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Dispositivo dell'art. 190 Codice Civile
(1) I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali [179] (2) di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti (3).
Note
(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 69, L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) La formulazione è da intendersi in senso ampio, relativamente cioè a tutti i beni economicamente valutabili di cui il coniuge possa disporre in costanza di matrimonio.
(3) Con tale articolo si prevede insomma una responsabilità sussidiaria dei beni personali, disponendosi che i creditori possano agire solo per la metà del credito verso il coniuge estraneo, ed in subordine alla più naturale richiesta di saldo totale nei confronti del coniuge stipulante.
Ratio Legis
La ratio della disposizione è quella di salvaguardare la parità dei coniugi, evitando che uno solo di essi debba rispondere integralmente del debito comune.
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maria, giovedì 29 novembre 2012, chiede:
Salve,
mio marito ha prestato fideiussione a favore del fratello e di mia cognata.
La banca ha già aggredito la loro casa, e sono stati sfrattati perché venduta all'asta.
Ho però letto nel contratto di fideiussione firmato da mio marito che "ove la fideiussione sia prestata da coniugi, la banca è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 c.c. ad agire in via principale anziché sussidiaria e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi".
Questo vuol dire che sono in pericolo anche i miei beni personali oppure si intendono i beni personali della moglie del debitore principale? Grazie
gianni varini, venerdì 27 maggio 2011, chiede:
Sono in comunione dei beni, ma mia moglie e proprietaria dell'appartamento in cui viviamo, detta proprietà e stata acquisita prima del matrimonio. Può un creditore rivalersi su questa proprietà. Il debito è stato contratto solo da me. Grazie