Si presume (2) concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni (3) (4) dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione [c.p.c. 707, 711] o dei giudizi previsti nel comma precedente (5) (6).
(2) Secondo l'opinione più diffusa la presunzione di concepimento di cui all'art. 232 ha carattere assoluto. Pertanto, quando ricorrono i presupposti richiesti dalla norma, è completamente preclusa la possibilità di dimostrare l'esistenza di una situazione reale diversa da quella presunta.
(3) Il termine di centottanta giorni decorre dalla data di celebrazione del matrimonio. In caso di morte il termine di trecento giorni decorre dal momento in cui essa si è verificata, mentre nell'ipotesi in cui sia dichiarata la morte presunta si fa riferimento alla data cui risale l'ultima notizia del marito. Nel caso di annullamento, di nullità del matrimonio e di divorzio, invece, si fa riferimento al momento in cui la relativa sentenza è passata in giudicato.
(4) Il termine di trecento giorni è preso in considerazione anche dall'art. 462 in tema di capacità a succedere. Si presume, infatti, concepito al momento dell'apertura della successione [v. 456] colui che sia nato entro trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta (se la moglie della persona deceduta partorisce un figlio nel termine suddetto, si presume che egli sia stato concepito quando il marito era ancora in vita. In tal caso opera la presunzione di paternità prevista dall'art. 231).
(5) Il secondo comma dell'articolo in esame è di difficile lettura. Si fa riferimento ai figli nati oltre i 300 giorni dalla data in cui si sono verificate vicende di per sé inidonee a far cessare gli effetti del matrimonio e si precisa che per tali figli «la presunzione non opera». Si ritiene che il riferimento sia alla presunzione di paternità di cui al precedente art. 231, per cui la norma in sostanza esclude che chi sia nato oltre 300 giorni dalla separazione venga considerato automaticamente [v. 234] figlio illegittimo.
(6) La riconciliazione dei coniugi fa venire meno gli effetti della separazione e, quindi, rende inapplicabile l'art. 232 mentre torna ad operare l'art. 231.
Anche la norma pone una presunzione fondata sulla comune esperienza e sull'esigenza di rendere certo, sulla base di elementi esteriori, un presupposto della filiazione legittima altrimenti non accertabile con sicurezza assoluta.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
136Poche modificazioni, di carattere sopratutto formale, ha subito la materia della filiazione legittima. E' stata respinta la proposta di elevare a trecentotrè giorni il termine massimo per la presunzione di concepimento durante il matrimonio, in base alla considerazione che l'allegazione di alcuni rari casi in cui la gestazione eccede il termine di trecento giorni non può giustificare l'estensione della presunzione di legittimità oltre codesto termine: la presunzione non può fondarsi che sulla normalità dei casi e l'estensione del termine tradizionale, mentre comprenderebbe qualche isolato caso di parto tardivo, produrrebbe più spesso l'effetto di conferire la legittimità a chi è stato concepito dopo lo scioglimento del matrimonio. E' stata poi corretta una imperfezione formale riprodotta dal codice del 1865 nell'art. 240 del progetto definitivo (art. 234 del c.c.). Questo infatti nella sua letterale redazione poteva far ritenere che la norma prendesse soltanto in considerazione l'ipotesi del figlio nato alla scadenza del termine massimo per la presunzione di concepimento in costanza di matrimonio, mentre essa logicamente intendeva riferirsi al figlio nato oltre il termine anzidetto. E' stata eliminata l'imperfezione spostando l'avverbio «dopo» che è stato anteposto alla menzione del termine. Con questo emendamento è stata conservata la disposizione, malgrado sia stata avanzata la proposta di sopprimerla siccome superflua. La norma ha giustificazione in ciò, che nell'ipotesi in cui il nato oltre il termine sia stato denunziato all'ufficio di stato civile come figlio legittimo del predefunto marito, esso conserva lo stato di figlio legittimo risultante dall'atto di nascita fino a quando con sentenza del giudice non ne sia dichiarata l'illegittimità.