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Articolo 83 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

Dispositivo dell'art. 83 Codice Civile

Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato(1) è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

Note

(1) Si veda, in ordine temporale di riconoscimento da parte dello Stato italiano: in generale per il matrimonio degli acattolici la L. 24 giugno 1929, n. 1159 e il R.d. 28 febbraio 1930, n. 289; per le Chiese rappresentate dalla tavola valdese l'art. 11, l. 11 agosto 1984, n. 449; per le Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'art. 18 della l. 22 novembre 1988, n. 516; per le Assemblee di Dio in Italia, l'art. 12 della l. 22 novembre 1988, n. 517; per il matrimonio delle persone appartenenti all'ebraismo, l'art. 14 della l. 8 marzo 1989, n. 101; per l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia l'art. 10 della l. 12 aprile 1995, n. 116; per la Chiesa evangelica luterana in Italia l'art. 13 della l. 29 novembre 1995, n. 520.

Spiegazione dell'art. 83 Codice Civile

In linea con il pluralismo delineato dalla Carta costituzionale, (art. 8 Cost., co. III), anche per le confessioni acattoliche, organizzate secondo i propri statuti e non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano, vengono regolate particolari forme di matrimonio con effetti civili sulla base di intese recepite da legge nazionale: esso sarà celebrato da ministri appartenenti a quel determinato culto, cittadini italiani la cui nomina sia stata approvata dal Ministero degli Interni, e sarà soggetto a trascrizione nei registri dello stato civile.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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