio legittimo: la possibile disparità di trattamento desumibile dalla disposizione andrà però interpretata unitamente agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonché alla luce degli istituti miranti all'accertamento della reale paternità anche naturale.