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Articolo 104 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Effetti dell'opposizione

Dispositivo dell'art. 104 Codice Civile

[L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalle legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione](1).

Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero [102], può essere condannato al risarcimento dei danni.

Note

(1) Il comma è stato abrogato dall'art. 110 del d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. L'art. 59 dello stesso decreto sancisce che ora non vi è più la sospensione automatica della celebrazione del matrimonio, bensì una facoltà attuabile, mediante decreto, dal Presidente del tribunale che ne abbia ravvisato l'opportunità.

Ratio Legis

Prevedendo una sanzione risarcitoria, l'articolo in esame ribadisce l'importanza dell'atto matrimoniale conferendo tutela avverso pretestuose influenze altrui esercitate mediante opposizioni fondate su motivi blandi, di risentimento o ritorsione personale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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