Testi per approfondire questo articolo

Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico
[volume 4] La filiazione. La potestà dei genitori. Gli istituti di protezione del minore

Editore: Giappichelli
Collana: Grandi temi del diritto
Data di pubblicazione: dicembre 2006
Prezzo: 85 -10%85 €
L'opera offre all'interprete una trattazione esaustiva e completa delle tematiche tradizionali come dei nuovi orizzonti del diritto di famiglia e, nel contempo, risponde alle esigenze dell'operatore pratico, bisognoso di uno strumento di facile consultazione e di immediato collegamento con la prassi delle corti. Ogni parte dell'opera accanto all'approfondimento dottrinale, pone un analitico resoconto delle più importanti pronunce delle diverse corti, evidenziando con particolare attenzione le... (continua)
Il diritto di visita del genitore

Editore: Giuffrè
Collana: Officina. Famiglia e successioni
Pagine: 74
Data di pubblicazione: gennaio 2012
Prezzo: 15 -10%15 €
L' intervento del giudice nell'esercizio della potestà dei genitori

Editore: Giuffrè
Collana: Fatto & diritto
Data di pubblicazione: dicembre 2008
Prezzo: 36 -10%36 €

Questo lavoro si propone, attraverso l'analisi del vigente diritto positivo, sostanziale e processuale, così come interpretato nelle pronunce della Corte di legittimità e dei giudici di merito, di demarcare ed approfondire i poteri del Tribunale per i minorenni, del Tribunale ordinario e del Giudice tutelare di assumere provvedimenti che incidono sull'esercizio della potestà dei genitori, o che comunque direttamente la riguardano, con particolare attenzione all'aspetto... (continua)


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Dispositivo dell'art. 316 Codice Civile

Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore [2] o alla emancipazione (2). La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori [144, 155, 317; Cost. 29]. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità (3) al giudice [disp. att. 38] indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili (4). Il giudice [disp. att. 38], sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio (5) [317bis, 320, 330; disp. att. 51].

Note

(2) Si ricordi anche l'art. 12, l. 22-5-1978, n. 194 (Norme per la tutela della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza) che, per l'interruzione di gravidanza di donne minori di anni 18 prevede una particolare ipotesi di sostituzione ex lege della potestà genitoriale nel fornire l'assenso alla interruzione stessa.

(3) La domanda può essere proposta anche verbalmente e non è necessaria l'assistenza di un difensore.

(4) Questo potere del padre può essere esercitato soltanto in casi del tutto eccezionali e di assoluta urgenza (si pensi al consenso per un'urgente operazione chirurgica cui deve essere sottoposto il figlio).

(5) In un primo momento il giudice adito si limita a suggerire la decisione che può essere adottata in relazione al figlio, lasciando alla libera scelta dei genitori l'effettiva attuazione della stessa. Nel caso in cui il contrasto fra i genitori permanga, può essere proposta una nuova domanda che dà luogo ad una decisione con provvedimento di natura giurisdizionale.


Ratio Legis

La norma pone il principio generale per cui i poteri che sono espressione della potestà dei genitori devono essere esercitati di comune accordo fra loro. Il ricorso alle determinazioni del giudice è ammissibile solo quando sorgano dei contrasti in relazione a scelte specifiche e determinate relative ai figli e non quando il dissidio fra i coniugi riguardi l'educazione della prole nel suo complesso.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

167Non si è creduto conveniente fondere l'art. 315 del c.c. con l'art. 316 del c.c., perché ciò avrebbe potuto sembrare una diminuzione della portata del principio etico posto dal primo dei detti articoli, in cui si afferma l'obbligo del figlio di onorare e rispettare i genitori. Come fu già osservato nella relazione al progetto definitivo (n. 322), tale norma si pone come fondamento spirituale dei rapporti fra genitori e figli; a ciò si aggiunga che non sarebbe stato legislativamente opportuno porre in un'unica disposizione l'enunciazione di un dovere prevalentemente morale che perdura per tutta la vita dell'uomo, anche quando i genitori siano morti, e l'affermazione del principio giuridico della sottoposizione dei figli al potere familiare dei genitori, che si concreta nell'istituto della patria potestà.

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