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Articolo 86 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Libertā di stato

Dispositivo dell'art. 86 Codice Civile

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio [65, 68, 102, 116, 117, 124; 562 c.p.](1) o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso precedente(2).

Note

(1) Il cosiddetto impedimentum ligaminis, causa di invalidità del matrimonio, concerne ogni precedente m. civilmente valido, con esclusione del m. religioso contratto secondo il diritto canonico e non trascritto nei registri dello stato civile.
(2) Le parole "o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso" sono state inserite dall'art. 1, comma 32, della L. 20 maggio 2016, n. 76.

Brocardi

Impedimentum ligaminis

Spiegazione dell'art. 86 Codice Civile

L'articolo riproduce, con lievissima modificazione letterale, il cessato art. #56#. Come questo articolo non si riferiva in modo espresso alla validità del matrimonio precedente, o più precisamente alla efficacia civile di esso, così a tale validità od efficacia non si riferisce esplicitamente l'art. 86. Il riferimento non è necessario poiché il vincolo non può sorgere se non da matrimonio valido, a cui la legge riconosce efficacia civile. Ed egualmente, come l'art. 56 non si riferiva, cosi l'art. 86 non si riferisce al modo con cui dev'essere provata la libertà di stato.
Oltre alla vera e propria libertà di stato, abbiamo, per le disposizioni della nuova legge, quella presunta. In forza della disposizione dell'art. 65, divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.
Cessa, in questo caso, l'efficacia impediente del vincolo del già contratto matrimonio: non ne cessa però l'eventuale efficacia dirimente, poiché l'art. 68 dichiara che il detto matrimonio è nullo qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.
In questo caso, però, il matrimonio avrà l'efficacia di matrimonio putativo.

In proposito è da notare:
1) che, ove la persona di cui venne dichiarata la presunta morte non ritorni, l'accertamento che essa esiste dev'essere fatto a norma dell'art. 67;
2) che la nullità del matrimonio non può più essere pronunziata dopo che fosse accertata la morte di detta persona, quand'anche risultasse che essa è morta dopo la celebrazione del nuovo matrimonio, ossia quando il vincolo del precedente matrimonio non era ancora sciolto.
L'impedimento di cui in questo art. 86, è di grandissima importanza, oltre che morale, sociale e politica: attiene alla duplice proprietà essenziale del matrimonio. La violazione di esso non solo produce la nullità del nuovo matrimonio, ma costituisce, ove concorra l'elemento intenzionale, il grave delitto di bigamia (articoli 556 e 557 c.p.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 86 Codice Civile

Cass. civ. n. 33409/2021

In tema di matrimonio putativo, la buona fede dei nubendi al momento della celebrazione del matrimonio si presume, in applicazione dei principi generali sanciti dall'art. 1147 c.c. L'onere della prova grava pertanto su colui che allega la mala fede e ha interesse a dimostrarne l'esistenza, restando comunque ogni valutazione al riguardo - anche in ordine alla ricorrenza di una condizione di ignoranza dipendente da colpa grave - riservata al giudice di merito.

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