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Articolo 125 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Azione del pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 125 Codice Civile

L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi [117](1).

Note

(1) Ovviamente in aderenza al brocardo "mors omnia solvit" ed alle conseguenze che ne derivano.

Spiegazione dell'art. 125 Codice Civile

Al pubblico ministero, e soltanto a lui, è vietato promuovere l'azione di impugnazione dopo che il matrimonio è stato sciolto.
Quest'art. 125, esattamente e letteralmente conforme al cessato art. #114#, non risolve tuttavia l'antica questione se, dopo la morte di uno dei coniugi, possa il pubblico ministero proseguire un giudizio che da lui già fosse stato promosso.
In proposito, avendo riguardo allo spirito della legge, si ritiene che qualora il giudizio fosse stato promosso dal pubblico ministero unicamente ed esclusivamente nell'interesse morale della società, in tal caso, per la stessa ragione per cui al pubblico ministero non è dato di impugnare un matrimonio già sciolto, non gli dovrebbe essere concesso di proseguire un giudizio di cui sarebbe venuto a mancare lo scopo. Ma se il pubblico ministero avesse proposto l'azione, come ne ha diritto e dovere, non tanto per l'interesse morale della società, quanto per un interesse d'ordine patrimoniale - specialmente riguardante persona incapace - allora il giudizio già promosso ben potrebbe essere proseguito per conseguire il fine per cui è stato - e doveva - essere promosso.
La disposizione dell'art. 125 riguarda - come riguardava quella del cessato art. #114# - ogni azione di nullità, qualunque ne sia la causa.
Bisogna quindi ritenere che nel caso di violazione dell'art. 86, il pubblico ministero, quando il nuovo matrimonio fosse stato sciolto per la morte di uno dei coniugi, potrà promuovere l'azione penale per bigamia contro il coniuge superstite, ma non potrà promuovere, se l'azione penale fosse estinta, giudizio civile di nullità del matrimonio invalidamente contratto.
Vietando la legge al pubblico ministero di promuovere l'azione di nullità, implicitamente gli vieta di intervenire, dopo la morte di uno dei coniugi, come parte in un giudizio di nullità, che da altra persona fosse stato promosso prima dello scioglimento del matrimonio, o venisse promosso dopo tale scioglimento. Infatti, il pubblico ministero può promuovere l'azione che ha diritto di promuovere sia iniziando con formale citazione il giudizio, sia intervenendo nel giudizio di nullità da altra persona promosso.
Naturalmente, però, in ogni caso, il pubblico ministero dovrà essere sempre sentito, se anche non possa essere parte.
Il divieto dell'art. 125 riguarda unicamente ed esclusivamente il pubblico ministero. Non sono state accettate le non giuste e non del tutto logiche proposte di limitare, in detto caso, anche per i privati l'esercizio dell'azione di nullità.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 125 Codice Civile

Cass. civ. n. 4653/2018

In tema di impugnative matrimoniali, l'azione per impugnare il matrimonio affetto da vizi della volontà ovvero da incapacità di intendere e di volere di uno dei coniugi ha carattere personale ed è trasmissibile agli eredi solo qualora il relativo giudizio sia già pendente al momento della morte di detto coniuge, il quale è titolare esclusivo del potere di decidere se impugnare il proprio matrimonio; l'azione di nullità, inoltre, pur essendo promuovibile dal pubblico ministero, ex art. 125 c.c., non può più essere esperita dopo la morte di uno dei coniugi.

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