Il fallimento del coniuge imprenditore in regime di comunione legale è un evento che incide sia sulla sua vita economica, sia sul regime patrimoniale coniugale. Il volume, con uno sguardo trasversale al diritto di famiglia ed al diritto fallimentare, affronta il tema dell'efficacia della sentenza di fallimento (tra risultanze del registro delle imprese e quelle dei registri di stato civile), della liquidazione concorsuale dei beni in comunione, della sistemazione dei rapporti... (continua)
Il volume tratta due temi, gli acquisti in regime di comunione legale di beni e la circolazione dei beni di provenienza donativa, entrambi di notevole interesse per i professionisti soprattutto per la necessità di trovare espedienti utili che consentano di arginare situazioni e fenomeni non adeguatamente risolvibili con i mezzi offerti dalla normativa esistente.
Per ciascun argomento, partendo da un inquadramento generale, si analizzano poi le questioni interpretative ed... (continua)
I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali [179] (2) di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti (3).
(2) In questo caso i beni personali comprendono non solo quelli cui fa riferimento l'art. 179, ma tutti quelli di cui il coniuge abbia la disponibilità in costanza di comunione.
(3) Il meccanismo della responsabilità patrimoniale disegnato dal legislatore in questo articolo opera in caso di obbligazioni che gravano sui beni della comunione, ai sensi dell'art. 186. È necessario, inoltre, che l'obbligazione non sia stata assunta direttamente dal coniuge nei cui confronti è promossa l'esecuzione. Nel caso in cui il patrimonio comune sia insufficiente a soddisfare integralmente le pretese del creditore, questi ha due possibilità: può agire nei confronti del coniuge che ha assunto l'obbligazione, chiedendo il pagamento dell'intero debito, oppure nei confronti dell'altro coniuge che risponde con i propri beni personali fino alla metà del debito.
Il dettato normativo evidenzia chiaramente il carattere sussidiario della responsabilità del singolo coniuge nei confronti dei creditori della comunione. Il motivo per cui il legislatore ha qualificato come sussidiaria la responsabilità del singolo coniuge risiede nella volontà di salvaguardare l'uguaglianza della posizione dei coniugi. Essa risulterebbe violata se uno soltanto di essi dovesse fronteggiare con beni propri il debito comune. Il creditore, inoltre, può agire sui beni personali di ciascuno solo «nella misura della metà del credito»; in tal modo si vuole far corrispondere la misura della responsabilità (sussidiaria) personale alla misura del diritto su quei beni comuni che costituiscono l'oggetto principale della responsabilità.
Il bene di cui il coniuge ha acquistato la proprietà prima del matrimonio è un bene personale a norma dell’art. 179 del c.c. e non entra a far parte della comunione.
Secondo quanto disposto dal 2°comma dell'art. 189 del c.c. i creditori particolari di uno dei coniugi, per il credito sorto prima del matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria, sui beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, una volta che abbiano preliminarmente agito infruttuosamente sui suoi beni personali. Non è previsto però, ed è il caso in questione, che i creditori particolari possano attaccare i beni personali del coniuge che non si è obbligato (i.e.: che non ha direttamente contratto il debito di cui si tratta).
Sono coniugata in regime di separazione dei beni ed ho acquistato l'abitazione prima del matrimonio con mutuo che sto pagando, mediante conto corrente personale, attraverso i proventi del mio lavoro come impiegata pubblica.
Mio marito, socio in due società, una snc e una sas, nelle quali io non ho nessuna carica, ha generato un debito enorme.
Presumo non abbia pagato contributi e quant'altro, ed ora sono arrivate intimazioni da Equitalia per un cifra superiore al valore della casa.
Può Equitalia pignorare la mia casa. Grazie
I beni che erano personali prima del matrimonio restano in esclusiva proprietà anche dopo il matrimonio e non sono pignorabili per i debiti contratti dal coniuge. Questo a prescindere dal regime patrimoniale scelto dagli sposi al momento del matrimonio.
C'è di più. Se si è scelto il regime della separazione dei beni, anche i beni acquistati dopo il matrimonio dal coniuge non debitore rimangono di sua esclusiva proprietà e non sono pignorabili per debiti dell'altro coniuge. La separazione dei beni realizza, infatti, uno sbarramento tra i patrimoni dei coniugi.
Solo se il coniuge non imprenditore ha concesso garanzie a favore dell'impresa condotta dall'altro o si è in qualche modo intromesso nella gestione della sua attività, la separazione dei beni potrebbe non essere di per sè sufficiente a scongiurare il pericolo di un suo coinvolgimento nei debiti.
Nel caso di specie, dunque, non potrà essere pignorata la casa, che è di esclusiva proprietà della moglie.
Per un debito del marito coniuge, il quale ha prestato fideiussione per una società cooperativa poi fallita, puo rispondere anche la moglie in comunione dei beni? Spiego meglio: lui presta fideiussione per beni personali e per la comunione dei beni! I creditori possono agire su tutta la comunione o soltanto sulla quota del marito? Grazie
Ancorché configuri un atto di disposizione di capitale (virtuale) è consentita, ed è pertanto valida ed efficace, la fideiussione prestata da uno solo dei coniugi soggetti al regime di comunione legale dei beni. Resta fermo e applicabile, anche in questo caso, il principio di cui agli artt.189 e 190 c.c., in base al quale i beni comuni sono assoggettati alle ragioni del creditore solo nei limiti della quota che spetta al coniuge obbligato.
Nel caso prospettato, se i beni personali del coniuge che ha prestato la fideiussione non dovessero risultare sufficienti a soddisfare le ragioni dei creditori personali, questi potranno aggredire i beni rientranti nella comunione legale fino al valore corrispondente alla quota di proprietà del coniuge obbligato.
gianni varini, venerdì 27 maggio 2011 , chiede:
Sono in comunione dei beni, ma mia moglie e proprietaria dell'appartamento in cui viviamo, detta proprietà e stata acquisita prima del matrimonio. Può un creditore rivalersi su questa proprietà. Il debito è stato contratto solo da me. Grazie