Testi per approfondire questo articolo

Il diritto di visita del genitore

Editore: Giuffrè
Collana: Officina. Famiglia e successioni
Pagine: 74
Data di pubblicazione: gennaio 2012
Prezzo: 15 -10%15 €
L' intervento del giudice nell'esercizio della potestà dei genitori

Editore: Giuffrè
Collana: Fatto & diritto
Data di pubblicazione: dicembre 2008
Prezzo: 36 -10%36 €

Questo lavoro si propone, attraverso l'analisi del vigente diritto positivo, sostanziale e processuale, così come interpretato nelle pronunce della Corte di legittimità e dei giudici di merito, di demarcare ed approfondire i poteri del Tribunale per i minorenni, del Tribunale ordinario e del Giudice tutelare di assumere provvedimenti che incidono sull'esercizio della potestà dei genitori, o che comunque direttamente la riguardano, con particolare attenzione all'aspetto... (continua)

Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-pratico
[volume 4] La filiazione. La potestà dei genitori. Gli istituti di protezione del minore

Editore: Giappichelli
Collana: Grandi temi del diritto
Data di pubblicazione: dicembre 2006
Prezzo: 85 -10%85 €
L'opera offre all'interprete una trattazione esaustiva e completa delle tematiche tradizionali come dei nuovi orizzonti del diritto di famiglia e, nel contempo, risponde alle esigenze dell'operatore pratico, bisognoso di uno strumento di facile consultazione e di immediato collegamento con la prassi delle corti. Ogni parte dell'opera accanto all'approfondimento dottrinale, pone un analitico resoconto delle più importanti pronunce delle diverse corti, evidenziando con particolare attenzione le... (continua)

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Dispositivo dell'art. 315 Codice Civile

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze (2) e al proprio reddito (3), al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Note

(2) Si tratta di beni produttivi di frutti [v. 820].

(3) Il legislatore si riferisce ai proventi dell'attività lavorativa eventualmente svolta dal figlio.


Ratio Legis

La legge di riforma del diritto di famiglia ha introdotto un obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia da parte dei figli. Si tratta di un obbligo autonomo che racchiude in sé lo stesso obbligo di prestare gli alimenti. La differenza fra i due obblighi deve essere colta nel fatto che gli alimenti sono dovuti a causa del rapporto di parentela, mentre l'obbligo previsto dall'articolo si fonda sul dovere di contribuire alle esigenze della famiglia in cui si svolge la convivenza. Quest'obbligo di contribuzione, pertanto, è fondato sul rapporto di solidarietà che deve intercorrere fra coloro che abitano nella stessa casa e, per tale motivo, può essere esteso ai figli naturali che vivano nel nucleo familiare di uno dei genitori.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

167Non si è creduto conveniente fondere l'art. 315 del c.c. con l'art. 316 del c.c., perché ciò avrebbe potuto sembrare una diminuzione della portata del principio etico posto dal primo dei detti articoli, in cui si afferma l'obbligo del figlio di onorare e rispettare i genitori. Come fu già osservato nella relazione al progetto definitivo (n. 322), tale norma si pone come fondamento spirituale dei rapporti fra genitori e figli; a ciò si aggiunga che non sarebbe stato legislativamente opportuno porre in un'unica disposizione l'enunciazione di un dovere prevalentemente morale che perdura per tutta la vita dell'uomo, anche quando i genitori siano morti, e l'affermazione del principio giuridico della sottoposizione dei figli al potere familiare dei genitori, che si concreta nell'istituto della patria potestà.

Quesiti degli utenti

Quesito numero 2259
andrea, mercoledì 2 febbraio 2011 , chiede:

Gentilmente vorrei sapere, secondo il Codice Civile, come mi dovrei comportare nei confronti di mio padre, non più autosufficiente ed in difficoltà economica.
Preciso che ho 43 anni e non lo vedo da circa 41, cioè da quando ha divorziato da mia madre e non ha più provveduto al mio mantenimento.
Ora i servizi sociali del comune dove risiede mi chiedono di aiutarlo e di verificare lo stato di assoluto bisogno, ma questo non è assolutamente nelle mie intenzioni. Confido in un vostro parere. Grazie.


Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°2259 del domenica 6 febbraio 2011 :

In dottrina si ritiene che l'obbligo di contribuzione in capo al figlio sia subordinata al solo presupposto della convivenza con la famiglia, presupposto che ricorre solo in presenza di una comunione di vita materiale e spirituale, non essendo per contro sufficiente una mera coabitazione.

Ne consegue che esso non grava sui figli (maggiorenni o minorenni) che abbiano cessato di convivere con i genitori.

Questo vale, però, solo per quanto riguarda la contribuzione di cui all'art. 315 del c.c., la quale si riferisce all'obbligo di mantenimento. Chi è obbligato al mantenimento, infatti, deve provvedere a tutte le occorrenze di vita in proporzione alle sue sostanze e alle sue possibilità. Tale obbligo non è legato a uno stato di bisogno, per il quale si parlerà di diritto agli alimenti. Gli alimenti vengono attribuiti a una persona in considerazione della sua incapacità di provvedersi il necessario per vivere, e ne viene fatto carico a un'altra (per il vincolo di coniugio, parentela o affinità che la lega con la prima), tenuto conto delle sue possibilità economiche, così come previsto dall'art. 433 del c.c.. Benchè astrattamente il diritto agli alimenti sorga con il bisogno, l'obbligo in concreto non decorre prima della domanda. In altre parole, se l'alimentando si fa vivo soltanto in un tempo successivo, non può pretendere gli arretrati. L'art. 445 del c.c. precisa che gli alimenti sono dovuti solo dalla domanda giudiziale, oppure dalla costituzione in mora dell'obbligato.

L'assistenza sociale ai bisognosi si pone, in linea di principio, in posizione sussidiaria rispetto all'istituto degli alimenti, nel senso che interviene quando manchino persone obbligate agli alimenti in grado di provvedere. Tuttavia, al fine di valutare l'esistenza e l'entità dello stato di bisogno, si deve tener conto delle provvidenze, come quelle offerte dal servizio sanitario nazionale o dalle pensioni sociali, che prescindono dallo stato di bisogno dell'avente diritto e dalla capacità economica di eventuali obbligati agli alimenti.
 


Quesito numero 5626
Feudo Luigi, venerdì 11 maggio 2012 , chiede:
Una ditta edile mi ha citato per danni in quanto non ho rispettato gli impegni da me presi con un regolare contratto. Nel caso venissi condannato a risarcire la ditta e non avessi i mezzi per farlo,potrebbero essere chiamati in causa i miei figli,di cui uno sposato ed un altro ancora residente con me ?
Grazie per l'attenzione

Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°5626 del domenica 13 maggio 2012 :

I figli non rispondono dei debiti del padre finchè egli è ancora in vita.

Solo qualora il genitore dovesse venire a mancare, i figli dovranno rispondere dei debiti in quanto eredi, salvo accettino l'eredità con beneficio di inventario.



Tag: debiti dei genitori
Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.